Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2011) 28-03-2011, n. 12698 sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

TRI GENTILONI MICHELE.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 10 novembre 2010, ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di S.V. nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 18 ottobre 2010 del GIP del Tribunale di Roma delle quote del capitale sociale della s.r.l. Bar Farnese.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando, quale unico motivo ex art. 606 c.p.p., lett. b), una violazione di legge in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3 per mancanza assoluta di motivazione in relazione alle estese censure in punto di qualificazione giuridica del fatto.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Sostiene il ricorrente, per evidenziare il vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), come nell’impugnata decisione sia del tutto assente la motivazione in ordine ad uno dei motivi a sostegno della richiesta di riesame (v. pagina 2 del ricorso) e cioè "quello relativo alla sussumibilità giuridica, in astratto, del fatto storico nell’ipotesi accusatola" (v. pagina 4 del ricorso).

Tale asserzione comprende due evidenti errori tali da rendere neppure ammissibile il ricorso:

a) in punto di diritto, si sostiene pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità (v. di recente, Cass. Sez. 6^ 17 giugno 2009 n. 35918) come il vizio di mancanza di motivazione ricorra non soltanto quando vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche quando le argomentazioni addotte dal Giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività; ecco, quindi, che il lamentato vizio di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) non può neppure astrattamente essere ipotizzabile in quanto evidenziato dal ricorrente;

b) in punto di fatto, questa volta, l’esame dell’impugnata ordinanza permette di acclarare come, a partire dalla pagina 13, il Tribunale del riesame abbia dato concreta risposta alla richiesta della difesa sulla esistenza del fumus commissi delicti e alla pagina 15 abbia, poi, chiarito il perchè le fatture emesse dalla s.r.l Nic Roma, i cui importi furono incassati dall’odierno ricorrente, costituissero condotta idonea ad integrare il reato di appropriazione indebita.

3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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