Cons. Stato Sez. V, 02-07-2010, n. 4238 COMUNE E PROVINCIA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, nel bacino Taranto 1, viene svolto attraverso l’impianto pubblico sito nel Comune di Massafra e gestito dalla concessionaria C. s.p.a..

La normativa attualmente in vigore è contenuta nei decreti del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, rispettivamente n. 296 del 30 settembre 2002 e n. 187 del 9 dicembre 2005.

Essa stabilisce in particolare che il Comune, sede dell’impianto a servizio del bacino di riferimento, ha diritto a percepire un ristoro ambientale la cui esatta determinazione è rimessa alla competenza della Assemblea dell’ATO, la cui presidenza spetta al Sindaco del Comune di Massafra e di cui fa parte anche il Comune di Crispiano.

In data 7 febbraio 2008 la predetta assemblea veniva convocata proprio al fine di fissare la misura del ristoro ambientale. Nell’occasione, presente il Comune di Crispiano, veniva approvata la proposta del Presidente dell’ATO, ossia del Sindaco del Comune di Massafra che prevedeva la corresponsione di somme a carico dei rispettivi Comuni d’Ambito.

All’esito di un più approfondito esame, il Comune di Crispiano si avvedeva tuttavia di un errore circa la quantificazione dell’importo in questione.

In relazione all’incremento tariffario veniva dunque proposto ricorso per violazione del decreto del Commissario Delegato n. 296 del 2002, nella parte in cui calcolava, nel determinare l’importo del ristoro ambientale, la prevista aliquota del 10% su tutte le voci che concorrevano a formare la tariffa rifiuti (ossia ammortamento, costo di esercizio, spese di chiusura ed utile di impresa) e non soltanto sulle prime tre voci (dunque, con esclusione degli utili).

Si costituiva in giudizio il Comune di Massafra, il quale evidenziava la libertà di determinazione dell’importo a titolo di ristoro ambientale da parte dell’autorità di bacino, atteso che la ridetta disposizione commissariale prevedeva sì l’aliquota del 10%, ma "salva diversa determinazione" dell’autorità di bacino.

Il TAR riteneva il ricorso fondato e per l’effetto annullava la delibera impugnata.

Avverso la sentenza del TAR ha presentato appello il Comune di Massafra eccependo, in primis, una serie di eccezioni in rito, e nel merito, la erroneità della sentenza del primo giudice.

Osserva la Sezione che, come emerge dalla deliberazione ATO del 3 febbraio 2008, il Comune di Crispiano era presente con un proprio rappresentante all’assemblea che ha adottato all’unanimità l’atto impugnato: il termine di impugnazione decorre dunque dal 7 febbraio 2008, data della piena ed effettiva conoscenza. La notifica del ricorso introduttivo risulta effettuata al Comune di Massafra ed all’ATO in data 18 aprile 2008, ben oltre i rituali 60 giorni richiesti per la proposizione del gravame.

Pertanto il TAR avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso.

Quanto poi alla eccepita carenza di interesse, osserva la Sezione che se è vero che non puo" disconoscersi la astratta legittimazione del Comune a impugnare le delibere dell’ATO che sono lesive di posizioni giuridiche facenti capo alla collettività comunale, in ogni caso la ammissibilità della impugnazione non può prescindere dai principi generali in materia di impugnazione degli atti di organi collegiali da parte dei componenti dell’organo che hanno partecipato all’atto deliberativo.

Pertanto è regola che il componente dell’organo collegiale che non sia assente dalla seduta, manifesti il proprio dissenso alla delibera e che il dissenso venga verbalizzato decadendo altrimenti dalla stessa possibilità di impugnazione. Un diverso comportamento, quale la partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, ovvero acquiescenza al provvedimento (Consiglio Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 5759).

L’appello pertanto merita accoglimento, la sentenza di primo grado deve essere riformata, il ricorso di primo grado dichiarato irricevibile e sotto altro profilo inammissibile.

Spese ed onorari dei due gradi tuttavia per la peculiarità della vicenda possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quinta Sezione, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza appellata accoglie l’appello in epigrafe indicato e per l’effetto dichiara irricevibile e sotto altro profilo inammissibile il ricorso di primo grado..

Compensa spese ed onorari.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Filoreto D’Agostino, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *