Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-06-2011, n. 13355 licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma, D.A.O., dipendente della Bulgari Italia s.p.a. dal 1991 al marzo 2003, inizialmente con mansioni amministrative di c.d. "entrata merce" ed "entrata fatture" e poi, a seguito della progressiva riorganizzazione aziendale, dall’ottobre 2002 con compiti di impiegato amministrativo addetto al back office presso il negozio Bulgari di via (OMISSIS), infine licenziato per sopraggiunta inidoneità al servizio in spazi angusti e chiusi, ove secondo la società necessariamente doveva svolgere la propria prestazione e in ragione del mancato reperimento di una diversa proficua collocazione in altri compiti, aveva chiesto l’annullamento di tale licenziamento, con le conseguenze tutte di cui all’art. 18 S.L. o, in via subordinata, l’accertamento della responsabilità della Bulgari nella perdita del lavoro, con conseguente risarcimento dei danni nonchè, in ogni caso, la condanna della società a risarcirgli i danni biologico, morale, esistenziale, da mobbing e per spese mediche conseguenti al comportamento persecutorio posto in essere nei suoi confronti dalla Bulgari Italia s. p. a.

Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda di impugnazione del licenziamento, con le conseguenze previste per il caso di ricorrenza della c.d. "tutela reale", ritenendo assorbita la domanda subordinata, e aveva rigettato le ulteriori domande.

Su appello della società e appello incidentale del D.A., la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 18 dicembre 2007, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto anche le domande relative al licenziamento e quella subordinata.

Con ricorso notificato il 17-18 dicembre 2008, D.A.O. chiede ora, con sette motivi, la cassazione della sentenza della Corte territoriale.

Bulgari Italia s.p.a. resiste alle domande con rituale controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1 – Col primo motivo di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Roma viene censurata per violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. e per vizio di motivazione, per avere ammesso prove testimoniali – nonostante che la società convenuta avesse implicitamente rinunciato ad esse nelle note conclusive in primo grado -, ritenendole indispensabili.

2 – Col secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e art. 2697 c.c., per avere la Corte ritenuto giustificata la scelta organizzativa della società, di soppressione della sua posizione lavorativa, anche se finalizzata al mero contenimento dei costi, essendo sufficiente in via di principio, in una situazione siffatta, che l’impresa destini il lavoratore ad una diversa posizione nel rispetto dell’art. 2103 c.c., come sarebbe avvenuto nel caso esaminato. In proposito, il ricorrente aggiunge che l’istruttoria aveva, tra l’altro, dimostrato che le mansioni di "entrata fatture" erano rimaste in capo alla società fino al 1 agosto 2003 presso la direzione generale e solo successivamente erano state trasferite ad altra società del gruppo.

3 – Il terzo motivo denuncia la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 e il vizio di motivazione della sentenza, la quale non avrebbe tenuto conto del fatto che fino al 1 agosto 2003 e quindi anche dopo il trasferimento del D.A. nel negozio di via (OMISSIS), avvenuto in ottobre 2002, l’attività c.d. di entrata fatture era rimasta di pertinenza della società, era stata svolta da due impiegate dell’amministrazione generale e solo col 1 agosto 2003 era stata trasferita ad altra società del gruppo (Bulgari s.p.a.) che aveva assunto anche tali due impiegate, licenziate dalla Bulgari Italia s.p.a.

La presenza dei due menzionati "licenziamenti", insieme a quello del ricorrente, dimostrerebbe che si era trattato sostanzialmente di un licenziamento collettivo, in ordine al quale però non erano stati rispettati i criteri di scelta indicati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5. 4 e 5 – Col quarto e col quinto motivo, il ricorrente lamenta l’omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza, laddove la Corte aveva ritenuto che presso il negozio di via Condotti il dipendente fosse stato addetto al caveau e che le relative mansioni potessero essere svolte unicamente in tale ambiente protetto (per cui aveva poi ritenuto che l’inidoneità sopravvenuta del ricorrente a compiti da svolgere in tale ambiente giustificasse il licenziamento), in contrasto con quanto viceversa sarebbe risultato dal l’istruttoria testimoniale.

6 – Col sesto motivo, il ricorrente deduce la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale rilevato dall’istruttoria che il D.A. in via (OMISSIS) era stato collocato al primo piano, in ambiente idoneo al suo stato di salute e che qui era stato addetto non solo ad inserire a computer la documentazione cartacea, ma anche ad etichettare gioielli che gli venivano consegnati dai due addetti al caveau e per non avere altresì rilevato che non tutte le attività di back office del negozio si svolgono in ambiente protetto (ad es. il centralino, il supporto vendite), ma solo la cassa, l’ufficio riparazioni e post vendita.

D’altronde, anche l’area protetta non sarebbe stata, per ciò solo, incompatibile con lo stato di salute del D.A.: salvo il caveau, infatti, si sarebbe trattato di un ambiente chiuso per motivi di sicurezza, ma non angusto (differenza che non sarebbe stata rilevata dalla Corte territoriale).

7 – Con l’ultimo motivo, la difesa del ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza laddove la Corte aveva confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni subordinata all’impugnazione del licenziamento e le ulteriori domande risarcitorie, fondate sull’accertamento della responsabilità della società per il comportamento persecutorio da questa tenuto e all’origine delle malattie da cui sarebbe affetto il D.A..

Nel controricorso, la società rileva che il ricorrente aveva indicato come impugnata una sentenza diversa da quella in esame, così violando l’art. 366 c.p.c., punto 2.

Va anzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per avere la difesa del ricorrente trascritto, nel corpo dello stesso, il dispositivo di una sentenza del tutto diversa da quella della Corte d’appello di Roma impugnata.

In proposito, la denunciata violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2) è infatti nel caso in esame impedita dalla corretta chiara individuazione della sentenza impugnata sia nella narrativa in fatto che nella esposizione dei motivi di censura contenute nel ricorso medesimo.

Il ricorso è fondato nel primo motivo e infondato nel terzo e nel settimo, con assorbimento del secondo, quarto, quinto e sesto (che investono una materia che andrà rivalutata dal giudice di rinvio, eventualmente alla luce del più ridotto materiale istruttorio utilizzabile a seguito dell’accoglimento del primo motivo).

Con riguardo al primo motivo di ricorso, la difesa di D.A. ha ricordato come il giudice di prime cure non avesse ammesso la prova testimoniale dedotta dalla società convenuta in ordine alle mansioni assegnate al sig. D.A. quando venne addetto al back office con mansioni di impiegato amministrativo (di cui riproduce il testo desunto dalle relative pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione in primo grado). Il ricorrente aggiunge che la società non avrebbe in primo grado insistito per l’ammissione di tale prova, dichiarando anzi, in sede di note conclusionali, di condividere l’operato del giudice, riproponendo peraltro poi inammissibilmente in sede di appello la prova non ammessa.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale non ha esplicitamente disatteso l’eccezione formulata dal lavoratore in appello, di intervenuta rinuncia della società alla prova indicata, esprimendosi in proposito in maniera dubitativa, ma poi comunque ha dichiarato di ammettere d’ufficio la prova testimoniale richiesta, dichiarandone l’indispensabilità ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2.

In proposito, esclusa la "novità" della indicata deduzione probatoria in appello (che ricorre ad es. in caso di documenti formati successivamente al giudizio di primo grado o a prove la cui esistenza diviene nota successivamente), la possibilità di superare, nel caso in esame, il rigoroso sistema di preclusioni attraverso l’esercizio di poteri ufficiosi da parte del giudice di appello, ispirati alla ricerca della verità materiale nell’ambito del sistema di tutela differenziata del diritto del lavoro, risiedeva, infatti, a norma dell’art. 437 c.p.c., comma 2, unicamente nella valutazione di indispensabilità della prova rilevante in giudizio (cfr., ad es.

Cass. 2 ottobre 2009 n. 21124 o 2 febbraio 2009 n. 2577, sulla scia di Cass. S.U. n. 8202/05).

Valutazione che come tutte quelle inerenti l’esercizio di poteri d’ufficio del giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata.

Senonchè, nel caso in esame, una tale motivazione difetta del tutto, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare in maniera assiomatica l’indispensabilità della prova, senza precisare il senso dell’espressione (molto più pregnante della mera rilevanza, tale da poter rovesciare, di per sè sola, le sorti della controversia e pertanto difficilmente riferibile ad una prova testimoniale) e senza argomentarne la ritenuta ricorrenza.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbe l’esame, in questa sede degli altri – salvo il terzo e l’ultimo, relativamente alla domanda di danni biologico, esistenziale e morale -, riferiti a valutazioni influenzate in qualche misura dai risultati della prova testimoniale immotivatamente ammessa.

E’ invece manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, che ipotizza la qualificazione del licenziamento del ricorrente in termini di licenziamento collettivo in quanto riguardante tre dipendenti, dimenticando, a tacer d’altro, che la definizione che la L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 24 da di tale istituto ai fini dell’applicazione della relativa disciplina (qui invocata quanto all’art. 5) postula l’esistenza di almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni.

Altrettanto infondato è il settimo motivo che investe il capo di sentenza che ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza dei comportamenti persecutori denunciati, in aggiunta al licenziamento, come causa di tali danni, con valutazione di merito adeguatamente motivata sulla base delle risultanze istruttorie e pertanto non censurabile in questa sede di legittimità.

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, ad eccezione del terzo e del settimo relativamente al rigetto della domanda di risarcimento dei danni biologico, esistenziale e morale, che vanno rigettati.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, ad eccezione del terzo e del settimo relativamente al rigetto della domanda di risarcimento dei danni biologico, esistenziale e morale, che rigetta; cassa corrispondentemente la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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