Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-06-2011, n. 13347 vendita di immobili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’antefatto è costituito dal contratto preliminare di compravendita di un fondo stipulato tra i promittenti venditori, fratelli G. (per sè e quale tutore dell’interdetta sorella C.) e D.F.V., ed i promissari acquirenti P. G. e A.C.; preliminare sottoposto alla duplice condizione che il Tribunale avesse autorizzato la vendita e che alla scrittura avesse aderito il quarto comproprietario, D.P. P.. Quest’ultimo aderì, ma il Tribunale non concesse l’autorizzazione, sicchè la domanda ex art. 2932, proposta dai promissari acquirenti fu respinta dal Tribunale adito con sentenza poi passata in giudicato.

Nelle more di quel giudizio D.P.V. e G. trasferirono le loro quote al P. ed all’ A. e, dunque, gli eredi di quest’ultimo (frattanto deceduto), nonchè il P. citarono in giudizio D.P.P. e D.P. C. perchè fossero condannati a restituire somme a loro versate (per la quota di relativa spettanza) a titolo d’acconto, nonchè quelle spese per liberare il fondo dai coloni e per ottenere la cancellazione dell’ipoteca gravante sul bene. Citarono, altresì, D.P.G. perchè fosse condannato a restituire la somma da lui ricevuta a titolo di mediazione.

Il primo giudice accolse solo parzialmente le domande.

La Corte d’appello di Napoli ha in parte riformato la prima sentenza ed, in particolare, ritenuto che il preliminare in questione era un contratto sottoposto a condizione sospensiva non verificatasi e che nell’atto D.P.G. non aveva speso il nome dell’interdetta C., sottoposta all’epoca alla sua tutela, ha respinto la domanda restitutoria proposta contro questa. Inoltre:

ha escluso che D.P.P. fosse obbligato a restituire agli attori le somme pagate dai promissari acquirenti ai coloni per ottenere la liberazione del fondo (restando a suo carico l’obbligo di restituire la sola somma percepita a titolo d’acconto per la compravendita); ha accolto l’appello incidentale condizionato degli eredi dell’ A. e del P. tendente ad ottenere la condanna di D.P.G. a restituire le somme versategli quale tutore della sorella C..

Propone ricorso per cassazione D.P.G. a mezzo di sei motivi. Rispondono con controricorso il P. e gli eredi dell’ A., i quali propongono ricorso incidentale attraverso due motivi. Si difendono, altresì, con controricorso gli eredi di D.P.P..
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO DI D.P.G..

Il primo motivo censura la sentenza nel punto in cui ha condannato D.P.G. a restituire le somme versategli nella qualità di tutore della sorella C. e sostiene la validità del contratto preliminare stipulato dal tutore per beni dell’interdetto, anche nel caso in cui non sia stata ancora ottenuta o richiesta la prescritta autorizzazione a vendere.

Il motivo è infondato, siccome la giurisprudenza alla quale fa riferimento il ricorrente (Cass. 3631/82) riguarda il caso in cui la condizione del conseguimento dell’autorizzazione a vendere sia posta risolutivamente. Nel caso di specie, invece, siffatta condizione, secondo quanto ha accertato il giudice, è stata posta in via sospensiva. Siffatto accertamento non è stato impugnato.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto chiede l’accertamento in ordine ad una serie di circostanze di fatto genericamente riferite.

Altrettanto inammissibile è il terzo motivo, che chiede alla Corte di legittimità di "effettuare una corretta interpretazione della scrittura del 9/7/80".

Tutti gli altri motivi sono inammissibili o perchè affatto carenti di quesiti di diritto (anche per la censura concernente il vizio della motivazione questa Corte richiede a pena d’inammissibilità un "momento di sintesi" che consenta l’immediata e diretta delibazione della censura) o perchè corredati da quesiti inidonei a consentire la predetta delibazione.

IL RICORSO INCIDENTALE DEGLI A. E DEL P..

Il ricorso incidentale degli A. e del P. è rivolto verso il punto della sentenza che, accogliendo parzialmente l’appello di D.F.P., ha escluso la ripetibilità delle somme spese dai promittenti acquirenti per la liquidazione dei coloni del fondo.

I motivi attraverso i quali il ricorso è svolto sono inammissibili per diverse ragioni. Sia perchè i ricorrenti esplicitamente chiedono alla corte di legittimità la "valutazione" degli elementi probatori emersi o la "interpretazione" di atti, manifestando di concepire il ricorso per cassazione come un terzo grado del giudizio di merito.

Sia perchè i quesiti prescritti sono affatto assenti oppure, come s’è detto in precedenza per il ricorso principale, sono inidonei a consentire alla Corte l’immediata e diretta risposta.

In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, con totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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