Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 28-03-2011, n. 12459 circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. All’esito di giudizio abbreviato il gip del Tribunale di Pesaro ha condannato M.D. alla pena di 2000,00 Euro di ammenda per il reato di cui all’art. 116 C.d.S., commi 13 e 18, fatto commesso il (OMISSIS), ordinando altresì la confisca dell’autovettura.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso a questa Corte la difesa dell’imputato per i seguenti motivi: 1) inosservanza di legge per erronea applicazione dell’art. 116, dalla cui lettura, secondo il ricorrente, risulta che il reo deve trovarsi alla guida del veicolo al momento della contestazione dell’infrazione; la contestazione – secondo il ricorrente – non può essere differita ad un momento successivo, come avvenuto nella specie atteso che il ricorrente era stato visto la mattina alla guida dell’auto dal brigadiere dei Carabinieri non in servizio che solo nel pomeriggio, quando era entrato in servizio, aveva notificato all’indagato gli atti relativi all’infrazione; il ricorrente si duole altresì della illiceità della confisca dell’autovettura che non può considerarsi cosa assolutamente necessaria a commettere il reato e tanto più che l’auto era utilizzata anche dalla propria compagna; 2) difetto di motivazione circa la possibilità di disporre la confisca amministrativa del veicolo, prevista dall’art. 116, comma 18; il ricorrente rileva che il giudice non poteva ritenere la reiterazione del reato sulla semplice base del fatto che dopo la data in cui era avvenuto la revoca della patente, il M. era stato ripetutamente contravvenzionato per guida senza patente, in mancanza di procedimenti penali e soprattutto di condanne passate in giudicato per tali reati della stessa indole; non sussisteva dunque il presupposto previsto dall’art. 116, comma 18, per la confisca amministrativa del veicolo.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. L’art. 116 C.d.S. stabilisce che chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda ivi stabilita. L’accertamento del reato, a differenza di quanto sembra ritenere il ricorrente, non è subordinato alla immediata contestazione della violazione, requisito che evoca piuttosto il regime previsto per le violazioni amministrative al codice della strada dall’art. 200 C.d.S. che prevede che la violazione sia immediatamente contestata al trasgressore almeno "quando possibile" (cioè – secondo quanto chiarito dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384 – non nei casi di materiale impossibilità di contestazione immediata, che lo stesso art. 384 esemplifica, indicando, tra gli altri, al punto f), l’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo). Tale disciplina non vale per le infrazioni penali che sono appositamente regolate dall’art. 220 C.d.S. a norma del quale l’agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 347 c.p.p., dopo di che l’instaurazione e lo svolgimento del processo segue le norme del codice di rito penale. L’accertamento del reato presuppone dunque soltanto il raggiungimento della prova della infrazione commessa secondo le regole che sovrintendono il processo penale. Prova che nella specie è inoppugnabile – e peraltro neppure contestata – essendo data dal fatto che l’imputato è stato visto passare nella piazza (OMISSIS) da un brigadiere dei Carabinieri che lo conosceva personalmente.

2. Il secondo motivo è fondato.

Il fatto di cui è processo è stato commesso il (OMISSIS), dopo l’entrata in vigore del D.L. 3 agosto 2007, n. 117 (decreto Bianchi) poi convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, che, nella tormentata storia del codice della strada, ha nuovamente configurato la guida senza patente quale illecito penale; la legge non ha modificato però le statuizioni accessorie relative alla sorte del veicolo con cui è stato commesso il reato e sono pertanto rimaste invariate le disposizioni dell’art. 116, comma 18, che, secondo le modifiche introdotte con D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, prevedono il fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanziona accessoria della confisca amministrativa dello stesso e, quando non è possibile disporre il fermo o la confisca, la sospensione della patente di guida, rinviando per le norme processuali da osservare a quelle di cui al capo 1, sezione 2, del titolo 6.

E’ evidente il difetto di coordinamento di tali successive modifiche normative, atteso che la guida senza patente, considerata reato all’epoca dell’emanazione del nuovo codice della strada con l’espressa attribuzione al giudice penale del potere di confisca (salvo il caso di appartenenza del veicolo ad un terzo), è stata depenalizzata con il D.Lgs. del 1999 con la previsione delle sanzioni amministrative accessorie del fermo del veicolo o, in alternativa, della confisca, ovvero della sospensione della patente; e poi nuovamente penalizzata nel 2007, allorchè però non si è modificato il regime delle sanzioni accessorie, che, come si è già detto, è rimasto quello sopra richiamato, di cui all’art. 116, comma 18. E’ dunque prevista l’applicazione da parte dell’autorità amministrativa, in via principale, del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, cioè di una sanzione la cui applicazione non è estesa alla competenza del giudice da alcuna disposizione del codice della strada; e, in via alternativa, "in caso di reiterazione delle violazioni", della confisca amministrativa del veicolo stesso;

viene dunque attribuito alla autorità amministrativa un potere di determinazione della confisca ancorato alla "reiterazione delle violazioni ", in via alternativa al predetto fermo amministrativo, che difficilmente può essere considerato di competenza del giudice penale, sia perchè il fermo amministrativo esula dalle competenze di tale giudice sia per la difficoltà di valutare la reiterazione delle violazioni, anche tenuto conto del fatto della mutata natura giuridica nel tempo, penale, amministrativa e di nuovo penale, dell’illecito di cui si discute.

Ritiene in conclusione il Collegio che il potere di confisca non possa essere esercitato direttamente dal giudice penale ma sia riservato all’autorità amministrativa alla quale vanno dunque trasmessi gli atti.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del veicolo. Rigetta il ricorso nel resto e dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Pesaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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