Cons. Stato Sez. V, 02-07-2010, n. 4230 SANITA’ E SANITARI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il ricorrente, dipendente dell’Asl n. 9 di Locri con la qualifica di assistente amministrativo, ha chiesto, con il gravame di primo grado, il pagamento, fin dal 1974, delle differenze retributive dovute per lo svolgimento di mansioni superiori e, in subordine, il pagamento di un indennizzo, ex art. 2041 c.c., per ingiustificato arricchimento dell’amministrazione.

Il Tar ha respinto il ricorso avendo ritenuto che l’attività svolta dallo stesso fosse stata espletata in via di mera sostituzione vicaria del titolare dell’Ufficio Economato, ove lo stesso era addetto e che ciò fosse espressione di un dovere istituzionale gravante in capo al sostituto e ricompreso tra i compiti astrattamente esigibili nei confronti del titolare della posizione funzionale inferiore.

Con l’appello in esame si chiede la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

violazione degli artt. 2013 c.c., dell’art. 31 del dpr n. 3/57, dell’art. 29, co. 2 del dpr n. 761/79 e dell’art.55 del dpr n. 384/90 in quanto le dedotte pretese avrebbero dovuto essere valutate alla luce della normativa del personale appartenente al SSN, con particolare riferimento all’art. 29 co. 2 del dpr n. 761/79, che prevede la retribuzione delle mansioni superiori svolte per un periodo eccedente i 60 giorni dell’anno solare;

violazione di norme, erronea motivazione, irrazionale valutazione degli atti di causa e travisamento dei fatti, perché il ricorrente è stato incaricato di sostituire l’economo con provvedimento formale e a tempo indeterminato e pertanto, la superiore retribuzione gli sarebbe dovuta per tutto il periodo indicato;

illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronunzia, in caso di non accoglimento della domanda principale, sulla domanda di pagamento di un indennizzo, ex art. 2041 c.c.

La Asl, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Il ricorrente assume di aver svolto mansioni superiori sul presupposto di aver sostituito l’economo in caso di sua assenza e richiama, a prova di ciò, una nota del presidente dell’E.O. di Locri prot. 20234 del 30 agosto 1974, indirizzata ad una banca, in cui si autorizza il ricorrente " a quietanzare e firmare tutti gli atti relativi all’Ufficio Economato in sostituzione dell’economo ove assente o impedito" e una nota dell’8 marzo 1988, indirizzata al direttore di un’altra banca, nella quale lo stesso viene ancora indicato come sostituto del responsabile dell’Ufficio Economato.

Tali note, peraltro, consistono in mere comunicazioni, a uffici esterni all’amministrazione, in ordine al soggetto autorizzato a firmare atti in sostituzione del capufficio, ma non sono indice dell’attribuzione di funzioni superiori atteso che, ai sensi dell’art. 29, 3° co. del dpr n. 761/69 " non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione più elevata qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale", come risulta avvenuto nella fattispecie, in cui lo stesso ricorrente afferma di avere " continuativamente ed ininterrottamente espletato le funzioni di sostituto dell’economo dal 1974 al 1996", fatto che realizza la richiamata fattispecie di svolgimento di ordinarie funzioni vicarie, ai sensi del cit. art. 29, 3° co.

Cosa diversa sono, invece, le mansioni svolte ai sensi dell’art. 29, 2° co. cit. che presuppongono,

secondo la consolidata giurisprudenza, oltre che l’esercizio di funzioni immediatamente superiori, anche un incarico formale e la disponibilità del posto in organico.

Nessun svolgimento di mansioni superiori può, di conseguenza, essere riconosciuto all’appellante, né può darsi accesso alla richiesta subordinata, non essendo retribuibile l’attività eventualmente svolta e perché, comunque, l’azione di cui all’art. 2041 c.c. presuppone una effettiva diminuzione patrimoniale (il c.d. depauperamento), che non si rinviene nello svolgimento di mansioni superiori

(C.S. V, n. 356/97).

Per tali motivi, l’appello deve essere respinto, perché infondato.

In relazione alla peculiarità della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Respinge il ricorso N. 2450/07, meglio specificato in epigrafe; spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l’intervento dei Signori:

Cesare Lamberti, Presidente FF

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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