Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce nr. 193/09

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Luigi Costantini Presidente

Enrico d’Arpe Consigliere

Giuseppe Esposito Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. n. 2348/1994 proposto dai Sigg.ri AMMIRABILE NICOLA e FANIZZA ANGELO, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Trane e domiciliati presso la Segreteria T.A.R.,

contro

– il Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio Carparelli ed elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Zanardelli n. 7, presso l’avv. Angelo Vantaggiato;

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Fasano n. 422 dell’11/5/1994, ad oggetto la rideterminazione delle modalità di recupero delle somme percepite a seguito dell’inquadramento nell’VIII qualifica funzionale;

nonché per l’annullamento delle deliberazioni di G.M. n. 991 del 17/12/1993 e n. 42 del 26/1/1994 (già impugnate con ricorso R.G. 964/94) e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, nella parte in cui risultasse lesivo dei diritti dei ricorrenti,

e per la declaratoria

del diritto dei ricorrenti alla restituzione delle somme trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante Sindaco p.t., e la documentazione esibita;

Vista l’ordinanza n. 1483 del 3 agosto 1994, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Ref. Giuseppe Esposito e uditi altresì, all’udienza pubblica del 18 dicembre 2008, per i ricorrenti l’avv. Antonio Astuto, in sostituzione dell’avv. Francesco Trane, e per il Comune di Fasano l’avv. Angelo Vantaggiato, in sostituzione dell’avv. Ottavio Carparelli.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, dipendenti del Comune di Fasano con la qualifica di “Collaboratore Direttivo Tecnico” e già inquadrati nella VII qualifica funzionale, impugnano la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Fasano n. 422 dell’11/5/1994, ad oggetto la rideterminazione delle modalità di recupero delle somme percepite a seguito dell’inquadramento nell’VIII qualifica funzionale, chiedendo altresì che sia dichiarato il loro diritto a ottenere la restituzione delle somme trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Premettono che l’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale, disposto in loro favore ai sensi del D.L. 22 settembre 1990, n. 264, veniva annullato dalla Commissione Centrale per gli organici degli Enti Locali, stante la mancata conversione del D.L. citato e atteso che il successivo D.L. 24 novembre 1990, n. 344 (convertito con legge 23 gennaio 1991, n. 21) riservava espressamente il beneficio dell’inquadramento nella qualifica superiore al personale del comparto universitario.

Aggiungono che, con ordinanza n. 665/94, questo Tribunale aveva sospeso le deliberazioni della G.M. n. 991 del 17/12/1993 e n. 42 del 26/1/1994 (con cui il Comune di Fasano aveva stabilito il recupero delle somme corrisposte, e impugnate con ricorso R.G. 964/94), mentre con l’attuale deliberazione sono state rideterminate le modalità di recupero (da 48 a 96 rate), computandovi però gli interessi al tasso legale.

A sostegno della presente impugnativa è stata dedotta la violazione di legge e l’eccesso di potere, per elusione ed inottemperanza di provvedimento giurisdizionale, falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ. ed erroneità nei presupposti.

Per i ricorrenti, la rideterminazione delle modalità di recupero delle retribuzioni è illegittima (sostanziandosi nella elusione dell’ordine di sospensione del recupero, impartito da questo TAR) ed ingiusta, nella parte in cui cumula alla sorte capitale l’ammontare degli interessi.

Inoltre, i ricorrenti ripropongono il motivo formulato nel ricorso R.G. 964/94, sostenendo che le retribuzioni non sono state erroneamente corrisposte, costituendo il corrispettivo dell’attività prestata, con mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fasano, eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività (in quanto la delibera impugnata è consequenziale al provvedimento della Commissione Centrale per gli organici degli Enti Locali del 6/4/1993, di mancata approvazione della modifica della pianta organica, portato a conoscenza dei ricorrenti in data 23/6/1993 e non tempestivamente impugnato), contrastando nel merito le deduzioni dei ricorrenti e concludendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 1483 del 3 agosto 1994 è stata respinta l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 18 dicembre 2008 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1.- La controversia promossa dai ricorrenti è stata a più riprese già esaminata da questa Sezione, con riferimento al ricorso proposto dai ricorrenti avverso i provvedimenti di determinazione della retribuzione prevista per la VII qualifica funzionale e di inquadramento in tale qualifica, nonché al ricorso (in questa sede richiamato) avverso i precedenti atti di recupero.

1.1.- Per quanto riguarda il motivo con cui i ricorrenti ripropongono che ad essi spetta l’inquadramento in questione, è sufficiente riportarsi alle precedenti decisioni, con cui è stato statuito:

* che l’inquadramento dei ricorrenti nella VIII qualifica funzionale non è mai divenuto esecutivo, poiché gli atti di modifica della pianta organica non sono stati approvati in sede tutoria dalla Commissione Centrale per gli organici degli Enti Locali (sentenza n. 2033/08, pubblicata il 1° luglio 2008), per cui i ricorrenti andavano inquadrati nella VII qualifica funzionale (sentenza n. 7/09, pubblicata il 7 gennaio 2009);
* che, comunque, il beneficio dell’inquadramento nell’VIII q.f. era applicabile unicamente ai dipendenti non docenti del comparto universitario (sentenza n. 2/09, pubblicata il 7 gennaio 2009).

1.2.- Con riferimento al motivo con cui viene censurate la delibera che stabilisce di procedere al recupero delle somme, va innanzitutto osservato che non è rinvenibile alcuna elusione dell’ordine impartito con l’ordinanza di sospensione del precedente atto di recupero, poiché essa non comportava che la P.A. non potesse adottare un atto dal diverso contenuto, stante il disposto dell’art. 26 l. TAR, che fa salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Per quanto attiene alla doverosità del recupero, il Collegio condivide la costante giurisprudenza in tema di emolumenti indebitamente percepiti, la quale ha ravvisato sempre sussistente l’interesse pubblico alla ripetizione delle somme, purché attuata con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del lavoratore (per tutte, TAR Lazio – Sez. I, 1° aprile 2008 n. 2764).

In ordine alla circostanza che siano stati calcolati gli interessi legali sulle somme da ripetere, va osservato che tale determinazione è legittima, in applicazione del principio per cui il recupero delle somme si estende all’obbligazione accessoria degli interessi maturati (cfr. Cons. Stato – Sez. VI, 25 settembre 2007 n. 4929: “in materia di crediti derivanti da rapporti di pubblico impiego, l’Amministrazione è obbligata, in caso di emolumenti già erogati al dipendente al recupero della somma relativa, con estensione alle obbligazioni accessorie di interessi legali e rivalutazione monetaria”).

Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.

2.- Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2008.

Luigi Costantini – Presidente

Giuseppe Esposito – Estensore

Pubblicata il 31 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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