Cons. Stato Sez. V, 02-07-2010, n. 4229 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’attuale appellante ricorreva al T.a.r. Puglia, Bari, per ottenere una declaratoria d’illegittimità del silenzioinadempimento opposto dall’A.s.l. di Bari all’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora per il perfezionamento della procedura ristretta accelerata, indetta con deliberazione commissariale n. 4852 del 10.12.2007, per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa, dopo la sentenza n. 1526 del 17.6.2009, con la quale i primi giudici avevano respinto il ricorso r.g.n. 1433/2008, proposto dall’attuale appellante avverso l’annullamento in autotutela della procedura di gara, disposto dall’Azienda sanitaria con delib. n. 1196 del 30.9.2008: l’efficacia di detta deliberazione faceva venir meno la prospettata inerzia dell’A.s.l., non essendovi più alcun obbligo di concludere la procedura di gara, definitivamente annullata in via amministrativa, donde la ritenuta improcedibilità del ricorso di primo grado avverso il silenzio, sancita con sentenza prontamente impugnata dalla parte soccombente in prime cure per errore di giudizio; violazione degli art. 112 e 295, c.p.c.; dell’art. 97, Cost.; dell’art. 2, legge n. 241/1990; infine, delle due ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6421/2008 e n. 6438/2008.

Si costituivano in giudizio la B.P.D.B. e l’A.s.l. di Bari, che resistevano all’appello, dopo di che la vertenza passava in decisione, insieme ad altra pendente fra le medesime parti e decisa in pari data con sentenza di rigetto.

Motivi della decisione

Come anticipato nella narrativa in fatto, in pari data è stato deciso e respinto un altro appello concernente la medesima situazione sostanziale e pendente tra le stesse parti, il che rende improcedibile il presente gravame per sopravvenuta carenza d’interesse a coltivarlo, del che deve darsi atto in questa sede, a spese ed onorari del presente grado di giudizio integralmente compensate, per giusti motivi, tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, dichiara improcedibile l’appello, a spese ed onorari del secondo grado di giudizio integralmente compensate, tra le parti ivi costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010, con l’intervento dei signori giudici:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Cesare Lamberti, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Aniello Cerreto, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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