Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-12-2010) 28-03-2011, n. 12694 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il GIP del Tribunale di Salerno con ordinanza del 10 marzo 2010 disponeva il sequestro preventivo della struttura "Casa Albergo per Anziani Villa Linora", sita alla località (OMISSIS), in ordine ai reati sanzionati dall’art. 443 c.p., per aver somministrato agli anziani ivi ricoverati farmaci scaduti; dall’art. 193 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, per aver abusivamente trasformato la Casa Albergo in Residenza Sanitaria Assistita;

dall’art. 348 c.p., per aver permesso ad un infermiere nei cui confronti pendeva misura interdittiva, di esercitare abusivamente la professione di paramedico; dagli artt. 605, 591 e 572 c.p. per aver segregato in una stanza chiusa a chiave un ricoverato, non avere assicurato adeguata assistenza ad anziani non autosufficienti, aver maltrattato gli anziani.

Il sequestro era stato disposto su richiesta del P.M. in esito a sopralluogo effettuato dalla Polizia Giudiziaria ed alle indagini successive, che avevano consentito di rilevare il complessivo degrado dell’immobile, adibito a gerontocomio, ove venivano praticate abusivamente cure mediche, e l’assoluta inadeguatezza dell’assistenza prestata ai ricoverati, spesso abbandonati a se stessi se non maltrattati, segregati e talvolta soggetti a misure di contenzione.

Il Tribunale del Riesame, adito da A.A., titolare della struttura, aveva confermato il provvedimento cautelare. Avverso quest’ultima ordinanza ricorre l’ A. tramite difensore di fiducia, deducendone la nullità per violazione di legge, avendo il Tribunale gravemente frainteso il dettato delle norme che secondo l’ordinanza sanzionavano le condotte ascrittegli, che invece a suo avviso non costituivano reato perchè non contemplate dall’art. 443 c.p. o dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193 TULS, o non confortate da univoche risultanze di fatto.

Sostiene infatti – contro il dettato letterale delle norme citate – che la detenzione di farmaci scaduti costituirebbe reato solo se posta in essere a fine di commercio; che la Casa Albergo per Anziani non svolgeva attività finalizzata alla diagnosi e cura di malattie, e perciò non necessitava di autorizzazione; in punto di fatto buona parte degli anziani era autosufficiente, e perciò un solo infermiere bastava per badare ai ricoverati non autosufficienti, di modo che non ricorreva il delitto di cui all’art. 591 c.p..

2.- Premesso che, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., avverso il provvedimento di riesame di misure cautelari reali è consentito ricorrere per cassazione solo per violazione di legge, il ricorso è inammissibile, sia perchè sotto le generica deduzione di violazione di legge prospetta poi questioni di contraddittorietà ed illogicità della motivazione; sia perchè ripropone puramente e semplicemente le stesse questioni già sottoposte al Tribunale del Riesame, puntualmente delibate con il provvedimento impugnato; sia perchè comunque le considerazioni in diritto sulla rilevanza penale delle condotte contestate sono manifestamente infondate in quanto collidenti con la previsione legale; sia infine perchè propone sostanzialmente il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, l’ordinanza impugnata, tenuto conto della sua natura cautelare, abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisivibile, comunque immune da vizi logici e contraddizioni.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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