Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-12-2010) 28-03-2011, n. 12669

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11-12 2009 il Giudice di Pace di Siracusa dichiarava non doversi procedere a carico di D.G.M. per il reato di cui all’art. 582 c.p., comma 2 ascrittogli per aver cagionato lesioni ai danni di S.M., indicate in rubrica, per essere tale reato estinto per remissione di querela.

Nella specie la persona offesa aveva rimesso la querela innanzi al Giudice, dopo l’apertura del dibattimento, ed in assenza dell’imputato, onde il Giudice aveva disposto il rinvio del procedimento mandando alla cancelleria di notificare al D.G. il verbale di udienza, dal quale risultava essere intervenuta remissione della querela, con avviso che in caso di assenza reiterata alla nuova udienza, si sarebbe valutata tale condotta processuale come accettazione tacita della remissione di querela.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il PG. presso la Corte di Appello di Catania, deducendo la violazione di norme processuali, avendo il Giudice definito il procedimento violando il principio per cui gli oneri processuali devono trovare fondamento in una previsione normativa.

In tal senso evidenziava che non era previsto a carico del soggetto querelante l’onere di comparire innanzi al giudice, e menzionava l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità in tema di remissione tacita della querela (S.U. sentenza n. 46088 del 2008).

Per tali motivi chiedeva dunque l’annullamento della sentenza per violazione dell’art. 152 c.p., comma 2.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso è privo di fondamento.

Invero, secondo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, per cui vale il richiamo alla sentenza Sez. 5^ del 12 – settembre 2007, n. 34421, e conforme Sez. 5^, 29 gennaio 2009, n. 4229 – RV237704 – nonchè Sez. 5^ 14 gennaio 2010 – 26-3-2010, n. 11895, CED – 246547 – deve ritenersi che, ai sensi dell’art. 155 c.p.:

"La mancata comparizione dell’imputato – al quale sia previamente notificato il verbale di udienza con l’espresso avviso che detta notificazione è preordinata a consentire l’accettazione della remissione della querela e che essa può avere luogo anche tacitamente, non comparendo all’udienza di rinvio – assume l’inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della querela". Nello stesso senso si cita Sez. 5^ del 26.6.2008, n. 30614 e Sez. 5^ del 5-12-2008, n. 30614 – CED 240438 -. La Corte rileva alla stregua di tali pronunzie di non condividere il difforme orientamento della giurisprudenza espresso con sentena Sez. 2^, del 4- 9-2009, n. 34124-PG in proc. Princich – RV 244949. Conseguentemente ai fini della tacita accettazione della remissione di querelaci ritiene sufficiente il mancato diniego della accettazione da parte dell’imputato. Non si ritengono dunque fondati i rilievi formulati dal Requirente nel ricorso, atteso che il riferimento all’orientamento giurisprudenziale, appare riconducibile all’istituto della remissione di querela. Pertanto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso.

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