Cons. Stato Sez. V, 02-07-2010, n. 4224

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto notificato il 17 marzo 1997 e depositato l’11 aprile seguente il prof. M.M. ha appellato la sentenza 17 dicembre 1996 n. 357 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con la quale è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della deliberazione 26 gennaio 1995 n. 9 del Consiglio direttivo dell’Istituto pedagogico provinciale per il gruppo linguistico italiano di Bolzano, di nomina della dott. Daniela Pellegrini Galastri a direttore dell’Istituto, della deliberazione 30 dicembre 1994 n. 8049 della Giunta provinciale di Bolzano, di autorizzazione a tale nomina, della deliberazione 12 dicembre 1994 n. 107 del Consiglio direttivo predetto, di designazione della dott. Pellegrini Galastri quale direttore dell’Istituto, e degli atti preliminari, infraprocedimentali e conseguenti.

L’appellante ha premesso che si tratta di atti adottati a seguito di precedente giudizio da lui instaurato avverso analogo esito della procedura iniziata con avvisi per il conferimento dell’incarico in questione pubblicati in date 28 gennaio e 3 marzo 1989, giudizio conclusosi con l’annullamento pronunciato con sentenza 31 agosto 1992 n. 185 del TRGA di Bolzano (confermata con decisione 26 settembre 1994 n. 738 del Consiglio di Stato, sezione IV) in relazione alla mancata comparazione tra gli aspiranti e l’omessa esternazione del criterio di scelta.

A sostegno dell’appello ha poi dedotto:

1.- Motivazione omessa o comunque insufficiente ed illogica su punto decisivo della controversia (IV motivo di ricorso in primo grado): eccesso di potere per erroneità e carenza della motivazione data all’esclusione del ricorrente nella seconda scrematura, erroneo apprezzamento della documentazione relativa a titoli di servizio del prof. M..

2.- Motivazione omessa o comunque insufficiente in ordine a punto decisivo del contendere (III motivo di ricorso). Eccesso di potere per sviamento. Carenza di motivazione, violazione della par condicio tra i candidati, in relazione all’omessa comunque non corretta valutazione comparativa dei candidati e dei rispettivi titoli.

La Provincia di Bolzano e l’Istituto pedagogico si sono costituiti in giudizio ed hanno svolto difese con memorie del 18 luglio 1997 e, rispettivamente, 24 febbraio 2005.

Con memoria del 12 febbraio 2010 l’Istituto ha inoltre eccepito, dal momento che l’incarico di cui si controverte è da tempo esaurito, l’originaria o sopravvenuta carenza di interesse del prof. M. alla pronuncia richiesta e/o l’inammissibilità del ricorso, tenuto anche conto che egli impugnava non la propria mancata designazione, ma la propria esclusione in sede di seconda "scrematura" che, ove annullata, gli avrebbe consentito di entrare in una terna da cui attingere il designato, con la conseguenza che avrebbe dovuto chiamare in giudizio anche l’altra candidata ammessa.

All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione.

Ciò posto, la Sezione ritiene di poter soprassedere dall’esame delle predette eccezioni in rito, dal momento che l’appello è infondato nel merito.

Col primo motivo, rubricato come innanzi, il prof. M. lamenta che il primo giudice non abbia positivamente considerato la doglianza secondo cui erroneamente il Consiglio direttivo avrebbe affermato che non risultavano in suo favore "esperienze dirette nel settore dell’organizzazione e conduzione di attività di aggiornamento" ed una "esperienza amministrativa, pure significativa in ordine al settore operativo, non del tutto adeguata ai fini delle capacità organizzative e relazionali richieste", ancorché egli abbia svolto presso il settore dell’educazione permanente dell’Amministrazione provinciale funzioni inerenti l’aggiornamento, la ricerca e la sperimentazione e presso l’Ufficio educazione permanente e bilinguismo funzioni poi divenute proprie dell’Istituto, nonché abbia organizzato attività nuove o avviato iniziative straordinarie, come attestato dal Direttore della ripartizione X per l’istruzione e la cultura della stessa Amministrazione. Tanto a fronte delle funzioni espletate dalla dott. Pellegrini Galastri, le quali esulerebbero dall’ambito delle competenze proprie dell’Istituto.

Al riguardo, si osserva che ancor oggi il prof. M. non precisa quali specifiche attività di aggiornamento abbia organizzato e condotto e di quali altrettanto specifiche attività o iniziative, rilevanti ai fini dell’individuazione della maturazione di esperienze operative di carattere organizzativo e relazionale, si sia occupato. D’altra parte, l’apprezzamento del complessivo grado di "pienezza" dei requisiti posseduti relativamente ai profili d’interesse enucleati in sede di prefissazione dei criteri di massima (competenza professionale in base a titoli di studio, esperienza scolastica, esperienza amministrativa, attività di aggiornamento; capacità di comunicazione; competenze organizzative), compiuto dal Comitato direttivo nella seconda "scrematura" tra i candidati che avevano superato la prima fase di individuazione dei non idonei, resta nell’ambito della discrezionalità tecnica del medesimo Comitato direttivo, come tale insindacabile in sede di legittimità, se non per macroscopici vizi di razionalità nella specie non emergenti. Invero, come bene ha rilevato il Tribunale regionale, la procedura in questione è consistita non già in una selezione basata sulla valutazione puntualmente quantificata di singoli titoli, come accade nel concorso per l’ammissione ai pubblici impieghi, bensì su una scelta latamente discrezionale fondata su un contesto comparativo più ampio e globale, laddove il pregio nodale richiesto al candidato è, in ultima analisi, la "piena" capacità del candidato di gestire l’Istituzione culturale e pedagogica, con indubbio rilievo, dunque, non solo alla formazione professionale, ma soprattutto agli aspetti relazionali ed organizzativi; aspetti specifici, specie con riguardo al primo, rispetto ai quali nel giudizio espresso sull’attuale appellante non si rinvengono quei macroscopici elementi di illegittimità di cui innanzi in rapporto alle attività pregresse da lui vantate.

Confermato per tali considerazioni il giudizio nei riguardi dell’appellante, è evidente come questi resti privo di interesse a contrastare le competenze della candidata poi prescelta, tenuto anche conto che analogo contrasto non è svolto nei confronti dell’altra candidata ammessa alla terza valutazione.

Col secondo motivo d’appello, rubricato anch’esso come sopra indicato, si ribadiscono le contestazioni della metodologia utilizzata, ossia il procedere per "scremature" mediante voti segreti sulla base di schede riassuntive dei candidati predisposte da una commissione ristretta, lamentandosi come in tal modo sia stata sottratta alla conoscenza del Consiglio direttivo l’esistenza dei qualificanti titoli di servizio già descritti sopra, in particolare con riguardo alla voce "organizzazione di corsi di aggiornamento", peraltro noti ai tre membri per conoscenza personale e diretta del candidato e delle funzioni da lui svolte. Si conclude affermando che tanto sarebbe stato evitato ove fosse stato seguito il metodo di sottoporre al Consiglio la valutazione dei singoli titoli, senza scremature successive in modo da avere un unico quadro globale, e pervenendo all’individuazione del miglior candidato per sommatoria dei punteggi dei titoli.

In proposito, per un verso basta richiamare quanto innanzi circa il primo motivo e, per altro verso, va notato come il prof. M. tenda in realtà a sostenere che si sarebbe dovuto procedere ad un vero e proprio concorso per titoli, ma non abbia impugnato l’avviso pubblico che ciò non prevedeva affatto come, d’altro canto, il concorso pubblico non era previsto dall’art. 9 della legge provinciale 30 giugno 1987 n. 13. Quanto infine al profilo di censura circa l’assunta incompletezza della scheda personale su dati che sarebbero stati oggetto di conoscenza personale e diretta dei consiglieri, ne è palese l’inammissibilità, posto che a ciò non si accenna nel ricorso di primo grado, e comunque l’infondatezza, sia per l’esposta considerazione in ordine alla mancata indicazione anche attuale degli specifici corsi di aggiornamento che sarebbero stati organizzati, sia per l’evidente irrilevanza a fini valutativi della conoscenza solo personale dell’esistenza di titoli non risultanti dagli atti.

In conclusione, l’appello dev’essere respinto.

Tuttavia la particolarità della fattispecie consiglia la compensazione tra le parti presenti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

Stefano Baccarini, Presidente

Filoreto D’Agostino, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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