Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-12-2010) 28-03-2011, n. 12429

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Il Tribunale di Brescia, con sentenza 5/10/2009, a norma dell’art. 444 e ss. c.p.p., applicava ad D.A. la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione in relazione ai reati, ritenuti in continuazione tra loro, di resistenza a p.u., danneggiamento aggravato, lesioni aggravate e omissione di soccorso, commessi il (OMISSIS).

2- Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, deducendo l’inosservanza dell’art. 189 C.d.S., comma 7, per non essere stata applicata all’imputato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

3- Il ricorso è fondato.

A norma dell’art. 189 C.d.S., comma 7, non avendo l’imputato ottemperato all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alla persona ferita in conseguenza della spericolata condotta di guida da lui tenuta, andava disposta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, statuizione questa omessa dal giudice a quo.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Brescia limitatamente all’omessa applicazione della predetta sanzione, a nulla rilevando che nella richiesta di patteggiamento non v’era alcun riferimento al riguardo, considerato che la stessa sanzione consegue di diritto alla pronuncia, non può formare oggetto di accordo tra le parti e la fissazione della sua durata non può che essere affidata alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa decisione sulla sospensione della patente di guida, e rinvia per la decisione sul punto al Tribunale di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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