Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-12-2010) 28-03-2011, n. 12428 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- il Gup del Tribunale di Brescia, con sentenza 7/7/2009, a norma dell’art. 444 e ss. c.p.p., applicava a N.I., in relazione al reato di detenzione a fine di spaccio di cocaina (commesso il (OMISSIS)), la pena concordata di mesi tre di reclusione in aumento a quella inflitta (anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa), per analogo reato commesso il (OMISSIS), con sentenza irrevocabile n. 1544/2006 dello stesso Gup, ritenuti i due illeciti unificati dal vincolo della continuazione.

2- ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 81 cpv. c.p. e l’inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 sotto i seguenti profili: a) non erano stati offerti elementi indicativi del medesimo disegno criminoso, quale vincolo di unificazione degli illeciti; b) la pena era comunque illegale, non essendo stata inflitta anche la multa, prevista della norma incriminatrice congiuntamente alla reclusione.

3- Il ricorso è fondato con riferimento al secondo aspetto dedotto.

Se il primo profilo di censura appare privo di seria consistenza, considerato che nel giudizio di patteggiamento non è necessaria una approfondita motivazione sulle ragioni di sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato contestato ed altro analogo già giudicato, dovendosi ritenere sufficiente – come si evince dalla sentenza in verifica – l’enunciazione dell’effettuato accertamento in termini positivi, non può sottacersi che, nel caso in esame, la pena concordata e ratificata dal giudice è illegale, non essendo stata aggiunta alla reclusione la multa, sanzione quest’ultima che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 prevede congiuntamente alla prima.

La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata senza rinvio, implicando la rilevata illegalità della pena la esclusione della validità dell’accordo nei termini in cui le parti lo hanno concluso e il giudice lo ha recepito. Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso, potendosi verificare o che l’accordo venga riproposto in termini diversi e spetterà al giudice valutare se recepirlo o meno, oppure che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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