Cons. Giust. Amm. Sic., Ord., 02-07-2010, n. 984

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’Associazione ricorrente ha gestito ininterrottamente, con convenzioni stipulate col Comune di Catania, dall’anno scolastico 1994/95 fino al 6 dicembre 2003, il servizio sociale di "ricovero di minori in regime di semiconvitto" presso l’Istituto "il Grillo Parlante".

In tutte le convenzioni era previsto che l’Associazione fosse tenuta a ricoverare fino a 123 minori e, per quanto riguarda il rimborso spese, era convenuto che la retta fosse articolata in due quote: una per la remunerazione delle spese generali e l’altra per la remunerazione delle spese di vitto.

Il Comune ha corrisposto il pagamento delle rette rapportando entrambe le quote al numero effettivo degli assistiti, rifiutandosi di adeguarlo a quanto richiesto dalla ricorrente, che ha proposto ricorso al T.A.R. Catania per "Eccesso di potere per errata interpretazione delle clausole della convenzione – Violazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 8 del 27/6/1996 dell’Assessorato enti locali".

Il Comune intimato, nella corretta applicazione della convenzione intercorsa con la ricorrente e delle disposizioni contenute nello schema tipo all’art. 13, avrebbe dovuto corrispondere per intero le spese afferenti alla voce spese generali, mentre l’adeguamento al numero di presenze effettive andava fatto solo con riferimento alle spese per il vitto.

Il Comune intimato, costituito in giudizio, ha, in via preliminare, eccepito la prescrizione delle pretese dell’Associazione ricorrente per il decorso di un anno. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

Con la sentenza in epigrafe, notificata al Comune di Catania il 12 luglio 2005, il T.A.R. adito, disattesa l’eccezione pregiudiziale, accoglieva il ricorso come da motivazione (diritto alle spese fisse in misura piena), ma rilevava l’inammissibilità della domanda di decreto ingiuntivo, per il carattere immediatamente esecutivo delle sentenze di primo grado non sospese dal giudice d’appello.

Con l’appello in epigrafe, notificato il 25 ottobre 2005, l’Associazione ha chiesto che vengano riconosciuti alla stessa gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme di cui sopra, dalla maturazione dei singoli ratei sino all’effettivo soddisfo, precisando che l’appello è stato proposto in via cautelativa e tuzioristica, ove non si affermi l’effetto automatico, ex lege, dell’obbligo di corrispondere gli accessori di legge.

Il Comune ha proposto controricorso ed appello incidentale, notificato il 24 novembre 2005, eccependo la tardività dell’appello principale, avuto riguardo all’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, e difetto di giurisdizione. Ha poi sostenuto l’infondatezza dell’appello; in via incidentale ha contestato nel merito la sentenza di prime cure.

Ha replicato l’Associazione con memoria difensiva.

Alla pubblica udienza del 2 aprile 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con ordinanza n. 1067/09, depositata il 10 novembre 2009, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, ai fini del decidere, ha affidato al Sindaco di Catania, oppure ad un dirigente dallo stesso designato, di produrre entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza:

a) una documentata relazione sugli atti regolamentari, amministrativi (autoritativi) e negoziali (da allegare tutti in copia autenticata), con i quali:

– a partire dall’anno scolastico 1994/1995 è stato attivato il servizio sociale di ricovero di minori in regime di semiconvitto presso l’istituto "il Grillo Parlante";

– è stato regolato il servizio nel periodo in cui è stato svolto;

– è stato estinto il rapporto con l’Associazione;

b) la corrispondenza intercorsa tra il Comune e l’Associazione, relativamente al pagamento delle rette da parte del primo ed alle contabilità prodotte dalla seconda.

Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2010, rilevata la mancata esecuzione dell’ordinanza n. 1067/09 e ribadita l’utilità, ai fini del decidere, della documentazione con la stessa richiesta, il Collegio reitera l’affidamento dell’incarico al Sindaco del Comune di Catania, oppure ad un dirigente dallo stesso delegato, affinché produca la documentazione richiesta con la citata ordinanza n. 1067/09, con le modalità ivi indicate, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della ordinanza n. 405/10.

Motivi della decisione

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2010, rilevata la mancata esecuzione dell’ordinanza n. 1067/09 reiterata con la successiva ordinanza n. 405/10 e ribadita l’utilità, ai fini del decidere, della documentazione con la stessa richiesta, il Collegio reitera l’affidamento dell’incarico al Sindaco del Comune di Catania, oppure ad un dirigente dallo stesso delegato, affinché produca la documentazione richiesta con la suddetta ordinanza n. 1067/09, con le modalità ivi indicate, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, riservata ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese, ordina al Sindaco del Comune di Catania o al dirigente da lui delegato di adempiere a quanto indicato in motivazione con le modalità e nei termini ivi specificati.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza.

Rinvia per il prosieguo all’udienza pubblica del 3 novembre 2010.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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