Cons. Giust. Amm. Sic., Ord., 02-07-2010, n. 983

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Le Prefetture di Agrigento e Caltanissetta e la Empedocle S.c.p.a. (d’ora in poi "Empedocle") hanno impugnato con separati appelli la sentenza, di estremi specificati nell’epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto il ricorso, proposto dall’Impregemi, avverso – tra gli altri atti gravati – la nota con la quale l’Empedocle comunicò al consorzio appellato la risoluzione del contratto n. 166 del 9 luglio 2009 relativo all’affidamento, da contraente generale a soggetto terzo, di lavori di ammodernamento della SS 640 "di Porto Empedocle".

Detta nota fu adottata sulla base della riservata amministrativa (del pari impugnata in prime cure), con la quale la Prefettura – U.T.G. di Agrigento, richiamando una comunicazione della Prefettura – U.T.G. di Caltanissetta (parimenti impugnata), aveva rappresentato che il signor Vi.Gi.Mi., amministratore unico e direttore tecnico dell’Impregemi, nonché socio della MI.CO. s.r.l. e coniuge della signora Lu.La. (amministratore unico della stessa società) era stato indagato nel procedimento penale n. 2089/95 RG e n. 209/96 R.GIP per i reati di abuso d’ufficio, turbativa d’asta, falso ideologico, violazione di corrispondenza e per aver fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata al controllo e all’acquisizione di appalti pubblici. In particolare, nella predetta riservata amministrativa della Prefettura U.T.G. di Caltanissetta si era, altresì, segnalato che: – il procedimento penale n. 2089/95 RG e n. 209/96 R.GIP si era concluso con un decreto di archiviazione, essendosi ritenuto che gli elementi di giudizio raccolti, pur confermando l’esistenza di un sistema di controllo degli appalti pubblici da parte di "Cosa Nostra", non consentissero "di sostenere proficuamente l’azione in giudizio nei confronti delle persone sottoposte ad indagini";

– la MI.CO. s.r.l. aveva avanzato una richiesta di acquisto di un immobile della confiscata società "Calcestruzzi Costruzioni di Frangiamore Giuseppe eamp; C." s.a.s., il cui proprietario era stato indagato nell’ambito del succitato procedimento penale.

2. – L’Impregemi si è costituita per resistere alle impugnazioni.

3. – All’udienza pubblica dell’8 giugno 2010 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

4. – In via preliminare va disposta la riunione obbligatoria degli appelli, giacché autonomamente proposti contro la stessa sentenza.

5. – Ritiene poi il Collegio che la causa non sia matura per la decisione. Ed invero, nell’atto di appello delle Amministrazioni statali, alle pagine 8 e successive, si contesta la decisione del T.A.R. per la Sicilia, sotto il profilo dell’avvenuta motivazione dell’informativa redatta dalla Prefettura di Agrigento anche sulla scorta di "ulteriori elementi", contenuti nella nota della Prefettura di Caltanissetta, i quali dimostrerebbero la sussistenza di collegamenti tra il predetto signor Mi. e l’attività di altri titolari di imprese inserite in un sistema di controllo degli appalti pubblici in Sicilia da parte di Cosa Nostra. In effetti, nella nota della Prefettura di Agrigento, in data 28 ottobre 2009, è scritto che la documentazione attinente a detti ulteriori elementi "è conservata agli atti di questo ufficio nel corrispondente fascicolo ed appartiene alla categoria dei documenti inaccessibili ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10.5.1994 n. 415, regolamento attuativo dell’art. 24 comma 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241". 6. – Orbene, questo Consiglio ha già avuto occasione di pronunciarsi su tale disposizione regolamentare, approfondendo in dettaglio l’aspetto del delicato bilanciamento tra le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (nonché delle attività di prevenzione e di repressione della criminalità) sottese al divieto di ostensione, ivi stabilito, con le esigenze individuali connesse all’esercizio del diritto costituzionale alla difesa, sancito dall’art. 24 Cost. Al riguardo meritano specifico richiamo le decisioni n. 406 del 2009 e n. 281 del 2010, le cui statuizioni offrono il seguente quadro di principi:

a) non ogni notizia che concorre a integrare l’informativa antimafia e, quindi, nemmeno detta informativa nella sua interezza, possono reputarsi inaccessibili ai sensi del predetto art. 3 del D.M. n. 415/1994;

b) a fronte di tale parziale accessibilità corrisponde un’altrettanto parziale conoscibilità di dette notizie in sede giurisdizionale;

c) la parte privata interessata e, a maggior ragione, l’autorità giudiziaria possono richiedere in copia integrale i documenti recanti le notizie rifluite nella informativa antimafia, fatta salva la potestà dell’amministrazione in possesso della relativa documentazione di oscurare con qualunque tecnica idonea, ivi inclusa l’apposizione di omissis, le parti di documento da ritenere riservate;

d) tali parti oscurabili sono quelle ricavate da atti sussumibili in una delle categorie espressamente menzionate nell’art. 3 succitato;

e) non sono pertanto ostensibili, a titolo esemplificativo, le relazioni di servizio utilizzate e, più in dettaglio, i nomi, le qualifiche e i reparti di appartenenza degli autori di dette relazioni, oltre ovviamente alle fonti soggettive delle informazioni;

e) sono invece sempre rivelabili i provvedimenti della magistratura penale, qualora non più coperti da segreto istruttorio. 7. – Una volta calati i riferiti principi al caso di specie, il Collegio ritiene di dover onerare le Prefetture appellanti della produzione in giudizio degli "ulteriori elementi" sopra indicati, attenendosi alle regole testé richiamate in materia di oscuramento delle informazioni sensibili.

8. – Della produzione documentale sopra descritta sono incaricati i signori Prefetti delle Province regionali di Agrigento e di Caltanissetta i quali provvederanno a depositare presso la segreteria di questo Consiglio, in otto copie perfettamente leggibili, la documentazione richiesta, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza. 9. – Per l’effetto la trattazione degli appelli deve essere rinviata alla successiva udienza pubblica indicata nel susseguente dispositivo.

10. – In caso di eventuale inottemperanza, il Collegio si atterrà alla regola di giudizio fissata dall’art. 116 c.p.c.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, riunisce gli appelli emarginati e – impregiudicata ogni decisione in rito e sul merito della controversia e sul riparto delle spese processuali – ordina gli incombenti istruttori indicati in parte motiva.

Dispone che, a cura della Segreteria del Consiglio, la presente ordinanza sia comunicata ai signori Prefetti delle Province regionali di Agrigento e di Caltanissetta per quanto di rispettiva competenza in ordine all’espletamento dell’incombente istruttorio succitato.

Per l’effetto la trattazione dell’affare deve essere rinviata, per il prosieguo, alla udienza pubblica del 23 settembre 2010, ore di rito.

Ordina che il presente provvedimento sia eseguito dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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