Cass. civ. Sez. V, Sent., 17-06-2011, n. 13299

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Syndial s.p.a. – già Enichem s.p.a. incorporante della Enichem Società Di Partecipazioni s.r.l., a sua volta incorporante della Alta s.p.a.- propone ricorso per revocazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso l’ordinanza ex art. 380 bis con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso relativo a imposte di registro, ipotecarie, catastali e Invim con riguardo alla rettifica del valore di un’azienda ceduta, questa Corte rigettava il ricorso per cassazione proposto dall’attuale ricorrente in revocazione avverso la sentenza con la quale il giudice di rinvio, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo, riduceva il valore accertato con l’avviso opposto.

2. Prima dell’esame del ricorso giova innanzitutto evidenziare che, a norma dell’art. 391 bis c.p.c. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 16), sul ricorso per revocazione la Corte decide in camera di consiglio nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380 bis, pronunciando ordinanza in caso di declaratoria di inammissibilità ovvero, negli altri casi, rinviando alla pubblica udienza, ed è pertanto da ritenersi che il ricorso per revocazione, alla stregua della disciplina sopra richiamata, debba (almeno nella fase iniziale) essere trattato col rito camerale, salvo il rinvio alla pubblica udienza nell’ipotesi in cui non si ritenga di emettere una declaratoria di inammissibilità.

Tanto premesso, deve rilevarsi che, ai sensi del citato D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27 la disposizione in esame è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto, e perciò, coordinando la medesima disposizione con la possibilità, prevista dal citato art. 391 bis c.p.c, di ricorso in cassazione anche per revocazione, deve ritenersi che le novità introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 siano applicabili (non solo ai ricorsi per cassazione ma più in generale) ai ricorsi proposti dinanzi alla Corte di cassazione avverso sentenze che, come nella specie, siano state pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto, con la conseguenza che il presente ricorso doveva essere trattato (almeno nella fase iniziale) col rito camerale.

E’ tuttavia da ritenersi che l’avvenuta fissazione della trattazione in udienza pubblica – anzichè, come prescritto dall’art. 391 bis c.p.c., in camera di consiglio – sia pienamente legittima, in quanto non determina alcun pregiudizio dei diritti di azione e difesa delle parti, considerato che l’udienza pubblica rappresenta, anche nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo strumento di massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questi di esporre compiutamente i propri assunti (v. tra le altre S.U. n. 10841 del 2003).

E’ inoltre da evidenziare che la decisione con la quale venga eventualmente dichiarata l’inammissibilità dei ricorso, se adottata all’esito di un’udienza pubblica, non deve essere assunta con ordinanza, bensì con sentenza, le cui forme debbono ritenersi prescritte (salvo le deroghe che risultino espressamente stabilite dalla legge) tutte le volte che, all’esito di una pubblica udienza di discussione, si adotti un provvedimento collegiale che comporti la definizione del giudizio dinanzi al giudice adito (v. tra le altre S.U. n. 10841 del 2003 cit. nonchè S.U. n. 6407 del 2004).

3. Col primo motivo la società ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da errore revocatorio per avere i giudici affermato che non poteva essere eccepito il giudicato esterno con memoria ex art. 378 c.p.c..

Il motivo è inammissibile per insussistenza nella specie dei presupposti dell’errore revocatorio.

Occorre infatti innanzitutto rilevare che l’errore denunciabile deve essere un errore di fatto il quale, per giurisprudenza costante, deve consistere in "un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti e dei documenti di causa e non sussiste pertanto nell’ipotesi in cui esso riguardi norme giuridiche, atteso che, mentre l’art. 395 c.p.c., n. 4 concerne l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi dell’error juris sia nel caso di obliterazione delle norme medesime – riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione – sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata – riconducibile all’ipotesi della violazione" (v. tra le altre, in termini, cass. n. 10794 del 1996).

Tanto premesso, è sufficiente evidenziare che, essendosi nella sentenza impugnata affermato che con la memoria ex art. 378 c.p.c. non può essere dedotto il giudicato esterno, nel ricorso in esame si è invece sostenuto (alla luce di recente e recentissima giurisprudenza di legittimità, anche delle sezioni unite) che i giudici di legittimità avrebbero dovuto accertare direttamente l’esistenza del giudicato esterno e quindi acquisire d’ufficio la relativa documentazione.

E’ vero che nel ricorso in esame si è anche aggiunto che risultava documentato in atti che la sentenza prodotta era passata in giudicato in data successiva alla presentazione del ricorso, tuttavia occorre in proposito evidenziare che l’eventuale mancata considerazione, ai fini del decidere, di un fatto emergente dagli atti potrebbe rilevare, ricorrendone i presupposti, come vizio di motivazione ma non integra l’errore di percezione o la svista materiale inducente il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti e dei documenti di causa, non potendo ritenersi viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione rispetto alla quale il ricorrente deduca l’omesso esame di documenti ovvero di circostanze dedotte nel giudizio, ossia tipici errores in judicando sotto il profilo della asserita erroneità del giudizio di fatto (v. tra le altre cass. n. 3365 del 2009).

E’ inoltre da evidenziare che, avendo i giudici di legittimità affermato che "nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. possono essere sollevate questioni nuove rilevabili d’ufficio a condizione che il rilievo ex officio sia già possibile sulla base degli atti interni al processo, quali la sentenza o le specifiche autosufficienti deduzioni contenute nel ricorso o nel controricorso", senza peraltro in alcun modo precisare che il principio affermato subisce una deroga in caso di fatto sopravvenuto al deposito del ricorso o del controricorso, l’errore circa un simile fatto in ogni caso non potrebbe, alla stregua delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, ritenersi decisivo.

Col secondo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da errore revocatorio laddove i giudici di legittimità hanno affermato: che il principio di diritto applicato dal giudice del rinvio era lo stesso fissato dalla S.C. nella sentenza che aveva cassato la decisione d’appello; che il giudice del rinvio aveva affermato il principio del valore intermedio tra quello uti singuli e quello aziendale; che quanto dedotto nella memoria della società confermava che non vi era stata una argomentata contestazione della stima degli immobili uti singuli, circostanza invece smentita da tutti gli atti difensivi della ricorrente.

Anche tale motivo risulta inammissibile per insussistenza degli estremi dell’errore revocatorio.

In particolare, occorre precisare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, può aversi errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione, soltanto se vi sia stata supposizione di un fatto la cui verità è incontrastatamente esclusa oppure se sia stata supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, con la conseguenza che, dovendo l’errore revocatorio cadere su fatti incontrastabili e positivamente accertati, deve trattarsi di fatti non solo non controversi ma anche incontrovertibili ovvero di fatti pacifici tra le parti (v. tra le altre cass. n. 1902 del 1973), ed inoltre che il denunciato errore revocatorio non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte, come nella specie, si sia pronunciata, in quanto non può ravvisarsi errore revocatorio nella ipotesi in cui (come nella specie) venga sostanzialmente denunciato un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali (v. tra le altre cass. n 10807 del 2006).

E’ infine da aggiungere, quanto all’ultima affermazione censurata, che l’ipotetico errore non sarebbe in ogni caso decisivo, essendo riferibile ad un obiter dictum espresso ad abundantiam.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 7.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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