Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 978

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – È impugnata la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso promosso, dagli odierni appellanti, tutti dipendenti della Provincia di Catania, onde ottenere l’annullamento del silenzio inadempimento formatosi su una diffida a provvedere. In particolare, con tale diffida, i ricorrenti ebbero a richiedere alla Provincia l’approvazione di un apposito regolamento di organizzazione, in modo da adeguare l’ordinamento dell’ente alle disposizioni in materia di affidamento di incarichi dirigenziali, contenute nel capo II del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con specifico riferimento alla posizione dei dipendenti dell’amministrazione.

2. – Il T.A.R. adito ha dichiarato il ricorso inammissibile sul presupposto dell’impossibilità giuridica di configurare un silenzio-inadempimento ex art. 2 della L. n. 241/1990 a fronte dell’omessa adozione di atti normativi. In dettaglio il Tribunale ha affermato che, per qualificare come silenzio impugnabile un comportamento omissivo della pubblica amministrazione, occorre che l’inerzia attenga a un’attività amministrativa in senso stretto e che esista una norma attributiva del potere che qualifichi anche la contrapposta posizione individuale del cittadino, di modo che a quest’ultimo possa riconoscersi ius agendi a tutela del proprio interesse; secondo il primo Giudice non è invece aggredibile con il rimedio giurisdizionale di cui all’art. 21-bis della L. n. 1034/1971 il mancato esercizio da parte dell’amministrazione di una potestà normativa di carattere e natura regolamentare: in questo caso, infatti, si sarebbe al cospetto di una scelta discrezionale, e quindi non obbligatoria, rispetto alla quale i cittadini non potrebbero vantare alcuna posizione differenziata.

3. – Si è costituita, per resistere all’appello, la Provincia di Catania.

4. – Con la prima censura gli appellanti riconoscono che la Provincia ha, in realtà, riscontrato la diffida con la nota, prot. n. 13167, del 27 marzo 2009, ma lamentano la contraddittorietà della risposta per avere l’amministrazione, per un verso, negato la necessità di adeguare il regolamento nella parte relativa alle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e, per altro verso, assunto nondimeno l’impegno ad adeguare la suddetta disciplina alle modifiche nel frattempo apportate all’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, anche con riferimento alla posizione dei dipendenti in servizio, senza però dare avvio al relativo procedimento.

5. – Con una seconda doglianza gli appellanti deducono che una modifica del regolamento provinciale è, contrariamente a quanto opinato dalla Provincia, assolutamente indispensabile a norma dell’art. 27 del citato D.Lgs. n. 165/2001, non potendosi ritenere immediatamente efficace l’art. 19, comma 6, dello stesso decreto, in assenza di un’intermediazione normativa dell’ente.

6. – L’appello è infondato.

7. – Innanzitutto difetta il principale presupposto del rimedio attivato, ossia l’esistenza di un silenzio, posto che la Provincia, come evincibile dalla superiore narrativa del fatto, ha riscontrato la diffida dei ricorrenti.

8. – Inoltre la risposta fornita dalla Provincia di Catania non è affatto elusiva né contraddittoria. L’amministrazione ha difatti chiarito che, a suo avviso, non è necessaria, ai fini dell’accoglimento delle richieste degli appellanti, un’espressa modifica del regolamento di organizzazione dal momento che, da un lato, le previsioni di esso non discriminano la posizione dei dipendenti rispetto a quella dei soggetti esterni e quindi non impediscono l’attribuzione ai primi di incarichi dirigenziali e, dall’altro lato, l’art. 88 del D.Lgs. n. 267/2000 contempla un meccanismo di applicazione diretta, alla materia dell’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, delle disposizioni del D.Lgs. n. 29/1993 e s.m.i.

Nondimeno la Provincia si è comunque impegnata a integrare il predetto regolamento in modo da tener conto sia delle modifiche apportate all’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 sia delle richieste degli appellanti riguardo all’introduzione di una previsione espressa sulla fattispecie dell’affidamento di incarichi dirigenziali ai dipendenti.

9. – Tanto premesso, il Collegio ritiene – anche a voler idealmente prescindere dalle pur condivisibili argomentazioni sulle quali poggia la sentenza impugnata (nel senso cioè dell’inconfigurabilità di un silenzio inadempimento a fronte del mancato esercizio di un potere normativo, tanto più quando difetti la fissazione di un termine legale per l’adozione degli atti regolamentari) – che siano corrette le altre allegazioni della Provincia in ordine sia all’esistenza di una disposizione (id est l’art. 24 del regolamento di organizzazione) già applicabile alla fattispecie individuata dagli appellanti sia all’immediata efficacia dei principi e dei criteri dettati dalla disciplina statale (art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001); gli appellanti invero non chiariscono perché il vigente regolamento di organizzazione della Provincia di Catania, che costituisce espressione dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali dall’art. 117 Cost., non possa considerarsi, a norma dell’art. 27 del D.Lgs. n. 165/2001, frutto dell’adeguamento in parte qua dell’amministrazione resistente ai princìpi del Capo II del Titolo II del citato decreto.

10. – Ritiene pertanto il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

11. – In conclusione l’impugnazione deve essere respinta.

12. – La natura e l’oggetto della controversia giustificano la compensazione, in via eccezionale, delle spese processuali del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 marzo 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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