T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 167 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Parte ricorrente, attualmente brigadiere dei Carabinieri, aveva conseguito l’11.9.1980 il brevetto di paracadutista e la qualifica di "paracadutista militare".

Affermava di aver prestato servizio dal 7.7.1980 al 13.7.1983 presso il 1° Btg CC Tuscania, venendo poi destinato ad altro incarico.

Asseriva, altresì, di aver conseguito il grado di brigadiere in virtù del D.Lgs. n. 198/1995.

Il 16.9.2005 presentava istanza per ottenere l’autorizzazione a svolgere attività aviolancistica continuativa "fuori corpo".

L’Amministrazione militare, con provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 388/142 del 14.11.2005, negava l’autorizzazione all’immissione del ricorrente negli elenchi dei paracadutisti fuori corpo.

Motivava tale diniego con: (i) le risultanze del parere espresso dal Comandante del I reggimento CC par. Tuscania; (ii) l’applicazione delle norme contenute nella pubblicazione N – 24 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri "norme permanenti per l’attività aviolancistica continuativa dei paracadutisti militari fuori corpo dell’arma dei Carabinieri" edizione 2004; (iii) l’assenza dei requisiti minimi previsti nella suddetta normativa ed, in particolare, l’aver prestato servizio presso un Reparto delle Aviotruppe per un periodo inferiore a tre anni.

Parte ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento, unitamente al parere espresso dal Comandante del I reggimento CC par. Tuscania, di cui il medesimo ricorrente dichiarava di non conoscere i contenuti, nonché, ove occorrente, le circolari del Ministero della Difesa prot. ADD/2120/1250 del 31.5.1998 e prot. ADD/5456/1250 del 5.8.1998, la pubblicazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri N – 24 "norme permanenti per l’attività aviolancistica continuativa dei paracadutisti militari "fuori corpo" dell’arma dei Carabinieri edizione 2004, nonché ogni altro atto collegato o connesso.

Chiedeva, previa concessione di misura cautelare, l’annullamento dei provvedimenti gravati ed il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inserito negli elenchi dei paracadutisti militari "fuori corpo" ed a mantenere il livello di addestrativo mediante svolgimento di attività aviolancistica continuativa "fuori copro", fruendo del trattamento economico previsto per il personale aereonavigante.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

L’adito T.A.R., con ordinanza n. 91/2006, rigettava l’istanza cautelare.

La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 9.2.2011 e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1) Parte ricorrente ha articolato il ricorso su due ordini di censure, una inerente alla disciplina normativa che doveva essere applicata nel giudicare l’istanza e l’altra attinente al possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione, contestando, in particolare, l’assenza del requisito del triennio di servizio presso il Reparto delle Aviotruppe.

Il medesimo ricorrente ha formulato, come suindicato, sia una domanda di annullamento dell’atto di diniego, sia la richiesta di declaratoria del diritto ad ottenere l’autorizzazione in esame ed i relativi benefici economici.

2) Il primo motivo di ricorso è incentrato sull’errata individuazione della normativa applicabile alla fattispecie in questione.

Parte ricorrente sostiene che il requisito sostanziale del triennio di permanenza in un reparto paracaduti e quello procedurale della necessità del parere non vincolante del competente Comando delle Aviotruppe (nel caso di specie il Comandante del I reggimento CC par. Tuscania) sono stati introdotti solo nel 1988, a seguito di una modifica delle normative in materia (circolari del Ministero della Difesa prot. ADD/2120/1250 del 31.5.1998 e prot. ADD/5456/1250 del 5.8.1998, confermate nella pubblicazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri N – 24 edizione 2004), con l’adozione di criteri più restrittivi.

Assume parte ricorrente che alla data dell’intervenuta modifica normativa aveva già maturato i requisiti per il diritto a svolgere attività continuativa aviolancistica in base alla normativa precedente, individuata nella circolare SME n. 6479 del 25.2.1992 (brevetto d paracadutista, grado di sottufficiale effettività in unità aviotruppe) e, pertanto, nel valutare la sua richiesta, l’Amministrazione militare non avrebbe dovuto tener conto dei requisiti più restrittivi introdotti dalla normativa sopravvenuta.

La censura è infondata.

Il provvedimento di autorizzazione a svolgere attività aviolancistica continuativa per paracadutisti militari "fuori corpo" non ha natura meramente ricognitiva di un diritto maturato dal militare bensì carattere costitutivo di ammissione al beneficio.

L’autorizzazione in questione, fra l’altro, viene concessa non solo in considerazione dell’interesse del militare ma anche e prioritariamente in funzione dell’interesse pubblico di poter disporre di militari reimpiegabili nei reparti paracadutisti, riflettendo quindi un’esigenza anche dell’Amministrazione che deve essere vista anche in termini dinamici e, pertanto, mutevole nel tempo.

I requisiti per la concessione dell’autorizzazione non possono che essere quelli previsti dalla normativa vigente al momento della domanda, essendo irrilevante che in precedenza i medesimi requisiti fossero stati meno rigidi.

L’Amministrazione, valutando l’istanza in base alla normativa vigente al momento della domanda, non ha operato una violazione del principio di irretroattività fissato dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, né una reformatio in pejus del regime del ricorrente, bensì ha fatto una corretta applicazione del principio del tempus regit actum.

2) Nel secondo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene l’erroneità del presupposto in fatto, indicato nel provvedimento gravato per motivare il rigetto, dell’assenza del requisito di prestazione del servizio presso il Reparto delle Aviotruppe per un periodo inferiore a tre anni.

La censura è infondata.

Come precisato nel parere sfavorevole Comandante del I reggimento CC par. Tuscania del 20.10.2005, richiamato nel provvedimento gravato e depositato in giudizio dall’Amministrazione, parte ricorrente ha prestato servizio presso unità Aviotruppe dal 5.7.1980 al 7.7.1981 e dal 29.7.1981 al 13.7.1983 per una durata complessiva di 2 anni 11 mesi e 18 giorni.

Tale assunto non risulta smentito dalla documentazione allegata in atti dal ricorrente ed, in particolare, dal foglio matricolare nella parte ove indica le assegnazioni ed i cambiamenti di reparto (che evidenzia la permanenza in servizio nei suddetti periodi presso la Btg CC paracadutisti di Livorno).

A fronte della produzione in giudizio del suddetto parere, inoltre, parte ricorrente non ha formulato nessuna deduzione specifica per contestarne il contenuto, nemmeno rispetto alle risultanza di fatto, e le uniche osservazioni in proposito sono contenute nel ricorso introduttivo (dove il medesimo aveva dichiarato di non avere avuto conoscenza del parere riservandosi motivi aggiunti) nel quale aveva genericamente affermato che nel computo del periodo di servizio presso unità aviotruppe si sarebbero dovuti tener necessariamente conto dei periodi licenza straordinaria o di malattia, nonché delle giornate spese in attività di addestramento annuali.

Al riguardo, non risulta che i periodi di malattia o licenza straordinaria siano stati esclusi dai periodi di servizio indicati nel parere sfavorevole Comandante del I reggimento CC par. Tuscania del 20.10.2005.

Per quanto riguarda i periodi di addestramento, di cui parte ricorrente non ha ben specificato l’esatta durata, il servizio valido ai fini qui in questione è quello di permanenza nella forza effettiva dei reparti paracadutisti (pubblicazione N – 24 "norme permanenti per l’attività aviolancistica continuativa dei paracadutisti militari "fuori corpo" dell’arma dei Carabinieri, cap. I) per cui non possono essere considerati le giornate di addestramento successive in cui lo stesso risultava solo comandato in servizio presso il reparto paracadutisti ma ancora in forza al reparto di appartenenza.

3) Il Collegio intende, infine, evidenziare come la richiesta di declaratoria del diritto ad essere inserito negli elenchi dei paracadutisti militari fuori corpo ed a mantenere il livello addestrativo sarebbe risultata comunque inaccoglibile anche a prescindere dalla sussistenza o meno del requisito del triennio di servizio presso il Reparto Aviotruppe.

La normativa applicabile alla fattispecie subordina, difatti, il rilascio dell’autorizzazione medesima, oltre che al requisito del triennio e del grado di sottoufficiale anche ad una valutazione circa l’opportunità del reimpiego del militare nelle aviotruppe specificando che tale reimpiego non appare più opportuno qualora il militare non abbia trascorso un consistente periodo di tempo al di fuori dei reparti paracadutisti ed, in particolare, per coloro che non posseggono una lunga esperienza professionale nella specialità ("norme permanenti per l’attività aviolancistica continuativa dei paracadutisti militari "fuori corpo" dell’arma dei Carabinieri" cap.I).

Sull’opportunità del reimpiego è chiamata ad emettere parere non vincolante il Competente comando delle Aviotruppe.

Risulta, quindi, evidente che, anche al ricorrere dei presupposti soggettivi del triennio di servizio e del conseguimento del grado, non sorge un diritto soggettivo ad ottenere l’autorizzazione in questione, né si è in presenza di attività amministrativa vincolata in ordine al suo rilascio, in quanto la stessa è soggetta ad una valutazione discrezionale da parte degli organi dell’Amministrazione in ordine all’opportunità del reimpiego del militare nelle aviotruppe.

In assenza di tale valutazione positiva, la domanda di declaratoria del diritto ad essere inserito negli elenchi dei paracadutisti militari fuori corpo ed a mantenere il livello addestrativo si palesava quindi comunque inaccoglibile, avendo potuto in questa sede l’organo giudicante solo effettuare una valutazione di legittimità dell’atto di diniego provvedendo, qualora ne fossero ricorsi i presupposti, al suo annullamento con conseguente necessità di una riedizione dell’attività dell’Amministrazione di rivalutazione della domanda.

Il Collegio evidenzia ancora, per completezza, che nel caso di specie, peraltro, il parere sull’opportunità del reimpiego è stato reso in senso negativo dal Comandante del I reggimento CC par. Tuscania, come richiamato nel provvedimento impugnato, che ha giudicato il ricorrente "non più reimpiegabile nei reparti di Aviotruppe".

Tale valutazione, però, non era stata poi trasfusa nel provvedimento gravato, né il tenore del richiamo effettuato nel provvedimento (limitato ad un "visto il parere espresso dal 1° Reggimento CC par. Tuscania") era tale da configurare una motivazione per relationem.

Pertanto il suo contenuto non si poneva come autonomo motivo dell’atto di diniego, in grado di per sé di giustificare il rigetto del ricorso, né risultava necessaria la sua impugnazione con motivi aggiunti (potendo semmai la sua rilevanza esplicarsi solo in sede di eventuale riedizione del potere amministrativo qualora si fosse pervenuti ad un annullamento).

4) Il ricorso va quindi rigettato per le ragioni anzidette.

In considerazione della peculiarità della vicenda e della complessità delle questioni trattate, le spese di giudizio devono essere parzialmente compensate e per il resto vengono poste a carico del ricorrente soccombente, nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa parzialmente le spese di lite e, per la parte restante, le pone a carico di parte ricorrente, liquidandole nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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