Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 977

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Oggetto del giudizio è una revocatio revocationis. Ed invero, il ricorrente impugna la pronuncia, di estremi specificati in epigrafe, con cui questo Consiglio ha dichiarato inammissibile una precedente domanda di revocazione proposta sempre dal signor La.. In dettaglio, l’originario ricorso per revocazione investì la decisione del Consiglio n. 1032/2008, con la quale era stato dichiarato irricevibile, per tardività, l’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di Finanza e Comando 12° legione della Guardia di Finanza, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. III), n. 1253/2005, del 28 luglio 2005, recante l’accoglimento del ricorso proposto dall’odierno istante onde ottenere l’annullamento dell’ordine di trasferimento n. 90.035/P del 24 settembre 1999 (con cui il Comandante del Gruppo di Catania aveva trasferito il La. al distaccamento Foce Fiume Simeto).

2. – La citata decisione n. 1032/2008, dopo aver motivato sul punto dell’irricevibilità dell’appello interposto dall’Amministrazione finanziaria, soggiunse, in fine, quanto segue: "Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio".

3. – Con il primo ricorso per revocazione il signor La. sostenne che la ridetta decisione, a causa di un errore di fatto, aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello riguardante il regolamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio e sulla domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno per lite temeraria.

4. – Il Consiglio dichiarò inammissibile il ricorso, rilevando che: "la decisione impugnata, oltre a dichiarare che "ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente e irrilevante," ha stabilito, espressamente, di compensare le spese del grado. … Tale statuizione implica, evidentemente, la reiezione tanto della richiesta di condanna alle spese, quanto di quella di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria. … È evidente, infatti, che la statuizione relativa alla compensazione delle spese è logicamente inconciliabile con la richiesta di accertamento della responsabilità dell’amministrazione appellante per lite temeraria.".

5. – Il ricorrente deduce, in sintesi, che la riferita pronuncia si fonderebbe su un errore di fatto asseritamente consistente nell’omesso esame dei motivi spiegati a sostegno delle due domande sopra indicate; l’errore revocatorio sarebbe rivelato dalla totale carenza di correlazione tra il tenore delle censure svolte con il primo ricorso per revocazione e il contenuto della decisione impugnata.

6. – Il signor La., ben consapevole della vigenza degli artt. 403 c.p.c. e 88 del R.D. n. 642/1907 (i quali notoriamente precludono l’impugnazione per revocazione di una decisione pronunciata in sede di revocazione), deduce tuttavia, in via preliminare, che il rimedio attivato debba ritenersi ammissibile nell’ipotesi – pretesamente ricorrente nella fattispecie – in cui la pronuncia di revocazione sia a sua volta afflitta da un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.

7. – Tanto premesso, il Consiglio ritiene che il ricorso non superi indenne la fase rescindente del giudizio. Non vi è difatti necessità di approfondire l’esame della tesi in ordine alla proponibilità di una revocatio revocationis (che pure trova riscontro in isolate e non recenti pronunce del Consiglio di Stato; tra le quali, Cons. St., sez. V, 19 febbraio 1996, n. 219) per la semplice ragione che, anche aderendo in ipotesi alla ricostruzione patrocinata dal signor La., comunque nella fattispecie difetterebbero, come all’evidenza difettano, gli errori di fatto allegati. 8. – Ed invero, con una prima censura il signor La. sostiene che la richiamata motivazione della decisione n. 819/2009 sarebbe del tutto apodittica e apparente e, quindi, si porrebbe in contrasto con i principi, nazionali ed europei, in tema di giusto processo e di effettività della tutela giurisdizionale.

9. – Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta la completa assenza, a suo dire, di un qualunque accenno, nella sentenza impugnata, alla richiesta di condanna dell’amministrazione finanziaria alla rifusione integrale delle spese sostenute nel giudizio di primo grado.

10. – Infine con la terza lagnanza il ricorrente sostiene che la decisione revocanda non avrebbe esaminato alcuno dei motivi espressamente articolati dal signor La. a sostegno delle distinte domande giudiziali di condanna dell’amministrazione appellata alle spese legali e al risarcimento del danno.

11. – Il Consiglio osserva come le censure che sorreggono il ricorso per revocazione si riducano, a ben vedere, nella deduzione di un difetto di motivazione sia della decisione n. 1032/2008 sia della decisione n. 819/2009.

Orbene, dell’eventuale difetto di motivazione della prima decisione (la n. 1032/2008), al di là di ogni altra considerazione, non si può tener conto in questa fase, posto che la questione attiene all’ipotetico giudizio rescissorio, il quale è posposto, logicamente e giuridicamente, al positivo vaglio dell’ammissibilità del ricorso emarginato. Non sussiste invece l’errore di fatto che, secondo il signor La., vizierebbe la decisione n. 819/2009, dal momento che il Consiglio nella sentenza avversata, sia pur con una stringata argomentazione, ha dato esattamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di non poter accogliere la precedente domanda di revocazione. Si è infatti statuito, così interpretando il decisum a suo tempo gravato (ossia la pronuncia n. 1032/2008), che doveva ritenersi respinta sia la domanda di condanna alle spese del giudizio sia quella di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria e ciò perché la statuizione relativa alla compensazione delle spese si palesava logicamente inconciliabile con la richiesta di accertamento della responsabilità dell’amministrazione appellante.

La motivazione, implicitamente poggiante sul richiamo alle note regole che governano la soccombenza reciproca, è dunque certamente succinta, ma si presenta coerente con i riferiti argomenti e per nulla carente.

Le critiche svolte dal signor La. nel ricorso si rivelano pertanto dirette a contestare la correttezza giuridica della decisione impugnata e, quindi, si risolvono al più nella deduzione di un errore di diritto, non suscettibile di apprezzamento e di stigma in sede di revocazione.

12. – I precedenti rilievi esonerano il Collegio dal rimettere alla Corte costituzionale l’eccepita questione di legittimità delle citate norme che precludono nel vigente regime processuale la revocatio revocationis, trattandosi, per quanto sopra spiegato, di questione non rilevante ai fini del decidere (posto che il Consiglio, come sopra premesso, ha preso l’abbrivo dalle tesi ricostruttive patrocinate dal ricorrente).

13. – In conclusione, il ricorso è inammissibile.

14. – La mancata costituzione dell’amministrazione finanziaria preclude la condanna del soccombente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 marzo 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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