Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-03-2011) 29-03-2011, n. 12847 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il GUP di Nola con sentenza del 20-25.10.2010 ha prosciolto D.V.A. dall’imputazione di calunnia in danno dell’ex coniuge G.R. (accusato di maltrattamenti, violazione degli obblighi di assistenza, ingiurie e violenza), perchè il fatto non costituisce reato. Dato atto che la vicenda si inseriva in un contesto familiare dove la donna manifestava enormi difficoltà anche psichiche nella gestione del figlio comune, affetto da grave patologia, e che l’indagine si era risolta nell’acquisizione delle due versioni dei protagonisti e di documentazione, il GUP argomentava essere "incongruo voler evincere una granitica volontà calunniatoria in capo alla prima essendo palese che ben può quest’ultima essere il precipitato di un putativo convincimento orientato erroneamente in tal senso". 2. Ricorre per cassazione il pubblico ministero, denunciando inosservanza della legge penale in relazione all’art. 368 c.p. e "illogicità" della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. E. Secondo il ricorrente il GUP non avrebbe considerato la "perseveranza" dell’imputata nel sollecitare l’autorità giudiziaria, nè si potrebbe "lasciare che passi il principio che il nervosismo e le fibrillazioni tra ex coniugi permettano ad uno di ripetere più denunce ai danni dell’altro coniuge che, subendo una calunnia, si veda assolto il proprio calunniatore con la giustificazione che manca l’elemento soggettivo del reato".

In particolare la prima denuncia, in seguito alla quale il G. era stato iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p. per i reati ex artt. 570, 572, 594 e 612 c.p., e l’archiviazione aveva evidenziato la mancanza di alcun elemento di prova di quanto denunciato. La "sentenza impugnata" sarebbe poi "illogica" in ragione della sufficienza del dolo generico, irrilevante la preesistente conflittualità tra le parti.

2.1 Il difensore della D.V. ha depositato, con specifico riferimento all’odierna udienza, memoria di confutazione del ricorso.

E’ acquisita attestazione di avvenuta notificazione dell’avviso alla parte civile.

3. Il ricorso è intempestivo, il che assorbe il rilievo successivo di assoluta genericità del contenuto.

Comunicato alla procura generale il deposito della sentenza in data 2.11.2010, il ricorso reca la data del 30 novembre e risulta spedito il successivo due dicembre: non è stato pertanto osservato il termine di quindici giorni, pertinente alla fattispecie procedimentale che ci occupa, che, nel caso della parte pubblica che non ha partecipato al processo, decorre dalla positiva comunicazione del deposito della sentenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *