Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 976

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’Università degli studi di Catania, con ricorso 13 dicembre 2007, ha appellato avanti a questo Consiglio la sentenza indicata in epigrafe, chiedendone l’annullamento, col favore delle spese.

Con atto 7 gennaio 2008, si è costituito per resistere il prof. Sa.Mu. chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, col favore delle spese. Con ordinanza 9 dicembre 2008, n. 974, sono stati chiesti documentati chiarimenti all’Università, che li ha forniti con nota 23 febbraio 2009.

Con nota 23 febbraio 2009, il difensore dell’appellato ha comunicato che il suo assistito era deceduto l’8 dicembre 2008.

Il ricorso è stato riassunto con atto notificato il 4 aprile 2009 ai signori Gi.Ma.Gr.Ru. ed An.Mu. e successivamente (con atto 7 settembre 2009) agli eredi collettivamente ed impersonalmente.

Con memoria 5 gennaio 2010 si sono costituiti i signori Ma.Sa. ed An.Gi.Mu. e Gi.Ma.Gr.Ru., facendo riferimento all’atto notificato nel settembre 2009. Hanno prodotto dichiarazione 9 marzo 2009 (registrata due giorni dopo) in notar Maria Teresa Clausi di Catania di rinunzia all’eredità del congiunto prof. Sa.Mu., comunicata all’Università degli studi di Catania con atto da questa ricevuto il 15 maggio 2009. Hanno eccepito inammissibilità dell’appello, considerato il loro difetto di legittimazione passiva. Hanno chiesto le spese del giudizio.

Con memoria, l’Università ha preso atto della estraneità al rapporto controverso degli intimati ed ha chiesto la compensazione delle spese.

Motivi della decisione

Il giudizio di appello è stato originariamente validamente instaurato contro il prof. Sa.Mu.

Morto l’appellato, il giudizio è stato parzialmente riassunto il 4 aprile 2009 con atto inammissibile perché i due destinatari della notifica, quando sono stati raggiunti dalla stessa, non erano più legittimati passivi, per effetto della intervenuta rinunzia all’eredità.

Anche l’atto di riassunzione notificato, collettivamente ed impersonalmente, agli eredi del prof. Sa.Mu. l’8 settembre 2009 ed al quale gli stessi resistono, è inammissibile.

Esso va dichiarato inammissibile perché non individua soggetti diversi dagli odierni resistenti quali eredi del prof. Sa.Mu. Quelli individuati, per effetto della rinuncia all’eredità (appresa dall’Università il 15 maggio 2009), erano privi di legittimazione passiva. In conclusione, l’appello va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio possono essere compensate, considerata la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 3 febbraio 2010 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, presidente, Paolo D’Angelo, estensore, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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