T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 175 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente impugna il provvedimento n. 0024350 del 7.6.10, con il quale il Prefetto di Trieste gli ha revocato la patente di guida, atto impugnato in via gerarchica con ricorso sul quale si è formato il silenziorigetto.

1.1. – In fatto l’istante espone che la patente di guida gli è stata revocata in applicazione dell’art. 120, comma 4, del Codice della Strada, come novellato dalla L. 94/09, per aver subito una condanna da parte del Tribunale di Trieste, di cui alla sentenza del 2.3.07 (in giudicato dal 17.10.09) per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90, in materia di stupefacenti.

2. – L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione; non senza aver eccepito, in limine, il difetto di giurisdizione del TAR in favore del Giudice Ordinario, che già in analoghi casi ha dichiarato la propria competenza.

3. – L’art. 120, comma 3, del D.Lg. 285/92 (come modificato dalla L. 120/10), per quanto qui rileva, prevede che: "non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori…., le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al D.P.R. 309/990, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi". Il comma successivo, a sua volta, prevede che "fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al D.P.R. 309/90, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il Prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma"

3.1. – Questo Tribunale, in un’analoga fattispecie, si è già dichiarato non competente con la decisione n. 709/10; indirizzo che si ritiene di confermare, anche alla luce di quanto stabilito dal GIP di Trieste, nella decisione n. 249/10; ove si è precisato essere, quella di cui si controverte, non sanzione penale accessoria, bensì sanzione amministrativa toutcourt, come tale soggetta, anche in punto giurisdizione, alla L. 689/81.

Per quanto concerne la revoca della patente, merita ancora ricordare quanto stabilito (sempre con riferimento all’art. 120, ancorchè in fattispecie diversa) da Cass.SS.UU. n. 2446/2006, secondo cui "si deve affermare che la domanda rivolta a denunciare l’illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal Prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo e di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario", in sintonia con quanto ritenuto in caso di analoghi interventi sulla patente di guida, in cui la giurisdizione è stata diversamente determinata secondo che si trattasse di sanzione vincolata a circostanze prestabilite dalla legge (ove si è ravvisata la giurisdizione del Giudice Ordinario) o di sanzione che consegue a valutazione discrezionale degli organi amministrativi (nel qual caso si è ritenuta la giurisdizione del TAR).

In definitiva, sia nel caso si consideri la revoca qui opposta quale sanzione amministrativa propriamente detta, sia ove si voglia valutare la posizione di diritto sottostante e l’assenza di discrezionalità del Prefetto nell’irrogare la stessa, ad avviso del Collegio la giurisdizione non appartiene al TAR, ma al Giudice ordinario.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice adito.

4. – Sussistono giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.

5. – La causa può essere proseguita, previa riassunzione innanzi al competente Giudice Ordinario, nel termine indicato dall’art. 11, comma 2, del D.Lg. 104/10.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione del TAR, in favore del Giudice ordinario.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

La causa può essere proseguita, previa riassunzione innanzi al competente Giudice Ordinario, nel termine indicato dall’art. 11, comma 2, del D.Lg. 104/10.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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