Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 29-03-2011, n. 12838

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. F.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all’art. 334 c.p., comma 2, per essere stato sorpreso alla guida di un ciclomotore di sua proprietà, sottoposto a sequestro amministrativo (in (OMISSIS)). Il ricorrente deduce la errata applicazione dell’art. 334 c.p., comma 2 per non essere egli il proprietario del mezzo. Lamenta altresì l’immotivato diniego delle attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata.

2..-. Il ricorso è fondato, sia pure per motivi diversi da quelli prospettati.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza deliberata all’udienza del 28 ottobre 2010 nel procedimento n. 10939/10, hanno accolto la tesi della inapplicabilità dell’art. 334 c.p. alla fattispecie di mera circolazione di mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.

Poichè dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso in esame emerge proprio una fattispecie di mera circolazione, va preso atto di tale autorevole insegnamento, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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