T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 166 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. D.S., già volontario in ferma breve (VFB) dell’Esercito, successivamente inquadrato nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, ha impugnato innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento recante il rigetto della sua istanza volta ad ottenere la corresponsione del c.d. premio di congedamento.

L’esponente deduce, infatti, che il beneficio in questione, originariamente accordato ai sensi dell’art. 40 della legge n. 958/1986 ai volontari in ferma prolungata, spetterebbe ora anche ai volontari in ferma breve e che egli avrebbe soddisfatto i presupposti di legge per ottenerlo.

A sostegno della richiesta di annullamento del diniego gravato e di accertamento del diritto all’attribuzione del premio, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al suo pagamento, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 1, della legge n. 958/1986; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto; contraddittorietà manifesta; travisamento dei fatti.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le tesi difensive ex adverso svolte e concludendo per la reiezione delle domande avanzate del ricorrente.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011 e, quindi, trattenuta in decisione.

Il ricorso s’appalesa infondato.

Una corretta interpretazione delle disposizioni legislative dettate in materia induce, invero, a ritenere sia in virtù del dato letterale della norma sia in base alle finalità della stessa che l’interessato, in relazione allo status dallo stesso ricoperto, non possa giovarsi del premio di congedamento invocato.

L’art. 40, comma 1, della legge. 24 dicembre 1986, n. 958 stabilisce, infatti, che ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata "all’atto del congedamento" è corrisposto un premio pari a due volte l’ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

Orbene il dato letterale della norma pare chiaro, atteso che essa riconnette proprio al fatto del congedamento il sorgere del diritto ad ottenere il beneficio di cui si controverte.

Il presupposto per farsi luogo alla sua concessione è da rinvenirsi, infatti, nella posizione del soggetto che abbandona il servizio militare senza aver conseguito alcun titolo a pensione per il reinserimento nella vita civile, dato che il premio costituisce una forma di sostegno in favore di coloro che lasciano definitivamente la ferma.

Ne consegue che l’assegnazione del beneficio deve essere negata quando il militare transiti in servizio permanente effettivo o, comunque, in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate o delle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile.

Tale essendo la ratio della norma (in termini C.d.S., IV, 26 maggio 2008, n. 2503 e 21 dicembre 2006, n. 7775), è evidente che di essa non possa giovarsi chi non ha necessità di ricollocarsi sotto il profilo lavorativo nella società civile.

E nel caso specifico, sembra, invero, mancare proprio il requisito del congedamento sostanziale, cui si riconnette l’erogazione del relativo premio, perché, a seguito dell’immissione nei ruoli militari o civili, il volontario che ha fruito di tale possibilità prosegue, senza interruzioni, lo svolgimento di attività lavorativa retribuita, come pare del resto comprovato anche dalla circostanza che, in attesa di tale immissione, è ammesso il prolungamento, per il tempo necessario al perfezionamento della stessa, della ferma volontaria breve (art. 7, comma 1, del D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 e art. 16, comma 2, del decreto del direttore generale per il personale militare del Ministero della Difesa in data 26 maggio 1999 con cui è stata indetta la selezione cui ha partecipato il ricorrente) e che viene assicurata la conservazione dell’anzianità di servizio ai fini retributivi e previdenziali (art. 14, comma 4, ult. periodo, decreto direttoriale citato).

Il signor D.S. non pare – in effetti – trovarsi nella condizione contemplata dalla norma.

La selezione per l’arruolamento nell’esercito italiano, quale volontario in ferma breve per tre anni, alla quale egli ha partecipato e alla quale è risultato idoneo, prevedeva, infatti, espressamente la possibilità d’immissione, alla sua conclusione, nelle carriere iniziali delle stesse Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 3 e ss. del D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 (e confermato dall’art. 1, comma 1, del decreto del direttore generale per il personale militare del Ministero della Difesa in data 26 maggio 1999).

Possibilità di cui, peraltro, egli ha potuto concretamente fruire, essendo stato nominato, con decorrenza 3 novembre 2004, allievo agente del Corpo Forestale dello Stato.

L’immissione nella carriera iniziale di tale corpo di polizia è avvenuta, inoltre, senza alcuna soluzione di continuità con il servizio precedentemente prestato quale volontario in ferma breve volontaria, atteso che egli, pur dovendo essere posto in congedo, alla scadenza del triennio, in data 2 gennaio 2004, è stato in realtà trattenuto in servizio presso l’amministrazione della difesa fino alla su indicata data di immissione nel Corpo Forestale dello Stato (vedi allegato 1 – fascicolo documenti Avvocatura distrettuale dello Stato), ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del D.P.R. 332/97 e confermato, con riferimento alla specifica procedura selettiva, dall’art. 16, comma 2, del decreto del direttore generale per il personale militare del Ministero della Difesa in data 26 maggio 1999.

La posizione di volontario in ferma breve, rivestita dal ricorrente, era, anzi, propedeutica all’inserimento in pianta organica – tra gli altri – presso il Corpo Forestale dello Stato, in prosecuzione del servizio a quel titolo prestato, atteso che era lo stesso art. 10, comma 4, del D.P.R. innanzi citato a precisare che "l’ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni avviene comunque dopo il termine della ferma triennale contratta" (in tal senso anche l’art. 16, comma 4, del decreto direttoriale citato).

Le considerazioni giuridiche innanzi svolte e l’analisi delle specifiche circostanze fattuali inducono, dunque, il Collegio a ritenere che, nella specie, non si sia verificato alcun congedamento, inteso quale definitiva cessazione dal servizio, conseguendone che il ricorrente non può vantare alcun diritto a conseguire il beneficio invocato.

Prive di meritevole considerazione paiono, inoltre, le ulteriori considerazioni dedotte dal ricorrente a sostegno della propria pretesa, atteso che la sentenza del Tar Veneto, I, n. 3607/2007 costituisce un precedente isolato favorevole alla sua tesi difensiva ed è stata comunque recentemente riformata dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1337) e che, in ogni caso, il provvedimento contestato è sorretto da due distinte ed autonome motivazioni, riportate rispettivamente sub lettera a) e sub lettera b), conseguendone che l’eventuale accoglimento delle censure di legittimità svolte avverso una delle due non sarebbe comunque in grado di privare il provvedimento impugnato di un adeguato supporto motivazionale, essendo sufficiente anche una sola delle due motivazioni a giustificare la decisione assunta dall’Amministrazione.

In definitiva, il ricorrente non può considerarsi destinatario di una disposizione legislativa di favore che prevede il riconoscimento di uno speciale beneficio solo per chi cessa definitivamente dal servizio e deve reinserirsi nella vita civile e correttamente, quindi, l’Amministrazione gli ha negato il relativo riconoscimento.

Il ricorso va, quindi, rigettato, in quanto infondato.

Ritiene, peraltro, il Collegio che, attesa la natura della controversia, sussistano giusti motivi compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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