Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 973

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La Cooperativa edilizia Almoetia, con delibera 21 marzo 1998, ha escluso dai soci il signor An.

Detta delibera veniva impugnata avanti alla Commissione regionale di vigilanza per l’edilizia economica e popolare che la dichiarava inammissibile, per difetto di notifica alla Cooperativa, con atto 10 maggio 1999; la pronuncia veniva gravata di ricorso 30 settembre 1999 avanti al TAR, che lo dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione.

La sentenza veniva appellata avanti a questo Consiglio che, con decisione 21 ottobre 2005, l’annullava con rinvio sul presupposto dell’esistenza della giurisdizione amministrativa.

L’interessato riassumeva, quindi, il giudizio avanti al TAR facendo passare in cosa giudicata il capo della pronuncia relativo alla giurisdizione.

Il giudice adito respingeva il ricorso, con sentenza che viene appellata in questa sede, con richiesta di annullamento, col favore delle spese. L’appellante deduce la scusabilità dell’errore della mancata notifica alla Cooperativa nella considerazione che nella delibera di esclusione non era stato indicato tale onere, e l’illegittimità dei decreti ministeriali di proroga delle funzioni giurisdizionali delle Commissioni soppresse con l’art. 53 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Con due memorie la Commissione ha confutato i motivi di ricorso, concludendo per il rigetto, col favore delle spese.

Con memoria la Cooperativa confuta i motivi di ricorso, deduce, al fine di provare la tardività dei motivi aggiunti, di avere notificato all’appellante il 7 luglio 1999 il verbale della Commissione di vigilanza n. 1/99 e conclude per il rigetto, col favore delle spese.

Il ricorrente ha prodotto copia della sentenza della Corte d’appello di Messina 19 giugno 2009, n. 452, nella quale viene affermata la giurisdizione ordinaria in materia di esclusione di soci di cooperative edilizie.

L’appellante, con memoria, fondando la sua deduzione sulla detta sentenza, ha affermato che "l’inesistenza di giurisdizione in capo alla Commissione Regionale di Vigilanza ha dato luogo ad una ipotesi di illegittimità dei provvedimenti amministrativi non più lesiva di interessi legittimi, ma di diritti soggettivi" ed ha concluso deducendo che "alla stregua dei principi generali di riparto della giurisdizione … la cognizione della legittimità della delibera di esclusione – e, correlativamente l’attribuibilità di efficacia esecutiva alla delibera di esclusione – era riservata al Giudice ordinario".

Motivi della decisione

1. In linea preliminare va precisato che nella controversia in esame non è ammissibile l’esame della questione di giurisdizione, sollevata dall’appellante col supporto della detta pronuncia della Corte d’appello di Messina, perché sulla stessa si è formato il giudicato interno, non essendo stata a suo tempo gravata nella sede competente la pronuncia di questo Consiglio dichiarativa della giurisdizione amministrativa.

2. L’interessato censura la sentenza appellata nel capo nel quale non qualifica scusabile l’errore di mancata notifica dell’opposizione alla Cooperativa ed in quello nel quale dichiara tardivi i motivi aggiunti proposti nei confronti dei decreti ministeriali di proroga delle funzioni giurisdizionali delle Commissioni di vigilanza.

Entrambe le censure vanno disattese.

a) L’art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dispone che "la comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo, deve recare l’indicazione del termine e dell’organo cui il ricorso deve essere presentato". Tale indicazione, nei sensi appena precisati, è stata apposta in calce alla delibera di esclusione dalla Cooperativa del signor An. che, pertanto, non può dolersi della mancata indicazione di ulteriori attività che avrebbe dovuto compiere perchè il ricorso alla Commissione fosse ammissibile. Non vi è stato precisato che egli aveva l’onere di notificare l’impugnativa alla Cooperativa ma la disposizione di cui al trascritto art. 1 non prescrive la precisazione della notifica ai controinteressati con la loro concreta individuazione, e nessuno può essere censurato per tale omissione.

Il detto ripetuto difetto di notifica, non potendo dall’An. essere imputato ad alcuno, ricade interamente su di lui. Egli avrebbe dovuto notificare l’opposizione alla cooperativa del cui provvedimento si doleva e ciò in ossequio al generalissimo obbligo di osservare le regole del contraddittorio, applicabili in tutti i rapporti sociali.

La mancata osservanza di tali regole, appunto perché generalissime, non può essere scusata e, di conseguenza, il capo di pronuncia resiste alla dedotta censura.

b) La pronuncia della Commissione è stata presa in regime di proroga della stessa disposta con decreto ministeriale. Con motivi aggiunti, depositati il 6 marzo 2002, l’interessato ha chiesto l’annullamento del decreto di proroga al fine di inficiare da illegittimità derivata la pronuncia della Commissione.

Il ricorrente dichiara di avere avuto notizia della pronuncia della Commissione attraverso la lettera 21 maggio 1999, n. 74, e l’ha impugnata con ricorso al TAR depositato il 30 settembre 1999.

L’impugnativa dei decreti in essa indicati (con i motivi aggiunti del marzo del 2002) sarebbe stata proposta solo quando avrebbe ottenuto copia della detta pronuncia su sua richiesta del 29 dicembre 2001.

Ma tale impugnativa è stata correttamente ritenuta tardiva non essendo ragionevole ritenere che la pronuncia del 1999 sia stata impugnata senza averne letto il testo, a prescindere dalla deduzione della Cooperativa che assume di averla notificata il 7 luglio 1999. La richiesta di copia della pronuncia a distanza di oltre 2 anni dalla notizia ricevuta non lo rimette in termini per impugnare gli atti in essa indicati.

In conclusione, assorbito ogni altro motivo od eccezione, che il Collegio ritiene irrilevante ed ininfluente, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge il ricorso in appello di cui in epigrafe.

Condanna il ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 2 febbraio 2010 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, presidente, Paolo D’Angelo, estensore, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *