Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 972

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso al TAR Sicilia la s.r.l. Lebe chiedeva il risarcimento danni conseguenti al mancato rilascio della concessione per la costruzione di un edificio per civile abitazione chiesta il 21 ottobre 1989, prot. 30435, su terreno di sua proprietà esteso mq. 4.740,30, particelle 61, 85, 86 e 226 del foglio 19, ricadente in zona "B" estensiva del Programma di fabbricazione vigente dal 1966.

L’adito Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe che è stata appellata in questa sede, con richiesta di annullamento, col favore delle spese. Con due memorie l’appellante ha illustrato i motivi di gravame ed ha insistito nella richiesta di risarcimento.

Con sentenza parziale 5 ottobre 2009, n. 906, questo Consiglio ha annullato la pronuncia di inammissibilità ed ha disposto consulenza tecnica d’ufficio per verificare l’assentibilità della concessione edilizia, sulla scorta della documentazione man mano prodotta dall’interessata, alla luce della normativa vigente nel Comune di Mascalucia. La consulenza è stata affidata al Direttore regionale all’urbanistica dell’assessorato regionale territorio ed ambiente, con facoltà di delega. La facoltà è stata esercitata con nota 26 ottobre 2009, n. 80099, nei confronti del signor Ma.Me., funzionario del servizio 6 – vigilanza urbanistica – di detto Assessorato.

Il Consulente tecnico nominato con detta pronuncia, ha espletato l’incarico conferitogli ed ha rimesso a questo Consiglio apposita relazione 4 dicembre 2009, n. 89742.

Detto Consulente, premesso che "in sede di verifica lo scrivente ha potuto constatare che una volta attivato l’iter istruttorio, è stata intrapresa una fitta corrispondenza tra il comune che, periodicamente chiedeva integrazioni e chiarimenti e la ditta che di volta in volta riscontrava, presentando nuovi elaborati progettuali", ha svolto una dettagliata analisi di tutti i passaggi dell’istruttoria relativa alla vicenda per la quale è controversia. In particolare, ha esaminato puntualmente tutte le richieste del Comune ed i riscontri dell’interessata verificando la conducenza delle prime e dei secondi, a partire dalla richiesta formulata dalla Commissione edilizia comunale nella seduta del 26 giugno 1990, formalizzata nella nota 7 settembre 1990, n. 25715, per finire con la nota dell’Ufficio tecnico comunale 20 novembre 1997, n. 34442, con la quale si comunicava il definitivo rigetto della richiesta (era intervenuta l’approvazione del p.r.g. che destinava l’area in parte a zona "F2-verde pubblico" ed in parte a "P-Parcheggio"). Tutti gli atti dell’istruttoria sono stati allegati alla relazione.

Nella relazione di consulenza si dà atto che l’amministrazione comunale non ha "mai dato le dovute indicazioni, necessarie per l’eventuale adeguamento" alle richieste, è rimasta a lungo inerte sulle richieste dell’interessata e non ha supportato le sue note con adeguata motivazione.

Nella detta relazione si fa presente che "essendo l’area in questione sottoposta al vincolo di cui alla legge n. 1497/39 e, non avendo provveduto il comune, la ditta in data 10/02/1994, richiedeva il preventivo parere alla competente Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania che, con provvedimento prot. n. 2037 del 06/04/1994 (alle. 15), esprimeva parere contrario". Detto parere non risulta impugnato dall’interessata che, peraltro, non risulta essersi adeguata al suggerimento della Soprintendenza di elaborare un nuovo progetto che prevedesse una diversa distribuzione delle aree a verde rispetto a quelle edificate, con riduzione dell’ingombro di edifici e di volumi. Il Consulente non dà rilievo a detta circostanza.

Il ripetuto Consulente fa presente che il p.r.g. approvato con d.a. 6 febbraio 1992, n. 73/92, destinava l’area a zona "B" di completamento, con rapporto di copertura di 3 mc/mq e che detta possibilità edificatoria è venuta meno col p.r.g. adottato con delibera commissariale 17 novembre 1995, n. 999, ed approvato con decreto assessoriale 10 aprile 2000, n. 51/D.R.U. Egli conclude affermando "per tutto quanto precede, dalla disamina della documentazione agli atti si può rilevare che dalla presentazione del primo progetto … al 16/11/1995 … la chiesta concessione edilizia, per quanto riguarda l’aspetto urbanistico, poteva essere sicuramente assentita, nel rispetto degli indici e dei parametri previsti dallo Strumento Urbanistico Generale vigente".

Tanto premesso, il Collegio non condivide la detta conclusione ritenendo che la indicata circostanza dell’esistenza del parere contrario della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali sul progetto presentatole dall’interessata costituisse da sola ostacolo insuperabile alla sua approvazione ed al rilascio della relativa concessione edilizia. Non sussistendo le condizioni per il rilascio della concessione edilizia, il comportamento degli uffici comunali non è illegittimo e la pretesa al risarcimento non può essere condivisa.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Nulla per le spese del giudizio, in difetto di costituzione della parte intimata. Le spese per la consulenza tecnica sono poste a carico dell’appellante e liquidate in favore del consulente nella complessiva somma di Euro 1.600,00.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello di cui in epigrafe. Nulla per le spese del giudizio.

Le spese per la consulenza tecnica sono a carico dell’appellante nella misura complessiva di Euro 1.600,00 (milleseicento/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 2 febbraio 2010 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio presidente, Paolo D’Angelo, estensore, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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