Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 971

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Le vicende rilevanti per la controversia in esame relativa all’appalto dei lavori di consolidamento a valle del centro abitato di Graniti possono così essere riepilogate.

Dopo avere escluse dalla gara 17 offerte ritenute tardive, la Commissione ha svolto le operazioni di gara e con verbale 27 novembre 2003 ha aggiudicato i lavori all’ATI CO.ANT. s.r.l. – Callari costruzioni s.r.l. L’esclusione è stata impugnata dalla Mediterranea avanti al TAR, sezione di Catania. Il contratto è stato stipulato il 3 giugno 2004, i lavori sono stati consegnati l’11 dello stesso mese ed ultimati il 10 giugno 2005, 4 giorni dopo il deposito della sentenza 6 giugno 2005, n. 558, di rigetto del detto ricorso.

La detta sentenza è stata appellata avanti questo Consiglio che l’ha annullata con decisione 27 ottobre 2006, n. 612, "con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo per l’amministrazione di procedere alla formazione di una nuova media e alla conseguente aggiudicazione dell’appalto all’impresa avente diritto, previa riammissione in gara delle diciassette imprese illegittimamente escluse".

Passata in giudicato detta decisione, in difetto di adempimento da parte del Comune, l’interessata, con ricorso a questo Consiglio notificato al Comune il 13 ottobre 2008, chiedeva ordinarsi l’esecuzione del giudicato.

Questo Consiglio, ricevuti dal Comune i chiarimenti chiesti con ordinanza 17 marzo 2009, n. 101, con pronuncia 5 ottobre 2009, n. 907, assegnava per l’adempimento il termine di 60 giorni entro i quali il Segretario comunale in carica, nominato Commissario, "provvederà a riprendere il procedimento di gara secondo le indicazioni di cui alla decisione di questo Consiglio n. 612 del 2006".

Dagli atti allegati alla nota 7 dicembre 2009, n. 10428, il Commissario nominato con la detta ordinanza n. 907, ha informato che il 27-30 aprile 2004 (dopo il verbale di aggiudicazione e prima della stipula del contratto), la Commissione di gara aveva aperto i plichi presentati dalle 17 imprese escluse ed, esaminata la documentazione, ne aveva ammesso alla gara 11 e ne aveva escluse 6 per irregolarità della documentazione. Dai relativi verbali risulta che detta riammissione è stata sostanzialmente priva di qualsivoglia significato perché, inspiegabilmente, non sono state aperte le offerte.

Tanto premesso, il Collegio conferma a detto Commissario che le operazioni commessele restano quelle di cui alla detta decisione di questo Consiglio n. 612 del 2006 con la precisazione che il procedimento di gara dovrà proseguire con l’apertura delle offerte delle 11 imprese riammesse il 27-30 aprile 2004, la formazione della nuova media e la conseguente aggiudicazione dell’appalto all’impresa avente diritto.

Nel termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente il Commissario nel contraddittorio col ricorrente, preavvertito con 15 giorni di anticipo del calendario delle operazioni, concluderà le operazioni commessele e trasmetterà a questo Consiglio la relazione di competenza.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 15 dicembre 2010.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riservata ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese, dispone l’adempimento di cui in motivazione con le modalità e nel termine ivi specificato. Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 2 febbraio 2010 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio presidente, Paolo D’Angelo estensore, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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