T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 283 Confisca amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che i ricorrenti, con atto notificato l’8 gennaio 2011, depositato il successivo 28, hanno impugnato l’ordinanza n. 42 prot. 4972 del 2 novembre 2010 di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive, presupponendo la precedente sentenza n. 1299 del 16 dicembre 2009 con la quale la Sezione, ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 916/2009 avverso l’ordinanza di demolizione n. 15, prot. 3027 del 1° luglio 2009, richiamando l’orientamento per il quale, alla presentazione dell’istanza di sanatoria si riconnette l’inefficacia della sanzione edilizia;

Considerato che nel corso dell’odierna camera di consiglio – fissata per l’esame della tutela cautelare nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5 -, sussistendo le condizioni di cui all’articolo 60 del codice del processo amministrativo, è stata preannunziata la possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;

Vista la sentenza n. 202 del 14 gennaio 2011 del T.a.r. Campania, Napoli, VIII, depositata il 18 febbraio 2011 dalla ricorrente in allegato alla memoria predisposta per la trattazione della misura cautelare;

Considerato che: (*) "Una volta che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio abbia esercitato la facoltà di chiedere la regolarizzazione della propria posizione in applicazione dell’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l’esercizio del potere repressivo dell’Amministrazione viene meno fino a quando non si sia pronunciata sull’istanza stessa. La presentazione dell’istanza di sanatoria comporta a carico del comune il riesame della situazione, alla luce della possibile conformità agli strumenti urbanistici delle opere realizzate, che perciò devono essere valutate non più in relazione alla loro mera difformità dagli atti autorizzativi esistenti ma verificando se sussistono i differenti e autonomi presupposti richiesti ai fini del rilascio della concessione in sanatoria. Qualora il comune decida di respingere in tutto o in parte la domanda di accertamento di conformità dovrà riadottare un nuovo provvedimento sanzionatorio avverso il quale l’interessato potrà proporre le proprie difese." (T.a.r. Valle d’Aosta Aosta, sez. I, 14 luglio 2010, n. 48); (*) "Il riesame dell’abusività dell’opera edilizia, provocato dall’istanza di sanatoria dell’autore dell’abuso, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio in precedenza emanato con la conseguenza che, in caso di rigetto dell’istanza, l’Amministrazione deve emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva, con l’assegnazione di un nuovo termine per adempiere." (Consiglio Stato, sez. IV, 03 dicembre 2010, n. 8502);

Considerato che da quanto sopra esposto, deriva la sicura fondatezza del secondo motivo, il che consente l’assorbimento del primo motivo interessante il profilo della notifica dell’ordinanza di acquisizione;

Considerato che le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 42 prot. 4972 del 2 novembre 2010 di acquisizione al patrimonio comunale.

Condanna il comune di Fumone al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *