Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-03-2011) 29-03-2011, n. 12765 Notificazione Parti private diverse dall’imputato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 26.1.10 la Corte d’Appello di Roma confermava la condanna emessa il 20.4.06 dal Tribunale di Cassino nei confronti di S.P. per il delitto di concorso in ricettazione di un’auto proveniente da furto commesso ai danni di C.A..

Ricorreva S.P. contro detta sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa indicazione e citazione della parte offesa;

b) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto, essendo nulla tale elezione per mancanza delle formalità di cui all’art. 161 c.p.p. e dell’indicazione del nome del domiciliatario; in subordine, il ricorrente chiedeva che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 161 c.p.p. per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non equiparava la sopravvenuta irreperibilità di fatto, successiva al mancato rinvenimento nel domicilio dichiarato, all’irreperibilità formalmente dichiarata ex artt. 157 – 159 c.p.p.;

c) vizio di motivazione e violazione dell’art. 521 c.p.p. nella parte in cui la gravata pronuncia aveva ritenuto che lo S. fosse consapevole dell’illecita provenienza dell’auto nonostante che l’imputato avesse esibito agli agenti operanti documentazione che lo abilitava all’uso del mezzo; erroneamente, poi, i giudici del merito avevano desunto il dolo del delitto di cui all’art. 648 c.p. da elementi diversi da quelli indicati nel capo di imputazione (ove la consapevolezza della provenienza furtiva era ricavata dal fatto che l’auto presentava ancora evidenti segni di effrazione); inoltre, la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte territoriale, aveva fatto affermazioni apodittiche e contraddittorie, ipotizzando che il C. potesse essere corresponsabile di una macchinazione per aver falsamente denunciato il furto dell’auto in questione dopo averla noleggiata in Germania.

1 – Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Il motivo che precede sub a) si pone, senza addurre idonee ragioni per superarla, contro consolidata giurisprudenza di questa S.C., in virtù della quale l’omessa indicazione e citazione delle persone offese, pur sanzionata con nullità ex art. 178 c.p.p., integra vizio che, a norma dell’art. 182 c.p.p., può essere eccepito solo da chi vi abbia interesse e tale non è l’imputato, che conserva sempre la facoltà di citare la persona offesa come testimone (cfr. Cass. Sez. 6^ n. 12196 dell’11.3.05, dep. 29.3.05; Cass. Sez. 6^ n. 35555 del 10.4.03, dep. 16.9.03; Cass. Sez. 6^ n. 12530 del 24.9.99, dep. 4.11.99, e altre ancora).

2- Del pari manifestamente infondato è il motivo che precede sub b), per l’assorbente rilievo che nella specie si trattava di mera dichiarazione di domicilio e non di elezione dello stesso, dichiarazione regolarmente avvenuta nel rispetto dell’art. 161 c.p.p. (come risulta compulsando gli atti ai fini dell’accertamento del mero fatto processuale).

Quanto al sollecitato incidente di costituzionalità dell’art. 161 c.p.p. per asserita violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non equipara la sopravvenuta irreperibilità di fatto, successiva al mancato rinvenimento nel domicilio dichiarato, all’irreperibilità formalmente dichiarata ex artt. 157 e 159 c.p.p., è appena il caso di notarne la manifesta infondatezza non essendo comparabili le due situazioni: invero, la ratto dell’art. 161 c.p.p., comma 4 non poggia su una sorta di irreperibilità di fatto, ma su quella di sanzionare l’inadempimento, da parte dell’imputato, dell’onere di comunicare i mutamenti di domicilio intervenuti dopo l’originaria dichiarazione.

3- Il motivo che precede sub c) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., poichè sostanzialmente in esso si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente e logica hanno ritenuto non genuini i documenti (autorizzazioni a condurre l’auto in Italia e all’estero) esibiti dallo S. all’atto dell’accertamento, essendo la data del loro rilascio incompatibile con quella del noleggio in Germania dell’autovettura da parte del C..

L’impugnata sentenza ha altresì correttamente applicato il costante orientamento di questa S.C. in base al quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche in base all’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. ad es.

Cass. Sez. 2^ n. 16949 del 27.2.2003, dep. 10.4.2003; Cass. Sez. 2^ n. 11764 del 20.1.2003, dep. 12.3.2003; Cass. Sez. 2^ n. 9861 del 18.4.2000, dep. 19.9.2000; Cass. Sez. 2^ n. 2436 del 27.2.97, dep. 13.3.97; Cass. n. 2302/92; Cass. n. 6291/91).

Nè può supporsi una violazione dell’art. 521 c.p.p. e del principio di correlazione fra accusa e sentenza sol perchè i giudici del merito hanno desunto la consapevolezza, da parte dello S., dell’illecita provenienza dell’auto da elementi diversi da quelli indicati nel capo di imputazione (ove la consapevolezza della provenienza furtiva era desunta dal fatto che l’auto presentava ancora evidenti segni di effrazione): basti ricordare il consolidato insegnamento di questa Corte Suprema secondo cui può ravvisarsi violazione del principio dell’art. 521 c.p.p. solo ove il fatto storico – inteso nella sua realtà fenomenica – ritenuto in sentenza si riveli completamente e radicalmente diverso, tanto da riferirsi ad elementi costitutivi del tutto estranei a quelli delineati nel capo d’accusa, al punto che su di essi la difesa risulti essere stata concretamente impedita o grandemente menomata (cfr., ad es., Cass. Sez. 2^ n. 47863 del 28.10.2003, dep. 15.12.2003; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 4^ n. 5678 del 10.11.89, dep. 20.4.90).

Non è questo il caso: gli elementi da cui trarre la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene nel reato di ricettazione sono estranei all’imputazione perchè – in realtà – attengono al mero profilo probatorio e quest’ultimo non va riportato nel capo d’accusa;

ove, ciò nonostante, lo sia, si tratta di un’ulteriore specificazione che, lungi dal pregiudicare le concrete possibilità di difesa dell’imputato, semmai le amplia.

Quanto all’ipotesi di una qualche corresponsabilità del C. per aver falsamente denunciato il furto dell’auto in questione dopo averla noleggiata in Germania, si tratta di congettura che in punto di fatto nulla aggiunge o toglie alla ritenuta responsabilità dell’odierno ricorrente, restando anche in tal caso configurabile un delitto presupposto (appropriazione indebita da parte del C. invece che furto ad opera di ignoti) rispetto alla ricettazione addebitata all’odierno ricorrente.

4- In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dello S. al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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