Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 967

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con deliberazione n. 132 del 12 novembre 1982, l’Amministrazione comunale di Catania indiceva numerosi concorsi interni riservati al personale di ruolo e non di ruolo in servizio alla data del 30/09/1978.

Il sig. Sa.Gi., dipendente del Comune di Catania, quale "archivista dattilografo", 5° qualifica funzionale, presentava istanza di partecipazione a numerosi di tali concorsi, ivi compreso quello per Ufficiale Amministrativo, 6° livello.

In seguito, veniva a conoscenza del fatto che detto concorso era stato portato a compimento e la relativa graduatoria era stata approvata con deliberazione n. 167 del 7/08/1990.

Da notizie informalmente assunte, il sig. Sa.Gi. veniva a sapere di non essere stato ammesso a sostenere le prove concorsuali in quanto la Commissione, attenendosi a non meglio precisate disposizioni impartite dal Settore Personale, decideva la non assunzione del personale assunto ex L. n. 285/77.

Di tale mancata ammissione non gli era stata data alcuna notizia.

Con ricorso notificato in data 16/10/90, impugnava, pertanto, la suddetta deliberazione n. 167/90, con la quale era stata approvata la graduatoria del concorso per ufficiale amministrativo (6° livello) nonché il provvedimento di cui non si conoscevano gli estremi e con cui era stata disposta la sua esclusione dal concorso medesimo.

A sostegno delle proprie pretese deduceva i seguenti motivi di diritto. Premetteva che la sua mancata ammissione al concorso in questione sembrava fosse dipesa dalla circostanza che egli, assunto in esecuzione della legge n. 285/1977, sarebbe stato ritenuto non in servizio alla data del 30/09/1978, in quanto il rapporto di pubblico impiego si sarebbe perfezionato successivamente.

Con riserva di proporre motivi aggiunti non appena l’Amministrazione avesse comunicato formalmente i motivi della mancata ammissione e solo sulla scorta delle notizie informalmente ricevute, il ricorrente deduceva che il rapporto instauratosi tra lo stesso ed il Comune di Catania ha natura di pubblico impiego e che, sul punto, concordano, senza alcuna flessione, sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione (chiamata a pronunciarsi in sede di regolamento di giurisdizione) che quella dei giudici amministrativi.

Aggiungeva ancora il ricorrente che, come ha avuto modo di stabilire la circolare dell’Assessorato regionale degli EE.LL. n. 9/82 dell’11/02/1982, gli effetti giuridici dell’inizio del servizio sono da ricollegare agli atti formali presupposti dell’atto di nomina, prescindendo dalla data dell’effettiva presa di servizio.

Per completezza, sottolineava, inoltre, il comportamento contraddittorio dell’Amministrazione che, sullo stesso argomento, ha adottato provvedimenti contrastanti. Infatti, al contrario di quanto è avvenuto nel concorso in questione, in numerosi altri è stata consentita la partecipazione del personale assunto ex L. n. 285/77; peraltro, avuto riguardo al fatto che l’Avvocatura Generale si è ripetutamente pronunciata nel senso di ritenere il diritto dei dipendenti assunti ex L. n. 285/77 ad essere ammessi ai concorsi interni, il contrario avviso avrebbe dovuto essere oggetto di un minimo di motivazione che invece manca del tutto.

Concludeva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.

Il T.A.R. adito dichiarava inammissibile il ricorso per genericità.

Con l’appello in epigrafe, il sig. Sa.Gi. ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento del Comune di Catania, a suo tempo impugnato.

Con memoria in data 20/07/06, l’Amministrazione intimata si è meramente costituita in giudizio per resistere al ricorso e chiederne il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.

Motivi della decisione

L’odierno ricorrente – deducendo "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.; erronea interpretazione ed applicazione della legge n. 241/90; omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione" – ha affermato che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che il ricorso aveva ad oggetto il provvedimento con il quale il Comune aveva approvato la graduatoria del concorso nella parte in cui il ricorrente non era presente nella stessa e senza che in alcun modo si giustificasse tale assenza.

Ha poi ulteriormente dedotto "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 21, commi 3 e 4, legge T.A.R.; erronea configurazione della genericità del ricorso; violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione"; in quanto, ai sensi delle suddette norme, spetterebbe all’Amministrazione produrre, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, il provvedimento impugnato nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato.

Non avendo provveduto in tal senso, l’Amministrazione "ha addossato alla parte ricorrente un onere probatorio che a quest’ultima non compete".

Il ricorrente ritiene, avendo formulato le censure di cui sopra, di poter in tal modo superare le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure allorché, statuendo il rigetto del ricorso proposto in quella sede per genericità dello stesso, ha affermato che "era senz’altro nella facoltà del ricorrente adoperarsi mediante lo strumento dell’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22 ss. della legge n. 241/1990 al fine di acquisire o comunque visionare il presunto provvedimento di esclusione e le motivazioni che ne costituivano il fondamento".

Infatti, sostiene erroneamente che graverebbe in capo all’Amministrazione intimata l’onere di produrre i documenti e/o gli atti impugnati, espressamente ovvero genericamente indicati, nel ricorso proposto.

Al contrario, è ben vero che il giudice ha il dovere di esaminare ed interpretare il gravame tenendo conto complessivamente del testo del ricorso, ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, l’esposizione dei fatti resa dal ricorrente non fornisce alcun valido ausilio a tal fine, in disparte la sussistenza dell’onere a carico di chi invoca il riconoscimento di un diritto di provare di averne titolo.

L’Amministrazione intimata, infatti, esercitando le facoltà previste dalla legge, non si è costituita nel giudizio di primo grado ed ha ritenuto, in questa sede, di depositare una memoria di mero stile.

D’altra parte, il ricorrente non ha assolto esaurientemente l’onere processuale richiesto in quanto, come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure, le indicazioni contenute nel gravame proposto, e ribadite negli stessi termini in questa sede, si appalesano del tutto ipotetiche, avendo ad oggetto un "presunto" provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso interno per Ufficiale Amministrativo, 6° livello, indetto con deliberazione n. 132/1982 del Comune di Catania, sulla base della motivazione "informalmente appresa" secondo cui la Commissione avrebbe deciso la non ammissione del personale assunto ex L. n. 285/77 sulla base "di non meglio precisate disposizioni impartite dal Settore del Personale" e conseguentemente l’illegittimità derivata della graduatoria dello stesso concorso, che sarebbe stata approvata "per quanto a conoscenza del ricorrente"con deliberazione n. 167/90.

Conclusivamente, il Collegio ritiene di ribadire che l’appello è inammissibile per genericità e che, pertanto, va respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per genericità l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2009, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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