T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 02-07-2010, n. 16551 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso con sentenza in forma semplificata piuttosto che con ordinanza resa in sede cautelare.

Con il ricorso principale, il ricorrente impugna l’atto con il quale il Comune di Massa Lubrense ordinava la sospensione per giorni tre, decorrenti dalla notifica del provvedimento, della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n.504 del 17.10.2001, deducendo di non esserne venuto a conoscenza per nullità della relativa notificazione, se non dopo la contestazione a suo danno, ad opera di agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sorrento, dell’inottemperanza all’ordine di sospensione in parola e il successivo accesso agli atti del procedimento.

Con determinazione n.81 del 21 settembre 2009, impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti, l’Amministrazione, sul presupposto dell’inottemperanza all’ordine di sospensione di cui alla determinazione n. 46 del 25 maggio 2009, irrogava la sanzione della sospensione per giorni sette dell’anzidetta licenza per la somministrazione di alimenti e bevande con decorrenza dal 28 settembre 2009.

Con decreto presidenziale n.2222 del 25 settembre 2009 quest’ultimo provvedimento veniva sospeso, mentre, all’esito dell’udienza camerale del 08 ottobre 2009, con ordinanza n.2283/2009 l’invocata misura cautelare della sospensione non veniva concessa sul rilievo della efficacia temporalmente limitata (e già esaurita) dell’atto gravato.

Con atto dirigenziale n.16 del 1° marzo 2010, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il Comune di Massa Lubrense, previa ricapitolazione della vicenda in fatto, determinava di "confermare la sospensione per sette giorni consecutivi con esclusione dei giorni di riposo settimanale e di quelli di chiusura programmata dell’esercizio (ferie, festività, ecc.), a decorrere dal 09.03.2010, della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n.504 del 17.01.2001 in favore del sig. D.G.G….", reiterando in tale modo una misura sanzionatoria con efficacia temporalmente limitata.

In definitiva, sia la determinazione n.81/2009 sia la determinazione n.16/2010 sono state assunte sul presupposto dell’inottemperanza al primo ordine di sospensione della licenza (e della attività) per la somministrazione di alimenti e bevande, irrogato con la determinazione n.46/2009, rispetto alla quale – come già in precedenza evidenziato – il ricorrente lamenta l’impossibilità di una tempestiva ottemperanza in ragione dell’esistenza di un vizio inficiante il procedimento notificatorio.

Quest’ultimo profilo di censura, per il suo carattere dirimente, abilita il Tribunale alla decisione di merito, con contestuale assorbimento, ai sensi dell’art.26, IV comma, Legge T.A.R., delle ulteriori doglianze di legittimità articolate

Come correttamente eccepito dalla difesa del ricorrente la determinazione dirigenziale n.46/2009 non è stata validamente notificata all’interessato.

Dall’esame della relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario emerge che l’atto è stato consegnato in data 25 maggio 2009 a mani di "PAOLO, padre, t. (o altra lettera illeggibile) c., incaricato alla ricezione degli Atti". Nel dispositivo del provvedimento si dispone, in particolare, al n.2) che copia di esso sia "immediatamente notificata al sig. D.G.G. nato a Sorrento il 30/10/1969 e residente in Massa Lubrense alla via Deserto, 6…".

E’, pertanto, possibile dedurre, sulla base dei soli elementi che emergono dalla relata (il cui contenuto, data la sua natura di atto pubblico fideifacente fino querela di falso, non può essere vinto da contrarie dichiarazioni peraltro irritualmente raccolte), che la notificazione sia avvenuta, non a mani proprie, ma a mani di un soggetto a nome P., qualificatosi come "padre" dell’interessato, nonché "incaricato alla ricezione degli atti"; mentre non è provato che essa sia avvenuta presso la residenza di D.G.G. (posto che, pur avendone l’obbligo, l’ufficiale giudiziario non ha indicato il luogo dell’eseguita notificazione).

Vero che la predetta circostanza non ne comporta di per sè la nullità, che può derivare soltanto dall’esecuzione della notifica in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge; ciò nondimeno, nel quadro sopra descritto, essa si aggiunge all’anomalia della procedura seguita.

In definitiva pare che, nella vicenda in esame, vi sia stata la commistione tra due modalità di notificazione, con conseguente invalidità del procedimento.

Ritiene, pertanto, il Collegio che la notifica, avvenuta nei termini precisati, non sia validamente eseguita.

Infatti, ove si abbia riguardo al dato normativo, risulta che dal combinato disposto degli artt.138, 139 e 145 del codice di rito, qualora la notificazione non avvenga a mani proprie, essa deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio; se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace" (art.139 c.p.c.). La notificazione non può pertanto essere eseguita nella mani di un persona, anche se familiare e anche se convivente (qualità quest’ultima, non richiesta dall’art.139 c.p.c., che, nel caso di specie, non viene però espressamente indicata nella relata), la quale venga semplicemente a essere definita come "addetta alla ricezione degli atti", assumendo rilievo tale qualità nel diverso procedimento notificatorio alle persone giuridiche di cui all’art.145 c.p.c. (primo comma: "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede").

Ne consegue che la notificazione della prima determinazione di irrogazione della sanzione della sospensione della licenza commerciale va considerata nulla, perché eseguita in maniera erronea e incompleta, cosicché non poteva imputarsi al ricorrente alcuna inottemperanza all’ordine ivi contenuto, circostanza che comporta la illegittimità derivata anche delle successive determinazioni gravate con i motivi aggiunti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso n.4891 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da D.G.G., così provvede:

a) accoglie il ricorso;

b) condanna l’Amministrazione al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro.2.000,00# (euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 25 marzo e 10 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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