Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il sig. A.F. riferisce di essere proprietario di un fondo nel Comune di Cassino, collocato in zona B/1 del PRG approvato il 5/5/1980, la cui edificabilità però ai sensi dell’art. 15/8 delle N.TA. è subordinata all’approvazione di piani particolareggiati, tuttora non approvati, senza previsione di modalità alternativa ad iniziativa privata. Dopo il decorso del quinquennio ex art. 2 L. n. 1187/1968, il ricorrente ha proposto in data 21/5/2004 istanza al Comune per la riattribuzione della destinazione urbanistica, ritenendola qualificata ormai "Zona bianca", sulla base anche di un certificato di destinazione urbanistica in tal senso. Non ottenendo riscontro ha proposto ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione comunale respinto con sentenza Sez.II bis n. 633/05 poiché "la mancata approvazione di detto strumento attuativo nel termine quinquennale di cui al richiamato art. 2 n. 1187/1968 comporterebbe unicamente la perdita di efficacia delle prescrizioni del PRG che impongono la previa adozione del P. P., mentre l’area continuerebbe ad essere destinata a zona B1". Tale sentenza veniva confermata dal Consiglio di Stato con sentenza sez. IV, 14.10.2005, n. 5710.
In seguito a ciò il sig. F. ha rivolto al Comune istanza per il rilascio del permesso di costruire in data 11.7.2006, successivamente integrata della documentazione richiesta dall’U.T.C., senza ottenere riscontro. Così ha proposto ricorso per denunciare la illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e questo Tribunale con sentenza n.9489 del 2007 ha accolto il ricorso ordinando al Comune di pronunciarsi sulla domanda. Nel frattempo il Comune ha adottato il diniego del permesso di costruire n. 54251/0754416 del 17.11.2007 sul presupposto del contrasto con l’art.30 NTA del PRG e con l’art 39 NTA della Variante adottata in quanto l’area ricadrebbe rispettivamente in zona V=verde pubblico attrezzato e zona "verde pubblico locale".
Avverso detto provvedimento di diniego il ricorrente ha proposto ricorso deducendo quali motivi:
1) Falsa motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo dell’elusione del giudicato: le intervenute decisioni del g.a. definiscono l’area in questione quale "zona B1", sebbene interessata da vincolo di inedificabilità decaduto, ai sensi dell’art.2 della L.n. 1187 del 1968, mentre il diniego si baserebbe su una illegittima motivazione, eludendo le statuizioni del giudice.
2) Errata e falsa motivazione in ordine alle norme della variante generale. Illegittimità del diniego di PDC: sviamento. Illegittimità e inefficacia della Variante. Irrilevanza nel caso di specie: il richiamo recato nell’atto impugnato all’art.39 delle NTA alla Variante di PRG sarebbe errato perchè detto strumento urbanistico sarebbe solo adottato e mai trasmesso alla Regione, con la conseguenza che il rinnovato vincolo non sarebbe operante.
3) Impugnativa della variante. Reiterazione di vincolo di inedificabilità. Difetto di motivazione. Violazione della legge n.241 del 1990: il vincolo di inedificabilità di cui alla variante al PRG richiamato nel provvedimento impugnato svuoterebbe il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene. Inoltre, qualora l’Amministrazione fosse legittimata a rinnovare il vincolo scaduto avrebbe dovuto spiegare e motivare la persistenza e l’attualità delle esigenze urbanistiche sottese alla reiterazione, nel rispetto dei principi in tema di motivazione del provvedimento amministrativo e del giusto procedimento.
Conclude il ricorrente chiedendo la condanna del Comune al risarcimento dei danni per il comportamento illegittimo adottato nei confronti della questione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cassino per resistere al ricorso e ha controdedotto alle pretese del ricorrente, fornendo argomentazioni sulla infondatezza delle censure.
Con ordinanza n. 1125/2008, pronunciata nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2008, è stata respinta la suindicata domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
In prossimità della pubblica udienza del 2 dicembre 2010, parte ricorrente ha depositato tardiva memoria conclusionale.
All’odierna pubblica udienza, il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.1. Nel merito il ricorso presenta profili di infondatezza per le ragioni di seguito riportate.
2.1. La materia del contendere è incentrata sulla dedotta illegittimità del provvedimento di diniego in data 17 novembre 2007, prot. n. 54251/0754416 adottato dal Comune di Cassino, con il quale l’Amministrazione ha precisato che "l’intervento edilizio proposto contrasta con l’art.30 delle N.T.A. del P.R.G. in quanto ricade, secondo lo stesso, in zona V=Verde pubblico dove è consentito esclusivamente la costruzione di edifici a servizio degli impianti ed attrezzature sportive (spogliatoi, depositi attrezzati, ecc.); che il citato intervento edilizio contrasta con l’art.39 delle N.T.A. della Variante Generale del P.R.G. in quanto ricade secondo lo stesso in zona a verde pubblico locale dove è consentito principalmente realizzare strutture direttamente connesse a tale destinazione, rimuovibili e realizzate con materiali naturali nonché, complementarmente, è consentito il commercio diffuso agli esercizipubblici per il ristori con superficie " a 250 mq. E sempre realizzati con strutture rimuovibili e materiali naturali…..Si ritiene la pratica non procedibile e pertanto rigettata….DETERMINA…..di non poter rilasciare il Permesso di costruire…".
Lamenta il ricorrente, tra gli altri motivi di impugnazione, il difetto di motivazione e l’inefficacia della Variante posto che l’area in questione, destinata a "zona B1" – sebbene interessata da vincolo di inedificabilità decaduto, ai sensi dell’art.2 della L.n. 1187 del 1968 – sarebbe erroneamente qualificata ex art.30 NTA del PRG quale zona V=verde pubblico attrezzato e sottoposta anche a vincolo quale zona di Verde pubblico locale, ai sensi dell’art.39 delle NTA di cui alla Variante di PRG, strumento urbanistico soltanto adottato e non ancora approvato e, quindi, non applicabile, in disparte la elusione del giudicato intervenuto sulla vicenda.
2. 2. Osserva il Collegio che, per regola generale, l’Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell’individuare le scelte ritenute idonee per disciplinare l’uso del proprio territorio (e anche nel rivedere le proprie precedenti previsioni urbanistiche), valutando gli interessi in gioco e il fine pubblico, e non deve fornire motivazione specifica delle singole scelte urbanistiche.
In tal senso, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che la scelta compiuta in un PRG o in una Variante di imprimere una particolare destinazione urbanistica ad una zona non necessita di particolare motivazione delle singole scelte operate, in quanto le stesse trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano (cfr. Cons.Stato, Ad. Plen. 22 dicembre 1999, n. 24; Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 2002, n. 664; idem, 7 aprile 2010, n. 1986; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 aprile 2010, n. 1089; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 15 aprile 2010, n. 357; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 23 novembre 2010, n. 8074).
2.2. Orbene, nel caso in esame, non appare sussistente la censurata contraddittorietà dell’atto impugnato con le precedenti decisioni del G.A sulla questione, posto che da un lato, questa Sezione con sent. n. 9489/2007 ha accolto il ricorso ai fini del silenzio dell’Amministrazione comunale sulla domanda volta ad ottenere il rilascio di permesso di costruire sul fondo ricadente all’epoca in zona B1 del PRG approvato nel 1980, in cui però l’art.15/8 delle NTA subordinava l’edificabilità all’approvazione dei piani particolareggiati, di fatto non attuati; la stessa sentenza, adottato nell’ambito del rito del silenzio, non ha accolto il punto di domanda volto ad ottenere una pronuncia sulla fondatezza dell’istanza. Dall’altro lato, non emerge il contrasto con la pronuncia n. 633/2005 di questa Sezione che ha respinto il ricorso presentato dal medesimo ricorrente sul silenziorigetto del Comune in relazione alla riattribuzione di destinazione urbanistica richiesta con istanza del 21 maggio 2004, sentenza altresì confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5710/2005, che ha respinto l’appello proposto dal ricorrente.
2.3. In particolare, deve osservarsi che l’area in questione ricade in zona V= verde pubblico attrezzato e che tale destinazione è disposta dall’art.30 delle NTA al vigente PRG, quale espressione del potere dell’ente di pianificazione del territorio, per programmare lo sviluppo delle aree abitate e salvaguardare i valori urbanistici e ambientali esistenti. In tale caso, non si verifica la decadenza del vincolo, attesa l’utilizzazione del bene nei limiti delle attività consentite: ossia costruzione di edifici a servizio degli impianti e attrezzature sportive (spogliatoi, depositi attrezzati, ecc.).
A tale proposito, va osservato che l’ipotesi in esame è riconducibile alla nozione di vincolo conformativo e non a quella di vincolo preordinato all’esproprio che, ai sensi dell’art. 9 del TU espr., invece, è delimitato nel tempo – durata di cinque anni – decorso il quale decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’art.9 del T.U. Edilizia. Il vincolo preordinato all’esproprio può poi essere motivatamente reiterato, determinando solo a quel momento il diritto all’indennizzo (cfr. Cass.Civ., Sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1754; Corte cost. 1220 maggio 1999, n.179).
Riguardo poi alla denunciata illegittimità del richiamo, contenuto nell’atto impugnato, all’art. 39 delle NTA della Variante generale al PRG, che qualifica la zona in questione a Verde pubblico locale, che secondo il ricorrente si tratterebbe di una norma non applicabile in quanto contenuta in uno strumento urbanistico soltanto adottato e non approvato, si rileva che detto rilievo sia pure in linea di principio apprezzabile, tuttavia è privo di rilevanza nel caso in esame, attesa comunque l’applicabilità dell’art. 30 delle NTA del Vigente PRG, ossia della destinazione a Verde pubblico attrezzato, pure richiamato nell’atto di diniego, con le implicazioni sopra descritte: in conclusione, non si è di fronte alla ipotesi di una situazione di inedificabilità conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune disposizioni di piano (c.d. vuoto urbanistico) – come sostenuto da parte ricorrente – bensì di fronte ad un espresso richiamo alla destinazione di zona prevista dalla norma di NTA al vigente PRG (art.30), sia pur risultando non ancora applicabile la disciplina contenuta nella Variante al PRG.
2.3. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie e alla descritta situazione appare legittimo il gravato provvedimento comunale e infondati i motivi di ricorso esaminati e, pertanto, il il ricorso va respinto.
Il Collegio stima equo, in ragione della peculiarità della causa, disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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