Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con il presente ricorso si impugnano i DECRETI N. 431 E N.432 DATATI 16.01.06 con cui il Ministero del Lavoro ha revocato le AUTORIZZAZIONI AL LAVORO, rilasciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Latina, a favore della ditta qui ricorrente, ai fini dell’ingresso in Italia per lavoro subordinato di due cittadine extracomunitarie.
Nella pubblica udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Deduce il ricorrente violazione degli artt. 7, 8, 10, 10 bis L. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento ed eccesso di potere per inesistenza dei presupposti ed illogicità/contrarietà della motivazione.
Il ricorso è infondato nel merito. Risulta, infatti, che i provvedimenti siano basati sulle note della Questura di Latina prot. Pas cat. A. 11/2005/uff.imm. del 29.11.2005 con cui si riferiva che si stava provvedendo alla revoca del nulla osta provvisorio al lavoro subordinato in quanto "da accertamenti esperiti erano emersi, a carico dell’Amministratore Unico della L.C. s.r.l., sig. Trentin Giancarlo, dei precedenti penali costituenti condizione ostativa al rilascio del N.O. ai sensi dell’art. 31 d.p.r. 394/99 e art. 381 c.p.p.. Conseguentemente, venendo meno i presupposti di legge, l’Amministrazione ha legittimamente provveduto a revocare le predette autorizzazioni.
Vanno respinte anche le censure formali dedotte nel ricorso, ai sensi dell’art. 21 octies L. 241/90.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo del Lazio sezione di Latina respinge il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
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