T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 02-07-2010, n. 1106 COMUNE E PROVINCIA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 18 novembre 2002 – depositato il successivo 22 – la M.M. S.r.l. impugna l’ordinanza contingibile ed urgente n. 113/02 del 16.09.2002 con la quale il Sindaco del comune di Alatri ha imposto la realizzazione di un piano di risanamento acustico, deducendo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 – eccesso di potere per sviamento e mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 – eccesso di potere per carenza, insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 6 L. n. 447/95, dell’art. 6 DPCM 1.3.1991, dell’art. 8 DPCM 14.11.1997 e degli artt. 5, 26 e 27 L.R. Lazio 3.8.2001 n. 18 – eccesso di potere per sviamento – violazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere per travisamento dei fatti – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990.

2 Con atto di stile depositato in data 4 dicembre 2002 si è costituita l’Avvocatura dello Stato.

3 Con ordinanza n. 941 del 6 dicembre 2002 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

4 Con istanza depositata in data 23 luglio 2009 la ricorrente ha partecipato il persistente interesse alla definizione della domanda.

5 Alla pubblica udienza del 27 maggio 2010 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 La M.M. S.r.l. agisce per l’annullamento del provvedimento con la quale il sindaco ha ordinato "la realizzazione, entro trenta giorni dalla notifica…, di adeguato piano di risanamento acustico per rientrare nei limiti di legge"; l’impugnata ordinanza è stata adottata ai sensi degli articoli 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2 Il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura di cui al primo motivo con il quale l’interessata deduce la violazione dell’articolo 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) richiamato dall’articolo 54, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, testo unico sugli enti locali.

2.1 La norma in questione attribuisce al sindaco il potere di ordinare con provvedimento motivato, qualora ciò sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, "… il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività". L’articolo 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59 a sua volta consente l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in situazioni di grave pericolo di danno, quando non si possa provvedere altrimenti, con la precisazione che l’efficacia di tali ordinanze non può essere superiore a sei mesi. Come già chiarito dalla giurisprudenza, siffatti poteri possono essere esercitati, in alternativa all’utilizzo di quelli ordinariamente attribuiti per la tutela del medesimo bene giuridico, solo previa rigorosa valutazione della sussistenza dei presupposti della eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, verifica che deve essere condotta con particolare cautela ed attenzione, nonché debitamente motivata e supportata quanto ad esistenza dei richiesti presupposti (confronta sul punto: T.a.r Umbria, Perugia, 11 novembre 2008, n. 722; T.a.r. Liguria, Genova, II, 21 giugno 2004, n. 989; T.a.r. Campania, Napoli, I, 30 gennaio 2004, n. 1139; Consiglio di Stato, IV, 3 settembre 2001, n. 4627; T.a.r Liguria, Genova, 26 marzo 2010, n. 1233).

2.2 Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta affetto dal vizio di cui al motivo in esame rilevando sul punto che lo stesso presuppone: (a) la precedente ordinanza sindacale del 5 giugno 2000 recante l’immediata sospensione dell’attività lavorativa oltre il limite differenziale di cui all’articolo 4 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997, nonché l’obbligo di realizzazione di un adeguato piano di risanamento acustico per rientrare nei limiti di legge; (b) gli accertamenti dell’Azienda USL effettuati in data 20 ottobre 2000.

3 Il ricorso va quindi, accolto con assorbimento di ogni altro motivo. Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza sindacale.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 27maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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