Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-06-2011, n. 13463 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

All’esito del lodo arbitrale reso dal Collegio in data 20.6.2005 nella controversia tra soc. MAU.MAR e Condominio di (OMISSIS), e non essendo stata accettata da entrambe le parti la liquidazione operata dal Collegio in ordine agli onorari ed alle spese, l’arbitro ing. B.V. propose istanza di liquidazione al Presidente del Tribunale di Roma il quale con ordinanza 28.8.2006 depositata ex art. 814 c.p.c. liquidò a carico della soc. Mau.Mar la somma di Euro 2.400,00 per onorari e di Euro 600,00 per spese, oltre accessori di legge. Per la cassazione di tale ordinanza la soc. Mau.Mar ha proposto ricorso il 7.11.2006 affidato a due motivi al quale si è opposto il B. con controricorso 18.12.2006 (nel quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso).

Nel ricorso si lamenta con un primo motivo la violazione commessa non avendo valutato la sol parziale esecuzione della prestazione arbitrale, essendo spirato il tempo concesso, come accertato da pronunzia della Corte di Appello, nonchè con un secondo motivo il fatto che il Presidente fosse incorso in errori e contraddizioni nella liquidazione della somma.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L’ordinanza adottata ex art. 814 c.p.c. è stata resa nel vigore della detta disposizione nel testo antecedente alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 21: il lodo arbitrale venne invero reso il 20.6.2005 sì che, come disposto dall’art. 27, comma 4 del citato decreto, essendo stata la domanda di arbitrato proposta anteriormente al 2.3.2006, la determinazione del compenso è regolata dal testo dell’art. 814 c.p.c. previgente (come del resto esattamente rilevato nella premessa del ricorso). Orbene, nei riguardi dell’ordinanza del Presidente del Tribunale emessa nel cennato regime temporale deve essere affermata la non ricorribilità in cassazione posto che essa venne adottata in sede di giurisdizione non contenziosa con atto di natura privatistica, come tale insuscettibile di ricorso ex art. 111 Cost.:

in tal senso si sono espresse le S.U. di questa Corte con sentenza n. 15586 del 2009 (seguita da Cass. 9750 del 2010 e 5264 del 2011).

Inoltre si rileva per completezza che il ricorso difetta totalmente, come eccepito, dei quesiti di diritto imposti per l’impugnazione di una ordinanza del 28.8.2006, notandosi che il requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., pur abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 resta applicabile ai ricorsi proposti avverso le decisioni rese tra il 2.3.2006 ed il 4.7.2009, come affermato da Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010. La inammissibilità del ricorso impone di regolare le spese secondo soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la soc. Mau.Mar. ricorrente a corrispondere a B.V. per spese di giudizio la somma di Euro 1.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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