T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 02-07-2010, n. 1104 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il ricorrente espone di aver ceduto volontariamente un’area di sua proprietà inserita nel piano di zona poi decaduto, nonché di aver intrapreso un’azione per la risoluzione e/o la declaratoria di inadempimento in esito alla menzionata cessione volontaria e per la conseguente restituzione dell’area, domanda in relazione alla quale il Tribunale di Latina, Sezione staccata di Terracina, con sentenza n. 338 del 16 novembre 2001 ha dichiarato il difetto di giurisdizione;

Considerato che il ricorrente agisce per la condanna, del comune di Terracina, alla restituzione del bene ed al risarcimento dei danni conseguenti al mancato utilizzo;

Considerato che il ricorso, già fissato per la trattazione del merito per il 13 maggio 2010 è stato rinviato su istanza di parte all’odierna udienza pubblica e ciò perché la Sezione ha partecipato, ai sensi degli articoli 101 e 183 del c.p.c. e di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria con decisione n. 1 del 24 gennaio 2000, il possibile difetto di giurisdizione;

Considerato che il ricorrente ha certificato la mancata utilizzazione dell’area ceduta, il che esclude l’esistenza dei presupposti per la retrocessione parziale nella quale rileva la scelta discrezionale quanto al mantenimento, per ragioni di pubblico interesse, della parte residua, quindi l’attrazione della relativa controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato pertanto che la domanda in esame attiene alla cd. retrocessione totale che sottende l’esistenza di un diritto soggettivo la cui tutela, per costante affermazione della giurisprudenza, è affidata al giudice ordinario (Corte Cassazione 24 giugno 2009, n. 14805; T.a.r. Veneto, I, 24 aprile 2009, n. 1254; T.a.r. Campania, Napoli, V, 29 ottobre 2007, n. 10206; T.a.r. Lazio, Latina, 12 marzo 2007, n. 172; T.a.r. Toscana, Firenze, 6 novembre 2006, n. 5079; T.a.r. Puglia, Bari, II, 6 giugno 2005, n. 2742; Consiglio di Stato, IV, 4 luglio 2008, n. 3342);

Considerato quindi che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione e che, in applicazione dell’articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la domanda va rinviata all’autorità giudiziaria ordinaria;

Considerato che sussistono sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, dichiara il proprio difetto di giurisdizione quanto al ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 27 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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