Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-03-2011) 29-03-2011, n. 12753 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 4/3/2010, la Corte di Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, riqualificato il fatto di concorso esterno in associazione mafiosa in quello di cui agli artt. 81 e 378 c.p., rideterminava la pena nei confronti di P.M. in anni tre e mesi sei di reclusione.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 157 c.p. per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione in ordine al ritenuto reato di favoreggiamento, atteso che l’ultima delle quattro telefonate intercettate era avvenuta il 15/03/1998;

2. Violazione degli artt. 132 e 133 c.p. per non avere la Corte applicato le attenuanti generiche ed avere motivato in modo apodittico ed insufficiente.

3. Preliminarmente va dichiarata la prescrizione del reato per le ragioni indicate dal ricorrente, non desumendosi dalla sentenza l’evidenza della prova dell’innocenza della ricorrente, anche perchè lo stesso ricorrente, sul punto, nulla ha dedotto.
P.Q.M.

ANNULLA Senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *