T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 02-07-2010, n. 1102 EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 10 novembre 2009 – depositato il 4 dicembre 2009 – il ricorrente espone: (a) di aver presentato al comune di Frosinone istanza di condono edilizio ai sensi della legge 724/1994 e di aver autoliquidato la somma dovuta a titolo di oblazione; (b) che, conseguito il titolo in sanatoria, il comune attestava l’esistenza di un credito pari ad Euro 5.378,55, per la restituzione del quale avanzava, in data 13 marzo 2002, apposita istanza alla Agenzia delle entrate; (c) che quindi citava l’Agenzia per conseguire la condanna alla restituzione del maggior importo corrisposto a titolo di oblazione e che l’adito Tribunale di Frosinone dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Ciò posto agisce per la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di Euro 5.378,55 con gli interessi legali maturati dal pagamento sino al soddisfo, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 35 L. 47/1985 – eccesso di potere – travisamento dei fatti.

2 L’Avvocatura dello Stato si è costituita con atto depositato in data 4 dicembre 2009 ed ha ricondotto le proprie difese alla nota della competente amministrazione versata in atti. Il ricorrente ha replicato con memoria del 14 maggio 2010.

3 Alla pubblica udienza del 27 maggio 2010 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 Il ricorso è fondato alla luce del costante orientamento, proprio anche della Sezione (T.a.r. Lazio, Roma, II, 21 ottobre 2009, n. 10255; T.a.r. Lazio, Latina, 20 marzo 2008, n. 210; 5 aprile 2004, n. 153; T.a.r. Lazio, Roma, II, 12 gennaio 2010, n. 136; T.a.r. Lazio, Roma, II, 15 aprile 2009, n. 3879).

2 In punto di fatto va evidenziato che il comune di Frosinone ha certificato l’esistenza di un credito. In diritto deve rilevarsi che: (a) il termine di prescrizione è stato abbreviato a tre anni dalla legge 13 marzo 1988, n. 68; (b) la determinazione della somma dovuta a titolo di oblazione va effettuata dal comune in sede di esame della domanda, esame che deve avvenire – sussistendo determinate condizioni – nel termine di ventiquattro mesi; (c) la maturazione della prescrizione e degli effetti ad essa collegati si riconnette alla definizione, nei modi legislativamente fissati, del procedimento; (d) "qualora dall’esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l’attestazione rilasciata dal sindaco, l’interessato può presentare istanza di rimborso all’intendenza di finanza territorialmente competente" (articolo 35, ultimo comma, L. 47/85); (e) le modalità di rimborso del credito per erroneo o maggior versamento sono state fissate con D.M. 13.4.1988. L’amministrazione ha contrastato la domanda opponendo l’intervenuta prescrizione per decorso del termine di 36 mesi a partire dalla presentazione della domanda (cfr. le indicazioni di cui alla nota dell’Agenzia delle Entrate datata 23 luglio 2004, prodotta dalla difesa erariale il 4 dicembre 2009). Tale argomento non è pertinente. Ed, infatti, la pretesa al rimborso è nel caso riconducibile alla previsione, per la quale appunto, "qualora dall’esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l’attestazione rilasciata dal sindaco, l’interessato può presentare istanza di rimborso all’intendenza di finanza territorialmente competente", previsione questa che valorizza la particolare rilevanza del titolo legittimante la ripetizione identificabile nella manifestazione espressa del potere di determinazione dell’importo della sanzione in uno a quello di possibile assentimento della richiesta sanatoria edilizia. È allora logico inferire che, in forza dell’autonoma previsione citata – alla quale si collega la regolamentazione di cui al D.M. del 13 aprile 1988 -, la decorrenza del termine prescrizionale va ricondotta, non alla presentazione della domanda di condono edilizio, ma alla definizione della stessa dalla quale può originare la ragione di credito. In conclusione quindi, la definizione di quest’ultima in uno alla contestuale liquidazione della somma effettivamente dovuta in sede di rilascio della concessione in sanatoria, costituisce momento al quale rapportare i termini per azionare il credito da rimborso. In dipendenza di tanto il proposto ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione alla restituzione delle somme eccedenti, secondo l’ammontare certificato dal comune, con maggiorazione concernente i soli interessi, attesa la natura di indebito oggettivo del credito vantato.

3 Le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, condanna l’amministrazione al rimborso delle somme dovute.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 27 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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