T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 02-07-2010, n. 1101 ATTI AMMINISTRATIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 16 aprile 2010 e depositato il successivo 13 maggio l’Associazione Codici – Centro per i diritti del cittadino Onlus, premesso di avere presentato ricorso al TAR avverso l’aggiudicazione alla Associazione ADOC della gara di cui al bando "per l’affidamento di interventi finalizzati alla istituzione degli sportelli regionali del consumatore", ha adito questo Tribunale ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/90, per farsi riconoscere il diritto a prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi a verbali di verifica su controllo sedi, copia degli atti derivanti, ufficio competente e responsabile del procedimento, richiesti con nota del 2.2.2010.

Espone che la documentazione richiesta è necessaria per consentire all’istante di verificare il numero delle sedi presenti sul territorio, parametro utilizzato dall’Amministrazione per aggiudicare la descritta gara.

2) A sostegno del ricorso, deduce l’illegittimità del diniego tacito per violazione degli articoli 22 e 24 della L. 241/90.

3) Con atto depositato il 20 maggio 2010, si è costituita in giudizio la Provincia di Frosinone, deducendo l’infondatezza del ricorso.

4) Alla camera di consiglio del 10 giugno 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) Il Collegio, rileva la sussistenza di una situazione giuridicamente rilevante in capo alla ricorrente tale da giustificare la domanda di accesso siccome formulata in epigrafe, in quanto gli atti richiesti sono necessari per esercitare il proprio diritto di difesa nel ricorso giurisdizionale proposto avverso l’aggiudicazione del bando di gara sopra descritto.

6) Priva di fondamento è la tesi del Comune relativa alla proposizione della richiesta a organo incompetente, posto che la nota è stata correttamente indirizzata all’Assessore alle Attività Produttive con delega ai consumatori e spetta all’Amministrazione eventualmente inoltrarla all’organo deputato a dare riscontro all’istante.

7) In conclusione, va affermata l’illegittimità del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione intimata alla richiesta di accesso della ricorrente e, conseguentemente, va ordinato alla stessa di esibire i documenti oggetto della richiesta del 24.2.2010, nei termini di cui alla domanda di parte.

8) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO, Sezione Staccata di Latina definitivamente pronunciando sul ricorso 413/10, ordina alla Provincia di Frosinone, di esibire e rilasciare copia dei documenti di cui alla richiesta della ricorrente del 24.2.2010.

Condanna la Provincia di Frosinone alle spese e competenza del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10/06/2010 con l’intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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