T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 02-07-2010, n. 22273 IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota ministeriale n. 45606 del 23 dicembre 2009 con la quale l’Amministrazione dell’Interno fa presente che il giudizio di inidoneità al servizio di istituto espresso dalla C.M.O. di Torino potrà esplicare i propri effetti in caso di eventuale riammissione in servizio del ricorrente al termine del procedimento disciplinare attualmente sospeso in attesa della sentenza penale definitiva;

CONSIDERATO che il ricorrente deduce una serie di censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, lamentando, in buona sostanza, l’illegittimità del provvedimento impugnato che comporterebbe una sospensione del procedimento rivolto ad accertare l’idoneità psicofisica del ricorrente;

CONSIDERATO che nella memoria prodotta dalla difesa erariale si eccepisce la inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso un atto di natura endoprocedimentale non immediatamente lesivo;

CONSIDERATO che tale eccezione si appalesa fondata atteso che il provvedimento adottato dall’Amministrazione resistente, oggetto del presente gravame, si pone come atto endoprocedimentale in considerazione del fatto che, essendo il ricorrente sospeso obbligatoriamente dal servizio a causa di un procedimento penale a suo carico, l’Amministrazione si è limitata a comunicare al ricorrente che ogni decisione in ordine al giudizio di inidoneità espresso dalla C.M.O. di Torino ed alla rinuncia del transito nei ruoli amministrativi formulata dal medesimo, veniva rinviata alla conclusione del procedimento disciplinare conseguente all’illecito penale commesso dal ricorrente;

CONSIDERATO, infine, che non risulta contestata dalla difesa attrice l’ulteriore circostanza fatta presente dalla difesa erariale circa l’emanazione da parte dell’Amministrazione resistente del licenziamento senza preavviso del ricorrente con provvedimento in corso a seguito della definitiva conclusione del procedimento penale per il reato di tentato omicidio che ha comportato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni;

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Prima Bis – dichiara inammissibile il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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