Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-02-2011) 29-03-2011, n. 12819 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 25 maggio 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo proposto da P.G. avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, in data 12.1.2010, aveva rigettato la sua domanda volta alla fruizione di un permesso premio.

Osservava a sostegno della decisione il Tribunale che il reclamante, a fronte dell’articolata motivazione del giudice di prime cure, avrebbe limitato la sua doglianza alla sola eccezione di costituzionalità dell’art. 4 bis O.P., richiamato dal giudicante quale normativa ostativa all’accoglimento dell’istanza e che la copiosa giurisprudenza del giudice delle leggi, al cui vaglio è stata già portata, sotto diffusi profili, detta norma di riferimento, consentiva di ritenere manifestamente infondata la questione proposta dalla difesa, dappoichè affidata essa ad argomenti già delibati dalla Corte costituzionale.

2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il P., personalmente, denunciandone l’illegittimità perchè viziato, a suo avviso, da violazione di legge.

Deduce in particolare parte ricorrente che;

– diversamente da quanto affermato dal Tribunale, avrebbe egli presentato un primo reclamo avverso il diniego di permesso premio pronunciato il 12.1.2010, in data 16.1.2010, con esso contestando quanto dedotto dal giudicante in ordine alla c.d. inesigibilità della condotta collaborativa;

– in data 22.2.2010 avrebbe proposto motivi aggiunti al precedente reclamo allegando copiosa documentazione a sostegno della sua pretesa;

– il 12.05.2010, infine, avrebbe egli presentato eccezione di costituzionalità in relazione all’art. 4 bis, comma 1, O.P.;

– in data 20.5.2010 era stato egli sentito in rogatoria ed in tale sede aveva insistito in tutte le sue richieste ed in tutte le sue eccezioni e deduzioni;

– all’udienza del 25.5.2010 il difensore di fiducia aveva insistito nella eccezione di legittimità costituzionale di cui innanzi ed, in subordine, domandato l’accoglimento dell’istanza per tutti i motivi depositati;

– di qui la palese mancanza di motivazione a sostegno del rigetto, che non solo ha ignorato i motivi proposti dal ricorrente, ma ne ha addirittura negato l’esistenza, peraltro pervenendo poi al rigetto della eccezione di costituzionalità in base a generici ed apodittici assunti.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato le sue conclusioni scritte per l’odierna camera di consiglio chiedendo, motivatamente, che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l’istanza di permesso premio rilevando, all’esito di esaustiva delibazione degli atti di riferimento, che i delitti per i quali il detenuto è in espiazione della pena sono ostativa al beneficio invocato ai sensi del disposto dell’art. 4 bis O.P. e che nel caso in esame, a mente della disciplina appena richiamata, non sussiste l’impossibilità di apporti collaborativi da parte del detenuto stesso.

Avverso la pronuncia detta il reclamo dell’interessato, proposto in data 16.1.2010, si appalesa del tutto generico, nè poteva il Tribunale adito prendere in esame i nuovi motivi depositati il 22 febbraio successivo, dappoichè ormai intempestivi ed in quanto tali inammissibili.

Nessuna censura di difetto di motivazione può pertanto muoversi al provvedimento reso dal giudice a quo.

Rimane, di apprezzabile, l’eccezione di costituzionalità, peraltro ripetitiva di questioni in relazione alle quali il giudice delle leggi si è pronunciato con sentenza del 9 aprile 2003, n. 135. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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