Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 05-07-2010, n. 15841 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Letta la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna accoglieva la domanda proposta dai contro ricorrenti in epigrafe indicati nei confronti dell’Inps, per ottenere la differenza sulla capitalizzazione di parte della pensione erogata dal Fondo Volo negli anni 80, ritenendo che, ai fini della capitalizzazione suddetta, dovessero essere applicate, non già le tabelle di cui l’Istituto aveva fatto uso, ma le tabelle di cui al D.M. del 1981, previste per il calcolo della riserva matematica ai fini della costituzione della rendita vitalizia, L. n. 1338 del 1962, ex art. 13;

Letto il ricorso dell’Inps e il controricorso delle parti private;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che il rilievo di cui alla relazione non è condivisibile, dovendosi trattare la questione preliminare della tardività del ricorso dell’Inps;

Ritenuto che il ricorso è tardivo perchè la sentenza impugnata fu ritualmente notificata il 2 marzo 2009 ai procuratori costituiti nel giudizio d’appello presso la sede provinciale dell’Inps, mentre il ricorso fu notificato il 12 giugno 2009 (data di spedizione della raccomandata e non risulta essere stato consegnato all’ufficiale giudiziario in epoca precedente);

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00, oltre millecinquecento/00 Euro per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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