Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 05-07-2010, n. 15840 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Firenze rigettava la domanda proposta da D.R. nei confronti dell’Inps, per ottenere le differenze sulla capitalizzazione di parte della pensione erogata dal Fondo Volo nel 1999, ritenendo che si fosse maturata la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 che valeva anche per la riliquidazione di trattamenti già riconosciuti ed erogati, giacchè l’azione giudiziaria era stata proposta il 28.11.2002;

Letto il ricorso della parte soccombente e il controricorso dell’Inps;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è stato da ultimo affermato, a seguito del contrasto di giurisprudenza insorto (Cass. Sez. un. n. 12720 del 29/05/2009) che "La decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale".

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima C.A. di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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