Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2011, n. 13608 Rivalsa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Conserfrutta s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la RAS-Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a.. la Sara Assicurazioni s.p.a., S.C. e C.F., avverso la sentenza del 12 novembre 2008, con la quale la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato l’appello da essa ricorrente proposto avverso la sentenza resa in primo grado nella controversia inter partes dal Tribunale di Brindisi in due giudizi riuniti.

L’appello aveva prospettato tre motivi inerenti – per quello che in questa sede interessa – una domanda di rivalsa svolta ai sensi del secondo comma della L. n. 990 del 1969, art. 18 dalla Ras contro la ricorrente, sua assicurata per la r.c.a., nell’ambito dei giudizi riuniti introdotti da vari soggetti rimasti danneggiati in un sinistro occorso nel maggio del 1993 fra un furgone di proprietà della Conserfrutta, assicurato presso la RAS e condotto dal F., ed un autocarro di proprietà e condotto dal S. ed assicurato presso la Sara.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto la Sara Assicurazioni s.p.a.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si deduce "violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 18 – nonchè dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2952 c.c.;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".

Il motivo prospetta soltanto, al di là della sua intestazione, un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e comunque, quanto al vizio di motivazione sarebbe preliminarmente inammissibile, per la mancata formulazione del momento di sintesi espressivo della c.d. "chiara indicazione" cui alludeva l’art. 366-bis c.p.c., applicabile attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata. Tale momento di sintesi dovrebbe essere contenuto in modo percepibile nella illustrazione del motivo (si veda ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

L’illustrazione del motivo è conclusa da un quesito di diritto pertinente ad essa ed alla quaestio iuris oggetto della illustrazione.

Con esso si chiede alla Corte di stabilire se, nel presupposto – per vero non disconosciuto dalla Corte territoriale – dell’applicabilità dell’art. 2952 c.c. anche all’azione di rivalsa ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, il termine di prescrizione di un anno decorra dalla data della verificazione del sinistro o comunque da quella in cui l’assicuratore ne ha comunque avuto conoscenza e non già dal momento in cui esso viene richiesto del pagamento dal danneggiato, come, invece, ha ritenuto la Corte territoriale.

Il motivo è palesemente infondato al lume della consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale, del resto la Corte territoriale ha fatto riferimento, richiamando Cass. n. 10351 del 2000, secondo cui "In ipotesi di azione di rivalsa a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 il termine di prescrizione è quello annuale di cui all’art. 2952 c.c., comma 2 e decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato.

Decisione questa con la quale parte ricorrente – che pure nell’illustrazione invoca decisioni sull’applicazione dell’art. 2952 c.c., ma assolutamente prive di pertinenza con il particolare caso dell’azione di rivalsa dell’assicuratore – omette di confrontarsi ed ignora completamente. Il che darebbe luogo a manifesta ipotesi di applicabilità dell’art. 360-bis c.p.c., se esso fosse applicabile al giudizio.

Decisione che, peraltro, oltre ad avere avuto assoluta continuità nella giurisprudenza di questa Corte, aveva avuto a sua volta precedenti nello stesso senso.

Ne da conto, da ultimo, Cass. n. 5088 del 2010, la quale, nel ritenere estensibile la disciplina dell’art. 2952 c.c., stante l’identità di ratio, anche all’ipotesi in cui l’azione di rivalsa sia esercitata dal Fondo di Garanzia, ora gestito dal Consap, che abbia risarcito direttamente il danno ai sensi del D.L. n. 576 del 1978, art. 4 convertito, con modif, nella L. n. 738 del 1978 all’azione 18, comma 2, ha ribadito "Il principio secondo cui all’azione di rivalsa prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, (ratione temporis applicabile nella specie) si applica il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 2952 cod. civ., comma 2 che decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato", e nel farlo in motivazione ha osservato che "la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 18, comma 2, sia soggetta al termine annuale di cui all’art. 2952 c.c." ed ha all’uopo richiamato le seguenti decisioni a ritroso nel tempo: Cass. n. 29883 del 2008, n. 6769 del 2001, n. 10351 del 2000, n. 4363 del 1997, n. 10267 del 1994. 2. Il secondo motivo deduce "violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 18 nonchè dell’art. 1898 c.c.".

L’illustrazione del motivo esordisce adducendo espressamente che con esso "la società ricorrente si duole per la conferma operata dalla Corte di Appello di Lecce dell’applicazione dell’art. 1898 c.c.", il che sarebbe avvenuto con la condivisione dell’erroneo convincimento espresso da parte del Tribunale la cui motivazione di riporta testualmente che "il rischio" nel caso in esame era perfettamente delimitato in quanto la garanzia prestata dalla RAS ed accettata dalla Consefrutta s.r.l. era quella normalmente prevista dalla L. n. 990 del 1969 e segg. correlata con le norme del C.d.S., le quali limitano il numero massimo di persone a bordo di un veicolo similare a quello della Conserfrutta a "nove passeggeri".

Il motivo è poi illustrato adducendo che l’argomentare della Corte d’Appello sarebbe in contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla fattispecie di cui all’art. 1898 c.c., là dove essa sottolinea che l’aggravamento del rischio si deve individuare nella permanenza di una situazione sopravvenuta e non, come era accaduto nella specie, in un situazione del tutto contingente, quale era stata il trasporto sul furgone assicurato presso la R.A.S. di diciannove persone, cioè di dieci persone oltre quelle che avrebbero potuto essere trasportate per quanto il veicolo era abilitato.

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per quanto emerge dallo stesso ricorso.

Ciò, sia perchè prospetta una questione – quella dell’erronea applicabilità dell’art. 1898 c.c. – che non era stata devoluta alla Corte d’Appello con l’appello proposto dalla qui ricorrente, sia, perchè, in conseguenza, non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, la quale non appare, in ragione di quanto era stato devoluto con l’appello de quo incentrata sull’esegesi della suddetta norma.

Sotto il primo aspetto, si rileva che nel ricorso, alla pagina undici, nel riferirsi i motivi dell’appello della ricorrente, si dice espressamente che essi postulavano il rigetto dell’azione di rivalsa perchè tardiva, inammissibile ed infondata, la dichiarazione di estinzione per prescrizione e in via subordinata, rilevata la manifesta eccessività della pretesa dell’appellata a titolo di rivalsa, ridurre conruamente la domanda proposta dalla RAS nei confronti della Conserfrutta, tenuto conto della assai modesta entità dei fattori di aggravamento del rischio.".

Conforme a questa richiesta la sentenza impugnata dice che con il secondo motivo di gravarne sostiene l’appellante che la percentuale del 50% dell’intero importo corrisposto dalla RAS, e posta a carico dell’appellante, è sproporzionata al mutamento del rischio assicurativo nella fattispecie in esame. La stessa sentenza, così individuata la doglianza, la disattende dicendo che esattamente il primo giudice aveva valutato l’aggravamento del rischio come giustificativo della rivalsa al 50%.

Queste emergenze palesano che con l’appello la qui ricorrente non si era doluta della sussistenza della rivalsa ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, in quanto giustificata dall’aggravamento del rischio ritenuto esistente dal primo giudice ai sensi dell’art. 1898 c.c. e giustificativo a sua volta di essa (siccome emerge anche dalla motivazione della sentenza riportata nel ricorso), bensì soltanto del riconoscimento della misura della rivalsa nel 50%.

La ricorrente aveva cioè invocato non l’esclusione della rivalsa in quanto giustificata dall’aggravamento ai sensi dell’art. 1898 c.c., bensì soltanto la riduzione della misura del 50%.

Ne consegue che il motivo, là dove censura la sentenza impugnata perchè avrebbe condiviso l’applicabilità nella specie dell’aggravamento ai sensi della citata norma, come giustificativo della rivalsa (prospettiva per la verità erronea, ma non è necessario soffermarsi a dire perchè: si veda, comunque, Cass. n. 2115 del 1996), prospetta una questione decisa in primo grado, che non era stata devoluta al giudice d’appello e sulla quale si era in conseguenza formato giudicato interno, per non essere stata censurata l’affermazione del Tribunale circa l’idoneità di un aggravamento ai sensi dell’art. 1898 c.c., nella specie individuato nel fatto del trasporto di dieci persone in eccesso rispetto al consentito.

Non solo: prospetta una questione che proprio per questo non trova riscontro nella sentenza impugnata e, dunque, un motivo che, non risolvendosi nella critica dell’effettiva motivazione della sentenza impugnata, che, conforme al devoluto, ha solo riconosciuto giustificata la percentuale del 50%, è inammissibile anche per tale ragione (in termini, si veda, ex multis, Cass. n. 359 del 2005, secondo cui "Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4), oltre che perchè dedotto contro il giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado.

Il motivo è, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Con il terzo motivo si deduce "violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2055 c.c., dell’art. 41. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" e ci si duole dell’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, adducendosi che le responsabilità dei conducenti erano diverse e quella del S. maggiore.

3.1. Il motivo, per quel che concerne il vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è inammissibile perchè non contiene la c.d. "chiara indicazione". 3.2. E’ inammissibile nella sua totalità per la palese inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fonda su emergenze istruttorie (rapporto dei c.c. di Oria, c.t.u. e consulenza fatta espletare dal P.M. in una non meglio precisata sede penale) delle quali non si fornisce l’indicazione specificata sul se e dove, ove prodotte, sarebbero state esaminabili e non si procede alla trascrizione (salvo per un passo del rapporto) o riproduzione indiretta (in termini, si vedano Cass. sez. un. n. 28547 del 2008;

Cass. sez. un. n. 7161 del 2010; Cass. n. 4201 del 2010, fra tante).

Di modo che risulta violato il principio di autosufficienza del quale l’art. 366 c.p.c., n. 6. costituisce il precipitato.

Le ragioni di inammissibilità rendono inutile interrogarsi su come, dopo che sulla questione della corresponsabilità eguale ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, la stessa Conserfrutta aveva sostanzialmente prestato acquiescenza all’ordinanza ai sensi dell’art. 1866-quater c.p.c. a suo tempo emessa in primo grado, sia potuta avvenire devoluzione in appello, questione che la stessa Corte d’Appello considera, ma solo con un "a prescindere". 4. Il ricorso è conclusivamente rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei rapporti fra la ricorrente e la resistente Sara Assicurazioni s.p.a. e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente Sara Assicurazioni delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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