T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 128 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

le parti, i difensori, come da verbale di udienza;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Il ricorrente, avendo presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico per 106 posti di medicoprimo livello dirigenziale dell’I.N.A.I.L., pubblicato sulla G.U. serie speciale n. 89 del 14.11.1997, non partecipava alla prova scritta fissata per la data 11.9.1998, perché impossibilitato a causa di un infortunio. L’I.N.A.I.L., pertanto, lo escludeva dalla procedura concorsuale, non ritenendo giustificata la sua assenza. Il ricorrente insorge, per impugnare i seguenti atti: 1)il provvedimento del Direttore Centrale n. 1 F II datato 22.10.1998 dell’I.N.A.I.L.; 2)gli atti preordinati e connessi, compreso il bando di gara e gli atti concorsuali. Deduce i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione d.P.R. 9.5.1994 n. 487 e s.m.i., violazione D.M. 30.1.1982, violazione d.P.R. 3.5.1957 n. 686, violazione dei principi generali in materia concorsuale, violazione e falsa applicazione prescrizioni bando concorsuale, eccesso di potere sotto diversi profili.

Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l’Istituto intimato, deducendo, con due successive memorie, la mancata notifica ai controinteressati, nonché la inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con la ordinanza n. 30 del 1999, questa Sezione respinge la domanda cautelare della parte ricorrente.

All’udienza del 23 giugno 2010, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso, pur prescindendo dai dedotti profili di inammissibilità, è da ritenersi infondato.

III – Il ricorrente si duole del fatto di essere stato escluso dalla partecipazione a un concorso pubblico per 106 posti di medico dell’I.n.a.i.l., pur avendo provato – con idonea certificazione sanitaria, inviata successivamente a una comunicazione telegrafica del 10.9.1998 – la sua impossibilità a presentarsi in data 11.9.1998 sul luogo designato per la prova scritta del concorso, a causa di un infortunio. Deduce la carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento di decadenza, la sua contrarietà al principio della più ampia selezione dei concorrenti, la mancata indizione di una sessione straordinaria del concorso per concorrenti ammalati, l’ingiusta perdita della possibilità di conseguire un risultato utile.

La prospettazione del ricorrente non è attendibile. Invero, l’art. 5 punto 6 del bando di concorso in argomento prevede esplicitamente la decadenza dal concorso dei candidati che, ammessi alle prove e debitamente convocati, non si siano presentati per sostenere le prove di esame. Il bando non distingue tra candidati che abbiano disertato la prova scritta volontariamente e candidati che siano stati assenti per cause a loro non imputabili.

È facile comprendere la ragione di tale decadenza, peraltro sommariamente accennata nel provvedimento impugnato: considerato che la prova scritta si svolge contemporaneamente per tutti i concorrenti su un unico e uguale tema (non già su un questionario) e i partecipanti sono chiamati ad essere valutati su quel comune tema di esame, appare arduo organizzare una nuova prova scritta che presenti lo stesso grado di impegno di quella già svolta. Non sembra attuabile in concreto una sessione aggiuntiva per soggetti assenti alla prova scritta per temporanea indisposizione, senza che si violi la "par condicio" dei concorrenti, determinandosi l’eventualità che i candidati assenti alla precedente prova scritta siano impegnati in un diverso cimento tematico che, sia pure per fattori casuali, possa essere di più facile soluzione, rispetto alla prova scritta della sessione ordinaria.

Né la legge, né il bando, purtroppo, prevedono alcuna facoltà o prerogativa di recupero della prova perduta, in favore del candidato assente, talché si può ritenere che l’Amministrazione, nel caso di specie, abbia operato correttamente.

È vero che talune normative speciali prevedono espressamente la rinnovazione della prova scritta dei concorsi pubblici per candidati che non abbiano potuto svolgere la prova scritta, per fatti a loro non imputabili (ad esempio, l’art. 1 comma primo della legge 7 febbraio 1992 n. 144, per i concorsi da preside), ma si tratta appunto di normative speciali, che non possono trovare applicazione analogica, soprattutto allorquando, come nel caso in esame, il bando di concorso – che è "lex specialis" del procedimento – preveda, in modo drastico e senza eccezioni, l’esclusione dei candidati assenti alla prova.

Allo stesso modo in cui i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione devono essere presentati entro i termini perentori stabiliti dal bando di concorso, a pena di esclusione, a nulla rilevando che l’impedimento derivi da causa non imputabile al concorrente (cfr.: Cons. Stato IV, 15.11.2004 n. 7469), così la mancata partecipazione alla prova concorsuale può determinare l’effetto preclusivo, ancorché essa non sia addebitabile a responsabilità del concorrente.

Il ricorrente menziona un orientamento della giurisprudenza favorevole alla rinnovazione della procedura concorsuale per candidati illegittimamente esclusi dal concorso (cfr.: Cons. Stato VI 13.4.1994 n. 513; idem 23.4.1990 n. 470), ma si tratta di situazioni nelle quali è l’illegittimo comportamento dell’Amministrazione a determinare il diritto del concorrente alla "restituito in integrum", cioè alla rinnovazione della procedura concorsuale. La fattispecie richiamata dell’illegittima esclusione, pertanto, è assai diversa da quella in cui sia stato il concorrente a disertare lo svolgimento delle prove concorsuali, per una qualsivoglia ragione.

I motivi del ricorso sono destituiti di fondamento. Il provvedimento impugnato – che ha carattere vincolato – è sufficientemente motivato con la constatata impossibilità di organizzare una sessione straordinaria della prova scritta. Neppure il "favor partecipationis" potrebbe giustificare una deroga alla disposizione del bando che esclude dal concorso i candidati assenti alla prova scritta.

IV – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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