Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2010, n. 15838 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso del 10 giugno 2006 F.E. da A. chiedeva alla Corte d’Appello di Salerno la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo per la non ragionevole durata del processo da lei promosso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sezione distaccata di San Marco Argentano, definito con sentenza del 16 giugno 2004 e tuttora pendente in grado di appello.

Con decreto del 14 dicembre 2006 – 14 giugno 2007 la corte adita rigettava la domanda osservando che il processo di primo grado, la cui prima udienza era stata tenuta il 21 aprile 1999, era stato interrotto per un anno all’udienza del (OMISSIS) per morte del procuratore dell’attrice ed era perciò stato definito in termini ragionevoli, mentre il processo di appello, tuttora in corso, non esorbitava dai termini all’uopo previsti.

Contro il decreto ricorre per cassazione A.F.E. con un solo motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Motivi della decisione

La ricorrente si duole che il decreto impugnato abbia fatto decorrere l’inizio del processo dall’udienza di comparizione e non dalla data di iscrizione a ruolo della causa e che, inoltre, nel procedere al calcolo della durata del processo, avrebbe scomputato l’intero periodo dell’interruzione senza scomputare il lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso in riassunzione e la data dell’udienza fissata dal giudice istruttore per la prosecuzione del processo.

Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza poichè le censure della ricorrente hanno una portata del tutto generica in quanto non consentono, così come articolate, alcuna valutazio-ne in ordine alla loro fondatezza.

Va infatti considerato che nel ricorso non vie ne indicata la data di iscrizione a ruolo della causa (rectius: della notificazione della citazione introduttiva) e neppure quella del deposito del ricorso in riassunzione del giudizio interrotto e ciò non consente perciò di verificare la sussistenza della dedotta errata determinazione della durata del processo presupposto, non potendo procedersi al l’esame diretto degli atti in presenza di una censura di violazione di legge.

In conclusione, perciò, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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