Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2010, n. 15837 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19 marzo 2002 il Tribunale di Avellino, pronunciandosi nel giudizio istaurato dai signori G.A., M., An., Ad., C. e a. nei confronti del comune di Mercogliano, accertò che l’ente convenuto aveva occupato d’urgenza un terreno di proprietà degli attori con ordinanza 14 maggio 1981 per l’installazione di fabbricati leggeri;

che l’occupazione era divenuta illegittima il 14 maggio 1983 e che il suolo aveva subito un’irreversibile trasformazione. Su queste premesse, il tribunale condannò l’ente al risarcimento del danno, liquidato in Euro 80.788,00, oltre agli accessori.

Gli attori proposero appello, contestando che il fondo avesse subito un’irreversibile trasformazione, e insistettero per la sua restituzione; in subordine chiesero la rideterminazione del suo valore, che il consulente tecnico aveva stimato in L. 54.000 al mq., e dunque più del valore di L. 16.565 ritenuto dal tribunale.

Con sentenza 12 febbraio 2004, la Corte d’appello di Napoli respinse il gravame. La corte confermò il giudizio del tribunale, circa l’irreversibile trasformazione del fondo, ravvisandola non già nell’istallazione su di esso di fabbricati leggeri e rimovibili, ma nella realizzazione delle solette di fondazione in conglomerato cementizio e box in lamiera, e delle infrastrutture necessarie, quali la strada di accesso e penetrazione, le fogne, l’illuminazione, la rete idrica e la rete telefonica. In ordine alla liquidazione del danno, la corte accertò che, in base allo strumento urbanistico vigente alla data di scadenza del periodo di occupazione legittima, il fondo occupato era in zona agricola, e la sua perdita doveva essere risarcita tenendo conto del valore di mercato dei terreni agricoli delle medesime caratteristiche. La somma liquidata dal tribunale, sulla base di valutazioni diverse, era certamente superiore a quella alla quale si sarebbe pervenuti sulla base del valore dei terreni qualificati come agricoli.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, i signori G. ricorrono con atto notificato il 14 marzo 2005, con tre mezzi d’impugnazione.

Il Comune di Mercogliano ha partecipato alla discussione orale.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione alla fattispecie di causa, di occupazione d’urgenza, dell’istituto dell’art. 938 c.c. (occupazione di porzione del fondo attiguo), in violazione dell’art. 834 c.c. (espropriazione per pubblico interesse) e degli artt. 42 e 97 Cost.. Errata sarebbe la qualificazione della fattispecie in termini di appropriazione acquisitiva, la quale richiede che vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da eseguire: in mancanza di tale presupposto l’acquisto della proprietà da parte della pubblica amministrazione non si verifica.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione del principio costituzionale di legalità dell’azione della pubblica amministrazione, e dell’art. 834 c.c., comma 1, per il quale nessuno può essere privato in tutto o in parte dei suoi beni se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata e contro pagamento di una giusta indennità.

I due motivi devono essere esaminati insieme, vertendo sul medesimo punto, del prospettato carattere usurpativo della occupazione, esaminato sotto profili diversi. Essi sono inammissibili. La legittimità dell’occupazione d’urgenza era nelle premesse dell’azione, e la richiesta di restituzione era stata fondata nei gradi di merito sull’assunto che non fosse intervenuta una trasformazione irreversibile, e non già che l’opera fosse stata, compiuta dopo lo spirare dei termini per l’occupazione o per l’espropriazione. La tesi dell’inesistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è invece prospettata per la prima volta nel presente giudizio, e, richiedendo indagini di fatto riservate al giudice di merito, è preclusa in cassazione.

Con il terzo motivo si lamenta che la corte territoriale abbia qualificato agricolo il terreno occupato e acquisito dal comune. Si deduce, attraverso un richiamo alla relazione del consulente d’ufficio, che per le sue caratteristiche il fondo in questione aveva natura edificatoria, e la liquidazione doveva essere operata a norma del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis e della L. 23 dicembre 1996, art. 3.

Anche questo motivo è inammissibile. Il giudizio della corte territoriale, circa il carattere agricolo del fondo, è correttamente motivato con un argomento tratto dallo strumento urbanistico vigente alla data di scadenza del periodo di occupazione legittima, e questa valutazione non è censurata in modo pertinente, ma solo con un’affermazione estremamente generica, e che prescinde dal criterio dell’edificabilità legale, sicchè è inidonea a intaccare la legittimità dell’accertamento del giudice di merito sul punto.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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