Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2011, n. 13590

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 1 ottobre 2000 P.A., premesso che il 2 marzo 1999 era stato aggredito dal condomino Z.P. riportando varie lesioni e che lo stesso Z. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di lesioni volontarie aggravate nonchè al risarcimento dei danni in suo favore da liquidarsi in separata sede, conveniva in giudizio lo Z. per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti. In esito al giudizio, in cui il convenuto si costituiva contestando la pretesa attrice, il Tribunale di Chiavari condannava lo Z. a corrispondere la somma di Euro 1.085,85 oltre interessi legali e spese di lite. Avverso tale decisione proponevano appello principale il P. ed appello incidentale lo Z.. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Genova con sentenza depositata il 31 maggio 2008, in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, condannava lo Z. al pagamento di ulteriori importi di Euro 650,7 e di Euro 711,00 oltre rivalutazione ed interessi e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, compensando altresì le spese del giudizio di appello.

Avverso la detta sentenza notificata il 6 marzo 2009 hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo e notificato il 5 maggio 2009 C.M. e P.A., quali eredi di Pi.Ag..
Motivi della decisione

L’unica doglianza, svolta dai ricorrenti, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 343 e 166 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè sotto il profilo della omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello, accogliendo l’appello incidentale proposto dallo Z. in relazione alla condanna alle spese del primo grado di giudizio e compensando tali spese in riforma della sentenza impugnata, avrebbe gravemente sbagliato trascurando che l’appellato aveva omesso di rispettare il termine di cui all’art. 166 c.p.c. ed era conseguentemente decaduto dal diritto di proporre appello incidentale. Ed invero, così continuano i ricorrenti, l’appellante aveva indicato quale giorno dell’udienza di comparizione il 29 aprile 2003 con la conseguenza che l’appellato avrebbe dovuto costituirsi almeno 20 giorni prima di detta udienza e proporre appello incidentale nella comparsa di risposta all’atto della costituzione in cancelleria. Fatto sta che l’appellato non lo fece, provvedendo a costituirsi soltanto il 21 ottobre 2003 dopo che la Corte, nell’udienza del 29 aprile 2003 dando atto di una lettera pervenuta in cancelleria con cui l’avv. Romanelli chiedeva un breve rinvio per consentire allo Z. di munirsi di un difensore, aveva rinviato alla predetta udienza del 21 ottobre.

La censura è fondata. A riguardo, va rilevato che a norma dell’art. 343 c.p.c., comma 1 l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria nel termine ordinario o in quello abbreviato previsto dall’art. 166, fatta salva l’ipotesi in cui l’interesse a proporre l’appello incidentale sorga dall’impugnazione di una parte diversa dall’appellante principale. Inoltre, anche, qualora l’udienza sia stata rinviata a quella immediatamente successiva ex art. 168 bis, comma 4, l’appello incidentale deve essere comunque proposto a pena di decadenza nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione come fissata nell’atto di appello, non comportando il rinvio d’ufficio alcuna riapertura dei termini, che è prevista invece dall’art. 66 per il solo caso disciplinato dall’art. 168 bis, comma 5 suindicato, allorchè il giudice designato, nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, differisca la data della prima udienza con proprio decreto motivato (cfr ex multis Cass. 9351/03, 17032/08, n. 13427/01).

Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata nei limiti dell’accoglimento. Con l’ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dallo Z..

Segue la condanna di quest’ultimo alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado e di quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione, e decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto dallo Z.. Condanna lo stesso Z. alla rifusione delle spese di secondo grado e di quelle del giudizio di legittimità che liquida, rispettivamente, in Euro 600,00 per spese, Euro 800,00 per diritti, Euro 1600,00 per onorario di difesa, riguardo al giudizio di appello, ed in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, riguardo al giudizio di cassazione.

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