Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2010, n. 15832 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, V.D.A.M. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 5-03-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Va precisato che il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 4.875,00 per un ritardo complessivo di circa anni sei e mesi 6, a fronte di un periodo di ragionevole durata, per il primo grado, dichiarato in anni 4, giustificato con la natura della controversia, le necessità istruttorie e il comportamento delle parti, in realtà determinato nei conteggi in tre anni e due mesi; per il secondo grado, in anni due; con durata del procedimento di primo grado di otto anni e 8 mesi, del secondo grado, considerato fino alla data del decreto, di 3 anni e dieci mesi (rispettivamente novembre 1993 – luglio 2002;

maggio 2003 – marzo 2007). Va pertanto rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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