Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2010, n. 15831 CASSAZIONE CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, A.D. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 19/02/2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

Il decreto impugnato fu depositato in data 08/10/2007 e non notificato, pertanto il ricorso doveva essere notificato entro un anno e 46 gg., e cioè il 23/11/2008 (24/11/2008,in quanto il giorno precedente cadeva di domenica). Il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 25/11/2008, come attestato dall’apposito timbro, e quindi già tardivamente, e notificato il giorno successivo. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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